Rientro dei cervelli 2026 e Partita IVA: regime impatriati e forfettario
Se rientri in Italia dall’estero nel 2026 per aprire una Partita IVA professionale, puoi rientrare nel nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati se rispetti i requisiti dell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023. Il beneficio riguarda anche i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, non soltanto i redditi da lavoro dipendente.
Attenzione però a due distinzioni decisive. Il nuovo regime non include genericamente ogni reddito prodotto con Partita IVA: il testo della norma cita il lavoro autonomo professionale, mentre non ricomprende il reddito d’impresa. Inoltre il reddito assoggettato al regime forfettario non entra nel reddito complessivo IRPEF, perciò forfettario e agevolazione impatriati non si applicano contemporaneamente allo stesso reddito professionale. Prima del rientro conviene quindi confrontare le due alternative sulla propria situazione concreta.
Come funziona il nuovo regime impatriati nel 2026
Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024, il riferimento è il nuovo regime impatriati introdotto dal D.Lgs. 209/2023. I redditi agevolabili prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo soltanto per il 50% del loro ammontare.
La norma comprende tre categorie: redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Per una Partita IVA, quindi, il primo controllo è capire se l’attività genera fiscalmente reddito di lavoro autonomo professionale oppure reddito d’impresa.
Quali requisiti servono per il rientro dei cervelli nel 2026
Per accedere al nuovo regime devono ricorrere contemporaneamente le condizioni previste dall’articolo 5. In particolare:
- devi trasferire la residenza fiscale in Italia;
- non devi essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento, salvo il requisito più lungo previsto quando lavori per lo stesso soggetto o gruppo;
- devi impegnarti a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno il periodo minimo richiesto dalla norma;
- l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano;
- devi possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiamati dalla disciplina.
Il requisito della qualificazione non coincide automaticamente con il possesso di una laurea. La norma rinvia alle definizioni contenute nel D.Lgs. 108/2012 e nel D.Lgs. 206/2007: quei decreti servono quindi a verificare il requisito professionale, ma non sono la fonte principale dell’agevolazione impatriati, che oggi è l’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.
Posso rientrare e lavorare per lo stesso datore o per una società dello stesso gruppo?
Sì, non esiste un divieto automatico. Il nuovo regime ha introdotto invece un periodo minimo di residenza all’estero più lungo. Se in Italia lavori per lo stesso soggetto presso cui eri impiegato all’estero, o per un soggetto appartenente allo stesso gruppo, devi essere stato fiscalmente residente fuori dall’Italia per almeno sei periodi d’imposta.
Il requisito sale a sette periodi d’imposta se, prima del trasferimento all’estero, eri già stato impiegato in Italia dallo stesso soggetto o da una società dello stesso gruppo. Questa è una delle differenze più importanti rispetto a letture ormai superate del precedente regime.
Quanto reddito viene tassato con il regime impatriati
Nel regime ordinario del beneficio, soltanto il 50% del reddito agevolabile prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo, entro il limite annuo di 600.000 euro. Questo non significa che l’aliquota IRPEF sia del 50%: significa che la base di reddito che entra nel calcolo IRPEF viene ridotta.
Se ricorrono le condizioni relative ai figli minori, la quota imponibile scende al 40%. Il beneficio rafforzato spetta quando il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore oppure quando nasce o viene adottato un minore durante il periodo agevolato; in questo secondo caso la maggiore riduzione opera dal periodo d’imposta della nascita o adozione per il tempo residuo. Il minore deve essere residente in Italia durante la fruizione del beneficio.
Il nuovo regime prevede ancora il bonus speciale per chi rientra al Sud?
No, non per i nuovi trasferimenti disciplinati dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023. Il vecchio regime prevedeva una detassazione più elevata per chi trasferiva la residenza in alcune regioni del Mezzogiorno. Questa maggiorazione territoriale non compare nel nuovo regime applicabile, in generale, a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.
È quindi importante non utilizzare guide riferite ai rientri effettuati entro il 2023 per calcolare un trasferimento del 2026. I soggetti rientrati entro la fine del 2023 possono continuare a ricadere, in presenza delle condizioni previste, nella disciplina transitoria del precedente regime.
Quanto dura l’agevolazione impatriati
Il nuovo beneficio si applica per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro successivi: in totale cinque periodi d’imposta. La norma richiede inoltre che il lavoratore mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni; se questo impegno non viene rispettato, l’Amministrazione finanziaria può recuperare i benefici fruiti con i relativi interessi.
Il conteggio della residenza fiscale va effettuato secondo le regole del TUIR e, quando rilevante, coordinato con le convenzioni contro le doppie imposizioni. Non basta quindi guardare alla sola iscrizione anagrafica o alla data formale di apertura della Partita IVA.
Partita IVA professionale e impresa individuale: perché la differenza è decisiva
Il nuovo articolo 5 cita espressamente il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. Di conseguenza, un consulente, professionista o altro lavoratore autonomo che produce reddito professionale può rientrare nell’ambito oggettivo della norma se possiede tutti gli altri requisiti.
La disposizione non include invece, nel suo elenco, il reddito d’impresa. Per chi rientra in Italia e apre una ditta individuale commerciale o artigiana, quindi, non basta dire “ho una Partita IVA” per applicare il regime impatriati. Va prima qualificato fiscalmente il reddito prodotto.
Questa distinzione è particolarmente importante per attività digitali o ibride: due persone possono entrambe avere una Partita IVA ma una produrre reddito professionale e l’altra reddito d’impresa, con conseguenze diverse rispetto all’agevolazione.
Regime impatriati e forfettario: si possono usare insieme?
Per lo stesso reddito professionale, no. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, già con riferimento alla disciplina precedente, che il contribuente che produce il proprio reddito di lavoro autonomo nel regime forfettario non può applicare contemporaneamente l’agevolazione impatriati, perché il reddito forfettario è assoggettato a imposta sostitutiva e non partecipa alla formazione del reddito complessivo IRPEF.
La stessa incompatibilità strutturale resta rilevante nel nuovo articolo 5, che agevola proprio il reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo in misura ridotta. Un professionista che rientra nel 2026 deve quindi confrontare, prima di scegliere, almeno:
- reddito e costi effettivi dell’attività;
- coefficiente di redditività applicabile nel forfettario;
- aliquota sostitutiva del 5% o del 15% se ne ricorrono i requisiti;
- quota imponibile del 50% o del 40% nel regime impatriati;
- aliquote IRPEF, addizionali e deduzioni applicabili;
- contributi previdenziali e relativa deducibilità;
- durata delle agevolazioni e prospettive di reddito negli anni successivi.
Per capire il funzionamento dell’alternativa puoi consultare la guida su regime forfettario al 5% o al 15%. La convenienza non si decide confrontando semplicemente “5% contro 50%”: sono meccanismi completamente diversi.
Esempio: professionista che rientra nel 2026
Immagina un consulente qualificato che vive fiscalmente all’estero da diversi anni, trasferisce la residenza in Italia nel 2026 e da quel momento svolge prevalentemente in Italia un’attività professionale con Partita IVA. Se soddisfa tutti i requisiti del nuovo regime e produce 60.000 euro di reddito professionale agevolabile, in via ordinaria 30.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo per effetto della riduzione al 50%.
Questo dato, da solo, non permette però di stabilire se il regime impatriati sia più conveniente del forfettario: nel primo caso il reddito professionale viene determinato secondo le regole ordinarie e poi agevolato; nel secondo il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività ai compensi e tassato con imposta sostitutiva. Servono quindi una simulazione completa e la verifica preventiva dei requisiti di entrambi i regimi.
AIRE e residenza all’estero: cosa conta
Per i cittadini italiani, l’articolo 5 prevede una regola specifica per dimostrare i periodi di precedente residenza all’estero. Ai fini dell’agevolazione possono essere considerati residenti all’estero i cittadini iscritti all’AIRE oppure quelli che, in base a una convenzione contro le doppie imposizioni, risultano fiscalmente residenti in un altro Stato.
La residenza fiscale resta comunque una questione sostanziale e va ricostruita con attenzione, soprattutto se negli anni precedenti hai mantenuto casa, famiglia, attività o presenza significativa in Italia.
Checklist prima di rientrare in Italia e aprire la Partita IVA
- ricostruisci i periodi di effettiva residenza fiscale all’estero;
- verifica se lavorerai per lo stesso datore o gruppo e quindi servono 6 o 7 periodi all’estero;
- controlla i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- definisci se la nuova Partita IVA produrrà reddito professionale oppure reddito d’impresa;
- verifica che l’attività sia svolta prevalentemente in Italia;
- calcola la durata effettiva del beneficio dal periodo di trasferimento;
- se hai figli minori, verifica le condizioni per la quota imponibile ridotta al 40%;
- confronta regime impatriati e regime forfettario prima di scegliere la modalità di tassazione;
- conserva la documentazione che prova residenza estera, rapporto di lavoro e requisiti professionali.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 209/2023, articolo 5: nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, redditi ammessi, requisiti, durata, limite di 600.000 euro e maggiorazione per figli minori.
- Agenzia delle Entrate / FiscoOggi – Nuovo regime impatriati: chiarimenti sui requisiti temporali e sul lavoro per lo stesso soggetto o gruppo.
- Agenzia delle Entrate / FiscoOggi – chiarimenti sul regime impatriati: principio di incompatibilità tra tassazione forfettaria del reddito autonomo e agevolazione impatriati.
Domande frequenti
Sì, se produci reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni e rispetti tutti i requisiti dell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023. La norma non include invece genericamente il reddito d’impresa.
Non sullo stesso reddito professionale. Il reddito prodotto nel regime forfettario è soggetto a imposta sostitutiva e non concorre al reddito complessivo IRPEF, mentre il regime impatriati riduce la quota di reddito che concorre proprio al reddito complessivo.
In via ordinaria concorre al reddito complessivo il 50% del reddito agevolabile prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro. In presenza delle condizioni previste per figli minori, la quota imponibile può scendere al 40%.
Sì. Il nuovo regime non lo vieta automaticamente, ma richiede almeno sei periodi d’imposta di precedente residenza all’estero, che diventano sette se prima dell’espatrio avevi già lavorato in Italia per lo stesso soggetto o gruppo.
Non nel nuovo regime dell’articolo 5 applicabile ai trasferimenti dal 2024. La vecchia maggiorazione territoriale apparteneva alla disciplina precedente e non va applicata ai nuovi rientri del 2026.
Si applica nel periodo d’imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro successivi, quindi per cinque periodi d’imposta. La norma richiede inoltre il mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni.
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