Avvocato e forfettario dopo associazione professionale: quando si può accedere
Un avvocato che lascia un’associazione professionale e prosegue l’attività con una propria Partita IVA può accedere al regime forfettario solo se, al momento dell’accesso, rispetta tutti i requisiti e non ricade in una causa di esclusione. La cessazione della partecipazione all’associazione non impedisce automaticamente il forfettario, ma va verificata separatamente dalla possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 5%.
È proprio questa distinzione a creare più confusione: entrare nel regime forfettario e avere diritto al 5% per una nuova attività non sono la stessa cosa.
Avvocato dopo associazione professionale: il forfettario è possibile?
Se l’avvocato cessa la propria partecipazione a un’associazione tra professionisti e successivamente esercita in forma individuale, l’accesso al forfettario va verificato sulla situazione esistente nel nuovo periodo d’imposta. Occorre controllare i requisiti generali del regime e le cause ostative previste dalla Legge 190/2014.
Non basta quindi dire che l’associazione è stata chiusa o che la quota è stata ceduta. Bisogna capire quando è cessata la partecipazione, quale attività viene svolta dopo l’uscita, se esistono rapporti con la precedente struttura e se sono presenti altre cause di esclusione.
Associazione professionale e società non sono la stessa cosa
Nel linguaggio comune si parla spesso di “società”, ma per un avvocato può trattarsi in realtà di un’associazione professionale o di un’altra forma organizzativa. La qualificazione è importante perché le cause ostative del forfettario distinguono tra partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari e partecipazioni o controllo di società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella individuale.
Per questo, prima di decidere se il regime è applicabile, va identificata correttamente la struttura da cui l’avvocato sta uscendo.
Il punto decisivo: accesso al forfettario e aliquota del 5%
Anche quando l’avvocato può applicare il regime forfettario, non è detto che possa utilizzare l’imposta sostitutiva al 5%.
La Legge 190/2014, comma 65, riserva il 5% alle nuove attività e richiede, tra le altre condizioni, che nei tre anni precedenti il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare e che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività autonoma o dipendente.
Di conseguenza, un avvocato che fino a poco prima esercitava la stessa professione all’interno di un’associazione può trovarsi nella situazione in cui il regime forfettario al 15% è applicabile, ma il 5% non lo è. La verifica deve comunque essere svolta sul caso concreto, perché decorrenze e caratteristiche dell’attività precedente possono cambiare il risultato.
Esempio pratico
Un avvocato esercita la professione all’interno di un’associazione tra professionisti. Cessa la partecipazione e, dopo l’uscita, apre una Partita IVA individuale continuando a svolgere attività legale.
- prima verifica: può entrare nel forfettario? Si controllano requisiti e cause ostative;
- seconda verifica: può applicare il 5%? Si controllano i requisiti aggiuntivi per le nuove attività;
- se l’attività individuale rappresenta la prosecuzione della precedente attività professionale e ricorrono le condizioni ostative del comma 65, il 5% non spetta;
- in assenza di altre cause di esclusione, può invece essere possibile applicare il forfettario con aliquota ordinaria del 15%.
Cosa controllare prima di aprire la Partita IVA individuale
- data effettiva di cessazione della partecipazione all’associazione;
- forma giuridica della struttura precedente;
- eventuali partecipazioni ancora possedute;
- attività svolta dalla struttura e attività che verrà esercitata individualmente;
- eventuali rapporti economici prevalenti con la precedente associazione o con soggetti collegati;
- ricavi o compensi rilevanti ai fini del limite del regime;
- eventuali altre cause ostative previste dalla normativa;
- requisiti specifici per l’aliquota del 5%.
Cassa Forense e apertura individuale
Il passaggio dalla forma associata all’attività individuale non elimina gli obblighi previdenziali dell’avvocato. La posizione presso Cassa Forense va gestita in coerenza con la nuova modalità di esercizio e con i compensi professionali dichiarati.
Per il quadro complessivo di imposta sostitutiva, coefficiente di redditività, Cassa Forense e Modello 5 consulta la guida sull’avvocato in regime forfettario.
Se devi iniziare l’attività individuale
Se dopo la cessazione della partecipazione devi aprire una Partita IVA personale, trovi procedura, codice ATECO 69.10.10 e primi adempimenti nella guida dedicata alla Partita IVA dell’avvocato.
Fonti ufficiali
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.