Aprire Partita IVA come elettricista: NASpI, requisiti e forfettario
Sì, un elettricista può aprire una Partita IVA in regime forfettario se rispetta i requisiti fiscali del regime, ma l’attività non si apre come una semplice consulenza professionale. L’installazione di impianti elettrici è un’attività d’impresa regolamentata: occorre verificare i requisiti tecnico-professionali previsti dal D.M. 37/2008, l’iscrizione al Registro delle Imprese e l’inquadramento artigiano.
Se stai percependo la NASpI, nel 2026 puoi chiedere l’anticipazione per avviare l’impresa, ma c’è una novità importante: per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 l’anticipazione non viene più pagata interamente in un’unica soluzione. L’INPS eroga il 70% in fase di liquidazione e il restante 30% al termine del periodo teorico della NASpI, e comunque entro i termini previsti dalla nuova disciplina.
Elettricista e regime forfettario: si può fare
Il fatto che l’attività di elettricista sia artigiana non impedisce di applicare il regime forfettario. Il forfettario è un regime fiscale utilizzabile anche dalle ditte individuali artigiane quando sono rispettati i requisiti di accesso e non ricorre una causa di esclusione.
La parte fiscale, però, viene dopo la verifica dei requisiti professionali. Non basta aprire una Partita IVA con un codice ATECO coerente per essere automaticamente autorizzati a installare o modificare impianti elettrici soggetti al D.M. 37/2008.
Perché l’elettricista è un’attività regolamentata
Il D.M. 37/2008 disciplina le imprese che installano impianti al servizio degli edifici. Tra questi rientrano gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, nonché quelli di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.
Per esercitare l’attività, l’impresa deve possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla norma attraverso l’imprenditore individuale, il legale rappresentante oppure un responsabile tecnico formalmente preposto. I requisiti possono derivare, a seconda del caso, da titoli di studio tecnici, formazione professionale ed esperienza lavorativa qualificata secondo le condizioni previste dall’articolo 4 del decreto.
Al termine dei lavori sugli impianti rientranti nella disciplina, l’impresa installatrice rilascia inoltre la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008.
Codice ATECO 43.21.01: cosa identifica nel 2026
Nella classificazione ATECO 2025 il codice 43.21.01 identifica l’“Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici”. Appartiene alla categoria 43.21.0 dedicata all’installazione di impianti elettrici.
La classificazione 2025 ha articolato maggiormente il vecchio perimetro degli impianti elettrici: esistono codici distinti anche per cablaggi e reti, illuminazione stradale, insegne e altre attività. Per questo il codice va scelto in base ai lavori realmente svolti, non utilizzato come etichetta generica per qualunque intervento elettrico.
La guida principale sul codice ATECO elettricista 43.21.01 approfondisce classificazione, coefficiente di redditività, INPS e calcolo delle imposte. Questa pagina resta invece focalizzata sull’avvio dell’attività, sui requisiti e sulla compatibilità con la NASpI.
Coefficiente di redditività dell’elettricista
Per il codice 43.21.01, nel regime forfettario il coefficiente di redditività è l’86%. Su 30.000 euro di ricavi riferibili a questa attività, il reddito forfettario lordo di partenza è quindi 25.800 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% oppure del 5% per i primi cinque periodi d’imposta se ricorrono tutti i requisiti previsti per la nuova attività. L’aliquota del 5% non dipende dalla professione di elettricista né dalla percezione della NASpI.
Camera di Commercio e INPS Artigiani
L’attività viene normalmente avviata come impresa individuale artigiana attraverso gli adempimenti al Registro delle Imprese e, quando ne ricorrono le condizioni, all’Albo delle imprese artigiane. Contestualmente vanno verificati i requisiti tecnico-professionali per l’attività impiantistica e la posizione previdenziale.
Il titolare che esercita personalmente l’attività artigiana è normalmente soggetto alla Gestione Artigiani INPS, che prevede contribuzione sul minimale e una quota sul reddito eccedente. Gli importi vengono aggiornati periodicamente, quindi è preferibile non basare la scelta del regime su vecchie cifre fisse.
Per i forfettari iscritti alla Gestione Artigiani può essere disponibile, se rispettate le condizioni, la riduzione contributiva del 35%. La riduzione non elimina l’iscrizione previdenziale e va valutata considerando anche gli effetti sull’accredito contributivo.
NASpI anticipata per aprire l’attività di elettricista nel 2026
Chi è beneficiario della NASpI e avvia un’impresa individuale può chiedere l’anticipazione dell’indennità residua. La domanda deve essere presentata all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Per l’impresa individuale, la documentazione di avvio assume quindi un ruolo centrale anche ai fini della domanda.
Dal 2026 il pagamento avviene in due fasi: 70% dell’importo complessivo in fase di liquidazione della domanda e 30% residuo al termine del periodo teorico della NASpI, secondo i controlli previsti dall’INPS. La vecchia formulazione “tutta la NASpI in un’unica soluzione” non è quindi più corretta per le domande presentate dal 1° gennaio 2026.
Se vuoi approfondire condizioni, domanda e casi di restituzione, consulta la guida aggiornata sulla NASpI anticipata e Partita IVA nel 2026.
Cosa succede se torni a lavorare come dipendente
L’INPS precisa che la nuova disciplina dell’anticipazione resta collegata all’autoimprenditorialità. Se, durante il periodo teorico coperto dalla NASpI, interviene una nuova occupazione subordinata nei casi che fanno venir meno il beneficio, la seconda rata può non essere erogata e può sorgere l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita, secondo le regole applicabili al caso concreto.
Prima di accettare un nuovo rapporto di lavoro dipendente mentre stai beneficiando dell’anticipazione è quindi opportuno verificare gli effetti direttamente sulla tua posizione INPS.
Posso anche riparare elettrodomestici?
Sì, ma la riparazione e manutenzione di elettrodomestici è una attività distinta dall’installazione di impianti elettrici negli edifici. Nella classificazione ATECO 2025 il codice specifico è 95.22.01 – Riparazione e manutenzione di elettrodomestici.
Le note ISTAT includono, per esempio, assistenza e riparazione di frigoriferi, stufe, lavatrici, asciugatrici e altri elettrodomestici. Se questa attività viene esercitata in modo abituale insieme a quella di elettricista può essere necessario indicare anche il relativo codice ATECO.
La scheda dedicata al codice ATECO 95.22.01 riporta il relativo perimetro. Nel forfettario questa attività ha coefficiente di redditività del 67%, diverso dall’86% dell’installazione elettrica.
Due attività, due coefficienti: come evitare errori
Se svolgi sia installazione di impianti elettrici sia riparazione di elettrodomestici, è importante mantenere tracciabili i ricavi delle due attività perché possono essere assoggettati a coefficienti di redditività differenti.
Non significa avere due Partite IVA: una persona fisica può esercitare più attività con la stessa posizione IVA. Occorre però classificare correttamente ciò che viene realmente svolto e individuare l’attività prevalente.
Checklist prima di aprire la Partita IVA da elettricista
- Verifica di possedere personalmente o tramite responsabile tecnico i requisiti del D.M. 37/2008.
- Definisci con precisione quali tipologie di impianti installerai.
- Individua il codice o i codici ATECO coerenti con le attività effettive.
- Predisponi gli adempimenti al Registro delle Imprese e all’Albo artigiani quando dovuto.
- Verifica l’iscrizione INPS Artigiani e l’eventuale riduzione contributiva del 35%.
- Se percepisci NASpI, coordina la data di avvio con la domanda di anticipazione entro 30 giorni.
- Se ripari anche elettrodomestici, aggiungi l’attività specifica e separa i ricavi ai fini del coefficiente forfettario.
Fonti ufficiali
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – disciplina degli impianti negli edifici.
- ISTAT – classificazione ATECO 2025.
- INPS – NASpI e autoimprenditorialità: nuove regole 2026.
- INPS – servizio NASpI anticipata.
Domande frequenti
Sì, se rispetta i requisiti fiscali del regime e non ricorre una causa di esclusione. Restano separati gli obblighi professionali e tecnici previsti per l’attività di installazione di impianti.
Per l’installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici il riferimento ATECO 2025 è 43.21.01. Altri lavori elettrici possono richiedere codici differenti della categoria 43.21.
L’impresa deve possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dal D.M. 37/2008 attraverso l’imprenditore, il legale rappresentante o un responsabile tecnico formalmente preposto, secondo il caso concreto.
No. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 l’INPS prevede il pagamento in due rate: 70% in fase di liquidazione e 30% al termine del periodo teorico della NASpI, secondo le verifiche previste.
Sì. Se la riparazione di elettrodomestici è esercitata abitualmente può essere aggiunto il codice ATECO 95.22.01 alla stessa Partita IVA, verificando gli adempimenti collegati.
Nel forfettario il 43.21.01 ha coefficiente 86%, mentre il 95.22.01 ha coefficiente 67%. Se entrambe le attività sono esercitate, i ricavi devono essere correttamente attribuiti alle rispettive attività.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.