Uscire dal forfettario e passare al semplificato: cosa fare
Se esci dal regime forfettario per passare alla tassazione ordinaria, devi distinguere il motivo dell’uscita. Se scegli volontariamente di applicare IVA e imposte nei modi ordinari, l’opzione è vincolante per almeno tre anni. Se invece perdi un requisito del forfettario, l’uscita segue le regole previste dalla legge e il rientro può essere possibile quando torni a rispettare le condizioni.
La prima cosa da chiarire è anche il significato di “regime semplificato”: il forfettario è un regime fiscale, mentre la contabilità semplificata è un regime contabile tipico delle imprese minori. Nel linguaggio comune si usa spesso “semplificato” per indicare il passaggio a IVA, IRPEF e deduzione analitica dei costi. In questa guida usiamo il termine in questo senso pratico, distinguendo quando serve.
Uscire dal forfettario: scelta volontaria o perdita dei requisiti?
Le due situazioni non producono gli stessi effetti. Se possiedi ancora tutti i requisiti del regime forfettario ma scegli di applicare le regole ordinarie, stai esercitando una vera opzione. Il comma 70 della legge 190/2014 prevede che questa scelta sia valida per almeno un triennio e sia comunicata nella prima dichiarazione annuale successiva.
Se invece il forfettario cessa perché viene meno una condizione o compare una causa di esclusione, non stai facendo una scelta volontaria. In questo caso il regime cessa secondo le regole del comma 71 e, se negli anni successivi torni a possedere i requisiti e non sussistono altri vincoli, il rientro va verificato sulla situazione concreta.
La fonte normativa principale è la legge 190/2014 su Normattiva, in particolare i commi 61, 70, 71 e 72.
Se esco per scelta, posso tornare forfettario l’anno dopo?
Non automaticamente. Se hai optato volontariamente per IVA e tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario, l’opzione è normalmente vincolante per almeno tre anni. Il vecchio contenuto di questa pagina, che lasciava intendere la possibilità di rientrare subito semplicemente rispettando di nuovo i requisiti, era quindi troppo generico.
Al termine del periodo minimo bisogna verificare che tu possieda ancora i requisiti del forfettario e che non siano presenti cause di esclusione. Inoltre va ricostruita correttamente la scelta fatta negli anni precedenti: comportamento concludente, dichiarazioni IVA e quadro VO possono essere rilevanti per capire se vi sia stata una vera opzione e da quando decorra.
Se esco perché non ho più i requisiti, quando posso rientrare?
Quando l’uscita non dipende da una libera opzione ma dalla perdita di un requisito, il problema è diverso. Se nell’anno successivo torni a rispettare le condizioni previste dalla legge e non ricadi in una causa ostativa, il regime può tornare applicabile secondo le regole ordinarie di accesso.
Per esempio, se in un anno superi una soglia che ti fa uscire dal regime dall’anno successivo e successivamente rientri nei limiti, bisogna verificare i dati dell’anno precedente a quello in cui vuoi tornare al forfettario. Non basta guardare soltanto al fatturato: vanno controllati anche spese per lavoro, partecipazioni societarie, rapporti con ex datori e gli altri requisiti previsti.
Cosa cambia dal primo giorno nel regime ordinario
Il passaggio comporta un cambio sostanziale nella gestione fiscale. Le operazioni non sono più trattate come quelle di un contribuente forfettario: entrano in gioco le regole IVA ordinarie, la determinazione analitica del reddito e l’IRPEF progressiva, oltre agli adempimenti contabili pertinenti alla tua attività.
- IVA: sulle operazioni imponibili viene applicata secondo le regole ordinarie e l’IVA sugli acquisti può diventare detraibile quando spettante.
- Reddito: non si usa più il coefficiente di redditività; costi e ricavi assumono rilevanza secondo le regole del regime ordinario applicabile.
- Imposte: l’imposta sostitutiva del forfettario lascia spazio all’IRPEF e alle addizionali.
- Contabilità: aumentano registrazioni, liquidazioni e controlli rispetto alla gestione forfettaria.
Per confrontare convenienza e costi reali puoi usare la guida dedicata a forfettario o semplificato. Qui l’obiettivo è invece capire come gestire correttamente il passaggio.
Rettifica IVA quando passi dal forfettario all’ordinario
Il cambio di regime può comportare una rettifica della detrazione IVA. Il comma 61 della legge 190/2014 prevede espressamente che, in caso di passaggio anche per opzione dal forfettario alle regole ordinarie, venga operata l’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Questo punto può riguardare beni e servizi ancora rilevanti ai fini della rettifica, rimanenze e beni ammortizzabili secondo le regole dell’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972. Non significa che ogni passaggio generi automaticamente un credito IVA: occorre ricostruire ciò che è stato acquistato, quando e con quale trattamento.
Fatture e incassi a cavallo del cambio di regime
Un’altra area da controllare è quella delle fatture emesse o dei compensi maturati in un regime ma incassati nell’altro. Il comma 72 della legge 190/2014 contiene una regola specifica per evitare che lo stesso ricavo venga tassato due volte oppure non venga tassato affatto.
In pratica, quando passi dal forfettario al regime ordinario devi ricostruire quali compensi hanno già concorso alla formazione del reddito e quali no. Per questo la chiusura dell’ultimo anno forfettario e l’apertura del primo anno ordinario non dovrebbero essere gestite come due esercizi completamente scollegati.
Devo cambiare regime a metà anno?
Nella maggior parte dei casi la scelta volontaria di passare alle regole ordinarie viene impostata dall’inizio del periodo d’imposta. Diverso è il caso del superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: la disciplina vigente prevede la cessazione del forfettario nello stesso anno e l’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia.
Per questo non bisogna confondere tre situazioni: scelta volontaria dal 1° gennaio, uscita dall’anno successivo per perdita di un requisito e uscita immediata per superamento della soglia di 100.000 euro. Gli adempimenti cambiano in modo significativo.
Quale fatturato rende conveniente il semplificato?
Non esiste un livello di fatturato che renda automaticamente migliore il regime ordinario. La convenienza dipende soprattutto dal coefficiente di redditività del forfettario, dai costi effettivamente deducibili, dall’IVA sugli acquisti, dall’aliquota sostitutiva del 5% o 15%, dall’IRPEF personale, dai contributi previdenziali e dalle detrazioni disponibili.
Due contribuenti con 60.000 euro di incassi possono ottenere risultati opposti: chi ha pochi costi e un coefficiente favorevole può avere maggiore convenienza nel forfettario; chi sostiene costi elevati, investimenti importanti e molta IVA detraibile può trovare più interessante la gestione ordinaria. Serve quindi una simulazione sui dati reali, non una percentuale standard.
Come preparare il passaggio senza errori
- Identifica il motivo dell’uscita: opzione volontaria, perdita requisiti o superamento della soglia immediata.
- Controlla il vincolo triennale: se hai scelto volontariamente le regole ordinarie, verifica l’anno da cui decorre l’opzione.
- Ricostruisci fatture e incassi: soprattutto quelli a cavallo d’anno.
- Verifica la rettifica IVA: beni, rimanenze e acquisti possono richiedere un calcolo specifico.
- Aggiorna la fatturazione: natura IVA, aliquote, registrazioni e liquidazioni devono essere coerenti col nuovo regime.
- Simula imposte e contributi: confronta il carico complessivo, non soltanto l’aliquota fiscale.
E se in futuro voglio tornare al forfettario?
Il rientro è possibile quando la disciplina lo consente, ma non va dato per scontato. Se eri uscito per una vera opzione ordinaria, va rispettato il periodo minimo previsto. Se invece eri fuori perché mancava un requisito, devi verificare che al momento del rientro le condizioni siano nuovamente soddisfatte.
La procedura inversa è approfondita nella guida sul passaggio da semplificato a forfettario, dove sono trattati requisiti, rettifica IVA e vincoli dell’opzione.
In sintesi
Uscire dal forfettario per scelta e uscirne perché non hai più i requisiti sono due casi diversi. La scelta volontaria per IVA e tassazione ordinaria è normalmente vincolante per almeno tre anni; l’uscita obbligatoria segue invece le regole della causa che l’ha determinata. Al passaggio vanno gestiti IVA, rettifiche, fatture e incassi a cavallo d’anno, contabilità e nuovo calcolo del reddito.
Prima di cambiare conviene quindi ricostruire il motivo dell’uscita e fare una simulazione numerica completa. Il solo fatturato non basta a stabilire se il regime semplificato o ordinario sia più conveniente.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.