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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Dipendente con e-commerce e social media marketing: ATECO, INPS e forfettario

Se sei dipendente full-time e vuoi aprire una Partita IVA per gestire sia un e-commerce sia servizi di social media marketing, puoi usare il regime forfettario se rispetti i requisiti, ma devi separare correttamente le due attività. Con ATECO 2025 il commercio online non ha più un codice “e-commerce” autonomo basato sul canale di vendita: il codice dipende dai beni che vendi. Per il social media marketing, invece, il codice varia in base al servizio realmente offerto.

Le due attività possono convivere con la stessa Partita IVA, ma possono avere coefficienti di redditività diversi e regole previdenziali differenti. Per questo non basta sommare tutto sotto un unico codice né presumere che il lavoro dipendente elimini automaticamente i contributi.

E-commerce nel 2026: il vecchio codice 47.91.10 non è più la regola

Il vecchio testo della pagina indicava 47.91.10 come codice generico del commercio online. Con ATECO 2025 questa logica è superata.

La classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT ha modificato il modo in cui viene classificato il commercio al dettaglio: il codice viene individuato principalmente in base alla categoria dei beni venduti e non al fatto che la vendita avvenga in negozio, via sito web o marketplace.

Quale codice usare per l’e-commerce

Devi prima definire cosa venderai realmente. Esempi:

  • abbigliamento: codice del commercio al dettaglio di abbigliamento;
  • articoli per la casa: codice relativo alla categoria merceologica specifica;
  • cosmetici: codice del commercio al dettaglio dei prodotti cosmetici;
  • elettronica: codice del commercio al dettaglio dei relativi prodotti.

Il fatto di vendere esclusivamente online non crea, da solo, un codice separato. La guida RF sul doppio codice ATECO approfondisce come gestire più attività con la stessa Partita IVA.

Social media marketing: 73.11.01 o 73.11.02?

Per il social media marketing il codice dipende dal tipo di servizio. ATECO 2025 distingue:

  • 73.11.01 – Ideazione di campagne pubblicitarie: comprende consulenza, pianificazione e organizzazione di campagne, compresa la pianificazione di campagne di social media marketing;
  • 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari: comprende la gestione operativa e l’andamento delle campagne pubblicitarie.

Le note esplicative ATECO 2025 riportano espressamente questa distinzione.

Se fai anche community management o consulenza comunicazione

Non tutto ciò che viene chiamato “social media manager” rientra necessariamente nella pubblicità. Se il servizio consiste soprattutto in relazioni pubbliche, comunicazione aziendale, gestione della reputazione e assistenza strategica non pubblicitaria, può essere necessario verificare anche altre voci ATECO.

La scelta corretta parte quindi dalle prestazioni indicate nei preventivi e nei contratti, non dal titolo professionale usato sui social.

Due attività, due coefficienti di redditività

Nel regime forfettario i ricavi delle due attività devono essere distinti se appartengono a gruppi con coefficienti diversi.

Il commercio al dettaglio applica normalmente il coefficiente previsto per il relativo gruppo commerciale, mentre le attività pubblicitarie e professionali dell’area 73 rientrano normalmente nel gruppo con coefficiente del 78%.

Questo significa che non puoi applicare un unico coefficiente all’intero fatturato solo perché utilizzi una sola Partita IVA.

Esempio: 20.000 euro e-commerce + 10.000 euro social media

Supponiamo che nell’anno incassi 20.000 euro dall’e-commerce e 10.000 euro dai servizi di social media marketing.

I due flussi vanno tenuti separati nel calcolo del reddito forfettario. Alla parte commerciale applichi il coefficiente previsto per il commercio; alla parte social media applichi il coefficiente relativo all’attività professionale/pubblicitaria. Solo dopo sommi i redditi forfettari risultanti.

Essere dipendente full-time non esonera automaticamente dall’INPS

Il vecchio testo affermava che, essendo dipendente a tempo pieno, saresti automaticamente esonerato dalla Gestione Artigiani e Commercianti. È una semplificazione eccessiva.

L’INPS richiede, per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente. Il lavoro dipendente full-time è un elemento importante nella valutazione, ma non crea da solo un automatismo universale.

E-commerce e previdenza

L’e-commerce esercitato come attività d’impresa comporta normalmente iscrizione al Registro Imprese e verifica della Gestione Commercianti. Se sei già dipendente, va valutato in concreto il requisito dell’abitualità e prevalenza dell’attività commerciale.

Non è corretto concludere “dipendente = zero INPS commercianti” senza verificare l’organizzazione dell’impresa, il tempo dedicato, il ruolo personale e il peso dell’attività commerciale.

Social media marketing e Gestione Separata

Se l’attività di social media marketing è svolta come libera professione senza Cassa, può ricadere nella Gestione Separata INPS.

In questo caso il fatto di essere già dipendente non azzera la contribuzione. Per il 2026, chi è già coperto da un’altra tutela pensionistica obbligatoria applica normalmente l’aliquota prevista per i soggetti già assicurati presso altra forma previdenziale.

Puoi avere due inquadramenti previdenziali?

Quando una persona svolge contemporaneamente una vera attività commerciale e una distinta attività professionale, la posizione previdenziale può diventare più complessa.

Non devi decidere l’inquadramento soltanto sulla base del codice ATECO. Occorre verificare se le due attività sono realmente autonome, come vengono svolte e quale gestione previdenziale è competente per ciascuna.

Soglia del lavoro dipendente: nel 2026 è 35.000 euro

Se mantieni il lavoro dipendente, devi controllare anche la causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente.

Per il 2026 la soglia è pari a 35.000 euro. Quindi il vecchio riferimento a “fatturato previsto sotto 30.000 euro” non risolve il problema: il limite riguarda il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, non il fatturato della nuova Partita IVA.

Il limite degli 85.000 euro riguarda invece i ricavi della Partita IVA

La soglia degli 85.000 euro riguarda i ricavi o compensi dell’attività in regime forfettario. Se svolgi due attività con la stessa Partita IVA, devi considerare complessivamente i ricavi o compensi ai fini del limite, pur mantenendo separati i dati necessari per applicare i diversi coefficienti.

Il 5% non è automatico

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Il 5% per i primi cinque periodi d’imposta spetta solo se sono rispettate le condizioni previste per le nuove attività.

Se l’attività di social media marketing è molto simile al lavoro svolto come dipendente, va verificato con attenzione il requisito della mera prosecuzione. Il fatto che l’e-commerce sia un’attività diversa non rende automaticamente nuova anche la componente professionale.

Camera di Commercio e costi fissi

Per l’e-commerce, in quanto attività d’impresa, devi considerare iscrizione camerale, diritto annuale e adempimenti amministrativi. Il costo non è un importo fisso identico in ogni caso e non va ridotto alla vecchia cifra di circa 53 euro indicata nel testo legacy.

La componente professionale, invece, può non richiedere una seconda iscrizione camerale se resta un’attività di lavoro autonomo professionale. Va verificata la configurazione concreta della posizione.

E-commerce: attenzione anche a SUAP e Comunicazione Unica

L’avvio del commercio elettronico richiede anche gli adempimenti amministrativi propri del commercio, tra cui comunicazioni al Registro Imprese e, quando previsto, al SUAP competente.

Il regime forfettario riguarda la tassazione e non sostituisce gli adempimenti amministrativi dell’impresa commerciale.

Come organizzare fatture e ricavi delle due attività

È utile distinguere fin dall’inizio le fatture e gli incassi per attività, utilizzando descrizioni chiare e un gestionale che permetta di separare i ricavi commerciali da quelli professionali.

Questa separazione rende più semplice applicare i coefficienti corretti e verificare la redditività reale dei due rami dell’attività.

Checklist prima di aprire

  • Definisci esattamente quali beni venderai online.
  • Scegli il codice ATECO commerciale in base ai prodotti, non al canale e-commerce.
  • Definisci se il social media marketing è ideazione, conduzione campagne o altro servizio.
  • Separa i ricavi delle attività con coefficienti diversi.
  • Verifica la soglia di 35.000 euro del lavoro dipendente.
  • Controlla il limite complessivo degli 85.000 euro della Partita IVA.
  • Verifica separatamente Gestione Commercianti e Gestione Separata.
  • Non dare per automatico il 5%.
  • Considera Registro Imprese, SUAP e diritto camerale dell’e-commerce.

In sintesi

Puoi gestire e-commerce e social media marketing con la stessa Partita IVA in regime forfettario, ma devi trattare correttamente le due attività. Con ATECO 2025 l’e-commerce viene classificato in base ai beni venduti; per il social media marketing possono essere corretti 73.11.01 o 73.11.02 a seconda del servizio reale.

Il lavoro dipendente full-time non crea un esonero INPS automatico. La parte commerciale va valutata secondo le regole della Gestione Commercianti, mentre la parte professionale può ricadere nella Gestione Separata. Anche coefficienti, ricavi e diritto al 5% devono essere verificati separatamente.

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