Codici ATECO olivicoltura e orticoltura: campo, serra e più attività
Per l’olivicoltura il codice ATECO 2025 è 01.26.00 – Coltivazione di frutti oleosi. Per l’orticoltura, invece, il codice cambia in base al tipo di coltura e al metodo utilizzato: piena aria, coltura protetta fuori suolo oppure altra coltura protetta.
Puoi indicare più codici ATECO sulla stessa Partita IVA agricola se svolgi realmente più attività. Devi però scegliere i codici in base alle coltivazioni effettive e non usare un solo codice generico per coprire produzioni diverse.
Codice ATECO per olivicoltura
Con ATECO 2025 la coltivazione dell’olivo rientra nel codice 01.26.00 – Coltivazione di frutti oleosi.
Le note ufficiali ISTAT includono espressamente tra i frutti oleosi:
- olive;
- noci di cocco;
- altri frutti oleosi destinati alla produzione di olio.
La classificazione ufficiale è riportata nelle note ATECO 2025 ISTAT.
01.26.00 riguarda la coltivazione delle olive, non ogni attività sull’olio
Il codice 01.26.00 identifica la coltivazione dei frutti oleosi. Non significa che qualunque attività successiva sulle olive o sull’olio rientri automaticamente nello stesso codice.
ISTAT distingue, per esempio, la produzione di olio di oliva non connessa alla coltivazione, che rientra nell’area della fabbricazione di oli e grassi. Se coltivi olive e svolgi anche trasformazione, imbottigliamento o lavorazioni per conto terzi, devi verificare se queste attività restano connesse all’attività agricola oppure richiedono un inquadramento ulteriore.
Codice ATECO orticoltura in piena aria: 01.13.11
Per la coltivazione di ortaggi e meloni in piena aria ATECO 2025 prevede il codice 01.13.11.
È il codice da valutare quando gli ortaggi vengono coltivati all’aperto, senza strutture di coltura protetta riconducibili ai codici dedicati alla serra o al fuori suolo.
Orticoltura in serra: ATECO 2025 distingue due casi
Con ATECO 2025 non basta più dire genericamente “orticoltura in serra”. La classificazione distingue il metodo di coltivazione.
- 01.13.12 – Coltivazione di ortaggi e meloni in colture protette fuori suolo;
- 01.13.13 – Coltivazione di ortaggi e meloni in altre colture protette, escluse le colture fuori suolo.
Il codice 01.13.12 comprende quindi colture protette fuori suolo, come sistemi idroponici e acquaponici. Il 01.13.13 riguarda invece le altre colture protette, per esempio coltivazioni in serra su terreno.
Radici e ortaggi a bulbo: ATECO 01.13.20
Per alcune colture orticole non è corretto utilizzare 01.13.11, 01.13.12 o 01.13.13.
ATECO 2025 prevede 01.13.20 – Coltivazione di radici, incluse barbabietole da zucchero, che comprende tra gli esempi:
- carote;
- rape;
- aglio;
- cipolle e scalogni;
- porri;
- ravanelli;
- barbabietole da zucchero.
Quindi il codice va scelto in base al prodotto coltivato, non soltanto al fatto che l’attività sia genericamente “orticoltura”.
Patate e altri tuberi: ATECO 01.13.30
Le coltivazioni di patate e altri tuberi hanno un codice specifico: 01.13.30 – Coltivazione di tuberi, incluse patate.
ISTAT include, tra gli esempi, patate, patate dolci, manioca e igname.
Puoi avere insieme 01.26.00 e i codici dell’orticoltura
Sì. Se la stessa impresa agricola coltiva olive e ortaggi puoi indicare più codici ATECO sulla stessa Partita IVA.
Per esempio, un’azienda che coltiva olivi e ortaggi all’aperto può utilizzare:
- 01.26.00 per l’olivicoltura;
- 01.13.11 per gli ortaggi in piena aria.
Se coltiva anche ortaggi in serra su terreno o in idroponica dovrà valutare, rispettivamente, 01.13.13 o 01.13.12.
Quale codice indicare come attività principale
Quando utilizzi più codici ATECO devi individuare anche l’attività principale, cioè quella che rappresenta concretamente l’attività prevalente dell’impresa.
Le altre coltivazioni vengono indicate come attività secondarie. Se nel tempo cambia la produzione prevalente, può essere necessario aggiornare la classificazione.
Codice ATECO e regime fiscale agricolo sono due cose diverse
Uno degli errori più frequenti è pensare che il codice ATECO agricolo determini automaticamente il regime forfettario della Legge 190/2014.
Per la coltivazione del terreno svolta nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, il reddito può essere determinato secondo le regole del reddito agrario e dichiarato nel quadro RA, invece di essere calcolato applicando un normale coefficiente del regime forfettario ai ricavi.
L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni al quadro RA, indica espressamente il titolare dell’impresa agricola individuale e l’affittuario che esercita attività agricola tra i soggetti che dichiarano il reddito agrario.
IVA agricola: esiste un regime speciale
Per i produttori agricoli l’articolo 34 del DPR 633/1972 prevede un regime IVA speciale con percentuali di compensazione per le cessioni dei prodotti agricoli indicati dalla norma.
Inoltre, i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro e con almeno due terzi delle cessioni riferite ai prodotti agricoli previsti possono rientrare nel regime di esonero IVA disciplinato dallo stesso articolo 34.
Questo è distinto dal regime forfettario ordinario previsto per imprese e professionisti.
Agricoltura e regime forfettario possono convivere?
La risposta dipende da come viene tassata concretamente l’attività agricola e dall’eventuale presenza di altre attività.
La semplice coltivazione del terreno che produce reddito agrario nei limiti dell’articolo 32 TUIR non va confusa con un’attività commerciale ordinaria da assoggettare automaticamente al coefficiente del forfettario.
Se svolgi anche un’altra attività d’impresa o professionale, la compatibilità va verificata separatamente. La guida RF su azienda agricola e regime forfettario approfondisce proprio questa distinzione.
Partita IVA agricola: il codice ATECO non è l’unico adempimento
Aprire un’attività agricola può richiedere, oltre alla Partita IVA:
- iscrizione al Registro Imprese o alla relativa sezione speciale quando prevista;
- verifica della posizione previdenziale agricola;
- eventuale qualifica di coltivatore diretto o IAP;
- adempimenti regionali o comunali collegati alla specifica produzione;
- registrazioni sanitarie o autorizzazioni se trasformi o vendi prodotti lavorati;
- corretto inquadramento IVA e delle imposte sui redditi.
La guida RF su come aprire una Partita IVA agricola tratta il quadro generale.
Esempio 1: olivi e ortaggi in pieno campo
Pietro coltiva olivi e, nello stesso fondo, produce pomodori, zucchine e meloni all’aperto.
I codici principali da valutare sono 01.26.00 per gli olivi e 01.13.11 per gli ortaggi e meloni in piena aria. Uno dei due sarà indicato come attività principale in base alla prevalenza, l’altro come secondario.
Esempio 2: olivi e ortaggi in serra tradizionale
Se Pietro coltiva olive e ortaggi in una serra tradizionale direttamente sul terreno, il secondo codice da valutare non è 01.13.11 ma 01.13.13, dedicato alle altre colture protette diverse dal fuori suolo.
Esempio 3: ortaggi idroponici
Se la produzione avviene in serra con un sistema idroponico o altra tecnica protetta fuori suolo, il codice da valutare è 01.13.12.
Questa distinzione è una delle differenze importanti introdotte nella classificazione ATECO 2025 rispetto a descrizioni più generiche usate in passato.
Esempio 4: olive e produzione di olio
Se l’impresa non si limita a coltivare olive ma svolge anche attività di trasformazione in olio, devi verificare se la lavorazione è connessa alla produzione agricola propria o se assume natura autonoma di trasformazione/manifattura.
Il codice 01.26.00 da solo descrive la coltivazione del frutto oleoso e non deve essere utilizzato automaticamente per qualunque attività di frantoio o produzione di olio.
Checklist per scegliere i codici corretti
- Olive: verifica 01.26.00.
- Ortaggi e meloni in piena aria: 01.13.11.
- Ortaggi in colture protette fuori suolo: 01.13.12.
- Ortaggi in altre colture protette: 01.13.13.
- Radici e ortaggi a bulbo: verifica 01.13.20.
- Patate e altri tuberi: verifica 01.13.30.
- Se svolgi più coltivazioni, puoi utilizzare più codici.
- Individua l’attività principale in base alla produzione effettiva.
- Non confondere codice ATECO con regime fiscale o regime IVA.
- Se trasformi olive o altri prodotti, verifica l’eventuale attività aggiuntiva.
In sintesi
Per l’olivicoltura il riferimento ATECO 2025 è 01.26.00. Per l’orticoltura devi invece distinguere almeno tra 01.13.11 per la piena aria, 01.13.12 per le colture protette fuori suolo e 01.13.13 per le altre colture protette; radici e tuberi hanno ulteriori codici specifici.
Puoi indicare più codici ATECO sulla stessa Partita IVA agricola. Il codice, però, identifica l’attività e non stabilisce da solo il regime fiscale: per una vera attività agricola vanno verificate anche le regole del reddito agrario, il regime IVA agricolo dell’articolo 34 e l’eventuale posizione previdenziale agricola.
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