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Regime Forfettario

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Commercialista per operatore olistico: ATECO, INPS e Legge 4/2013

Un commercialista per operatore olistico deve partire dai servizi effettivamente svolti, non dalla semplice definizione “olistico”. Con ATECO 2025 non esiste infatti un unico codice valido per tutte le attività: lo 86.99.01 riguarda specifiche tecniche di trattamento del corpo, mentre lo 86.96.09 comprende diverse attività di medicine complementari e alternative. Quando l’attività è svolta come libera professione senza Cassa autonoma, la previdenza è normalmente nella Gestione Separata INPS.

Il commercialista deve inoltre verificare che attività, comunicazione, contratti e fatture restino entro il perimetro realmente consentito. La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, ma non attribuisce competenze sanitarie e non consente di svolgere prestazioni riservate.

Commercialista per operatore olistico: cosa deve controllare

  • servizi realmente offerti e corretto codice ATECO;
  • distinzione tra 86.99.01 e 86.96.09;
  • coefficiente forfettario del 78% quando applicabile;
  • Gestione Separata INPS o diverso inquadramento se l’attività è impresa;
  • riferimento alla Legge 4/2013 nei documenti professionali quando applicabile;
  • limiti rispetto alle professioni sanitarie e alle attività riservate;
  • fatture, pacchetti, buoni regalo e incassi anticipati;
  • collaborazioni con spa, palestre, centri e studi;
  • corsi, formazione e altre attività secondarie;
  • costi reali e convenienza del regime forfettario.

Operatore olistico: non esiste un solo codice ATECO

La classificazione ATECO 2025 rende più precisa una materia che per anni è stata trattata con codici residuali. Oggi il commercialista deve distinguere il tipo di servizio prima di aprire o aggiornare la posizione fiscale.

Per una panoramica iniziale puoi consultare anche la guida sulla Partita IVA dell’operatore olistico.

ATECO 86.99.01: tecniche di trattamento del corpo

Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT indicano nello 86.99.01 – Tecniche di trattamento del corpo attività come shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong.

La scheda ATECO 86.99.01 va quindi usata quando la prestazione effettiva coincide con queste tecniche, non come contenitore generico per Reiki, coaching, meditazione o qualsiasi altra attività di benessere.

ATECO 86.96.09: naturopatia e discipline complementari

Il codice 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a. comprende invece, tra gli esempi ISTAT, aromaterapia, terapia di Bach e altre terapie floreali, medicina ayurvedica, fitoterapia, naturopatia, cristalloterapia, iridologia e altre pratiche indicate nelle note ufficiali.

Per queste attività è disponibile anche la scheda ATECO 86.96.09. La scelta deve sempre riflettere il servizio effettivo e non il nome commerciale utilizzato dal professionista.

Reiki, meditazione e coaching: verifica separata

Reiki, meditazione guidata, percorsi motivazionali, coaching e consulenze sul benessere non vanno automaticamente inseriti nello 86.99.01. Se rappresentano attività autonome e abituali, il commercialista deve verificare il codice più coerente con la prestazione concreta.

Quando una persona svolge più servizi distinti può essere necessario utilizzare un codice principale e uno o più codici secondari, mantenendo separati i ricavi se i coefficienti o gli inquadramenti differiscono.

Coefficiente forfettario del 78%

Per le attività professionali riconducibili a 86.99.01 e 86.96.09 il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è del 78%. Con 40.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è quindi 31.200 euro.

Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario. Affitto della stanza, lettino, oli, materiali, assicurazione, corsi, pubblicità, software e commissioni dei centri non vengono dedotti singolarmente.

Legge 4/2013: cosa significa per l’operatore olistico

La Legge 14 gennaio 2013 n. 4 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Rientrano nel suo ambito le attività professionali non riservate per legge ad altri soggetti.

La legge esclude espressamente le professioni sanitarie e le relative attività tipiche o riservate. Per questo non può essere usata come “abilitazione” a diagnosi, cure, riabilitazione, prescrizioni o altri atti che richiedono un titolo professionale specifico.

Riferimento alla Legge 4/2013 nei documenti

Per le professioni che ricadono nella Legge 4/2013, l’articolo 1 richiede di richiamare espressamente la legge nei documenti e nei rapporti scritti con il cliente. Il commercialista dovrebbe quindi verificare che preventivi, incarichi e documentazione professionale siano coerenti con questo obbligo.

La formula non trasforma l’attività in professione sanitaria: serve a informare correttamente il cliente sul quadro normativo della professione non ordinistica.

Associazioni professionali e attestati

L’iscrizione a un’associazione professionale privata può avere valore formativo, organizzativo o reputazionale, ma non equivale a un Ordine pubblico e non attribuisce competenze riservate. Il MIMIT pubblica informazioni sulle professioni non organizzate e sulle associazioni previste dalla Legge 4/2013.

Gestione Separata INPS 2026

Quando l’attività è svolta come libera professione senza una Cassa previdenziale autonoma, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’INPS ha confermato l’aliquota del 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria.

Per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma previdenziale obbligatoria, nei casi previsti, l’aliquota è del 24%.

Il minimale INPS non è un contributo fisso

Nella Gestione Separata il minimale annuale serve per determinare l’accredito contributivo completo, ma non funziona come il contributo minimo fisso delle Gestioni Artigiani e Commercianti. Il professionista versa in percentuale sul reddito soggetto alla gestione.

Quando l’attività diventa impresa

Se l’operatore apre un centro organizzato, utilizza personale, vende stabilmente prodotti o struttura l’attività con caratteristiche imprenditoriali, l’inquadramento può cambiare. In questo caso non va mantenuta automaticamente la Gestione Separata solo perché in passato l’attività era svolta come professionista individuale.

Forma concreta di esercizio, organizzazione dei mezzi, attività prevalente e disciplina regionale o comunale vanno verificate prima di modificare la posizione previdenziale.

Studio proprio, stanza in affitto o collaborazione con un centro

L’operatore può ricevere in uno studio proprio, affittare una stanza oppure lavorare all’interno di spa, palestre e centri benessere. Il commercialista deve capire chi incassa dal cliente, chi emette il documento fiscale e quale corrispettivo viene trattenuto dalla struttura.

Questa distinzione incide anche sul margine reale: una commissione del 20% o 30% può pesare molto più del costo presunto riconosciuto dal regime forfettario.

Commissioni dei centri e margine reale

Nel forfettario le commissioni pagate al centro non vengono dedotte analiticamente. Se una struttura trattiene una parte importante di ogni seduta, il commercialista dovrebbe confrontare il totale annuale delle trattenute con il 22% di costi riconosciuto dal coefficiente 78%.

Quando affitto, commissioni, formazione, assicurazione, pubblicità e materiali superano stabilmente questa quota, è utile simulare anche il regime ordinario.

Pacchetti di sedute e buoni regalo

Pacchetti, abbonamenti e buoni regalo richiedono una gestione ordinata di incassi e prestazioni. Nel forfettario conta il principio di cassa: un pagamento ricevuto oggi può incidere sul totale annuale anche quando parte delle sedute verrà effettuata successivamente.

È utile mantenere un registro gestionale che colleghi incasso, cliente, numero di sedute e prestazioni ancora da erogare.

Corsi e formazione come seconda attività

Molti operatori olistici tengono anche corsi, workshop o percorsi formativi. Se la formazione diventa un’attività autonoma e abituale, può essere necessario aggiungere un codice ATECO specifico e verificare il relativo coefficiente di redditività.

Il commercialista dovrebbe controllare la prevalenza dei ricavi e non lasciare che una seconda attività ormai stabile resti nascosta dentro il codice originario.

Vendita di oli, prodotti e accessori

La vendita occasionale di un prodotto collegato alla prestazione va distinta da una vera attività commerciale abituale. Se l’operatore inizia a vendere stabilmente oli, integratori, cosmetici o altri prodotti, può diventare necessario un codice commerciale aggiuntivo e un diverso inquadramento per quella parte dell’attività.

Fattura elettronica e descrizione della prestazione

La descrizione della fattura deve essere coerente con l’attività effettivamente consentita. Un operatore non sanitario dovrebbe evitare formule che presentino il servizio come trattamento medico, diagnosi o cura di patologie.

Nel regime forfettario, nelle normali operazioni interne, la fattura non espone IVA e deve riportare le indicazioni previste dal regime e, quando applicabile, il riferimento professionale alla Legge 4/2013.

Esempio con 40.000 euro di compensi

Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Se l’attività è correttamente inquadrata nella Gestione Separata, su questo reddito si determina la contribuzione secondo l’aliquota personale applicabile.

I contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili vengono sottratti dal reddito prima dell’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste. Per questo la stima dei contributi maturati non va confusa con quanto risulta effettivamente deducibile nell’anno.

Quando valutare il regime ordinario

Il forfettario può essere efficiente per chi lavora personalmente con costi contenuti. Se invece aumentano affitto, commissioni ai centri, corsi, assicurazione, trasferte, pubblicità e materiali, il 22% di costi presunti può non rappresentare più la struttura economica reale.

Il confronto deve considerare anche IVA sugli acquisti, deducibilità dei costi e situazione personale del contribuente.

Privacy, scheda cliente e dati sensibili

Molti operatori raccolgono informazioni personali sul cliente prima della seduta. Se vengono annotate condizioni fisiche, abitudini o informazioni che possono rivelare dati relativi alla salute, la gestione privacy richiede particolare attenzione e non va improvvisata con moduli generici.

Il commercialista non sostituisce il consulente privacy, ma può verificare che documentazione fiscale, gestionale e professionale siano separate correttamente e che la raccolta di dati non venga usata per presentare l’attività come sanitaria quando non lo è.

Sedute a domicilio e servizi online

Chi lavora a domicilio deve considerare spostamenti, tempi non fatturati e costi di trasporto nella valutazione del margine. Nel forfettario queste spese non vengono dedotte analiticamente, quindi il prezzo della seduta dovrebbe tenere conto anche del tempo e del costo necessario per raggiungere il cliente.

Per consulenze o percorsi svolti online va invece verificato che la prestazione sia davvero coerente con il codice utilizzato: una tecnica manuale di trattamento del corpo non diventa automaticamente una consulenza online solo perché viene proposta dallo stesso professionista.

Documenti da dare al commercialista

  • descrizione precisa delle tecniche e dei servizi offerti;
  • vecchi codici ATECO se la posizione esiste già;
  • fatture emesse e ricevute;
  • documenti INPS e F24 versati;
  • contratti con spa, palestre e centri;
  • listino, pacchetti e modalità di pagamento;
  • eventuali attestati professionali;
  • documentazione relativa allo studio o al locale;
  • riepilogo di corsi e attività secondarie;
  • eventuali vendite di prodotti.

Controlli periodici durante l’anno

È utile controllare periodicamente incassi, soglie del regime, contributi da accantonare, nuovi servizi, costi reali e rapporti con le strutture. Ogni variazione importante dell’attività dovrebbe far scattare una verifica di ATECO, previdenza e documentazione commerciale.

Partita IVA e guida commercialista: intenti diversi

La guida sulla Partita IVA dell’operatore olistico è focalizzata su apertura, codice e inquadramento iniziale. Questa pagina riguarda invece la gestione continuativa: attività miste, Gestione Separata, commissioni, pacchetti, fatture, costi e controllo del regime fiscale.

Per la previdenza puoi approfondire anche i contributi della Gestione Separata INPS.

Errori da evitare

  • usare automaticamente 86.99.01 per qualsiasi attività olistica;
  • ignorare 86.96.09 quando il servizio è naturopatia o altra disciplina complementare;
  • presentare la Legge 4/2013 come abilitazione sanitaria;
  • utilizzare termini di diagnosi, cura o riabilitazione senza titolo;
  • scegliere la Gestione Separata senza verificare se l’attività è diventata impresa;
  • non separare corsi o vendite diventati attività abituali;
  • ignorare le commissioni trattenute dai centri;
  • dedurre dall’imposta contributi soltanto teorici e non effettivamente versati.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO dell’operatore olistico?

Non esiste un unico codice per tutte le attività. 86.99.01 copre specifiche tecniche di trattamento del corpo; 86.96.09 comprende, tra le altre, naturopatia, aromaterapia, terapia di Bach e altre discipline complementari.

Qual è il coefficiente forfettario dell’operatore olistico?

Per le attività professionali riconducibili a 86.99.01 e 86.96.09 il coefficiente utilizzato è normalmente del 78%.

Quale INPS paga l’operatore olistico?

Se lavora come libero professionista senza Cassa autonoma, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS; se l’attività assume caratteristiche d’impresa, l’inquadramento deve essere verificato.

La Legge 4/2013 autorizza a svolgere attività sanitarie?

No. La legge disciplina professioni non organizzate, ma esclude le professioni sanitarie e le attività tipiche o riservate per legge.

Le commissioni pagate a spa e centri si deducono nel forfettario?

Non vengono dedotte analiticamente. Restano però costi economici importanti da confrontare con il 22% di costi presunti riconosciuto dal coefficiente 78%.

Corsi e vendita di prodotti possono richiedere altri codici ATECO?

Sì. Se diventano attività autonome, abituali e rilevanti possono richiedere codici secondari e una gestione distinta dei ricavi.

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