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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Dipendente con e-commerce: Partita IVA, forfettario e contributi INPS

Un lavoratore dipendente può aprire una Partita IVA per gestire un e-commerce e, se rispetta i requisiti, applicare il regime forfettario. Il contratto di lavoro subordinato non esonera però automaticamente dai contributi INPS dell’attività commerciale. Per un negozio online bisogna verificare separatamente requisiti fiscali, inquadramento ATECO e presenza dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti.

Nel 2026 il controllo fiscale più importante per chi mantiene il lavoro dipendente è la soglia di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. Se il rapporto continua e la soglia viene superata, il forfettario non è applicabile per l’anno interessato. Se invece la soglia è rispettata, bisogna comunque verificare separatamente il diritto al 5% e l’eventuale obbligo INPS dell’e-commerce.

Dipendente ed e-commerce: si può aprire Partita IVA?

In linea generale sì. Un dipendente privato può svolgere anche un’attività d’impresa, salvo eventuali obblighi di non concorrenza, esclusiva o conflitto con il datore di lavoro. Sul piano fiscale, per usare il forfettario vanno poi controllate le cause ostative previste dalla Legge 190/2014.

Nel 2026 è particolarmente importante verificare il limite relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. Per il quadro aggiornato puoi consultare la guida su regime forfettario e lavoro dipendente.

Soglia lavoro dipendente 2026: 35.000 euro

Per usare il regime forfettario nel 2026 devi verificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025. La soglia è 35.000 euro. Se il rapporto di lavoro continua, il controllo va effettuato normalmente sul reddito fiscale rilevante.

Un dipendente con circa 28.000 euro di reddito annuo, come nel caso originario di questa guida, resta sotto la soglia e può quindi passare al controllo successivo. Questo non significa però che il forfettario o il 5% spettino automaticamente: devono essere verificati anche gli altri requisiti.

E-commerce da dipendente: quando spetta il 5%

L’imposta sostitutiva al 5% è prevista per una nuova attività quando sono rispettate le condizioni del comma 65 della Legge 190/2014. In particolare bisogna verificare che nei tre anni precedenti non sia stata esercitata un’attività d’impresa, arte o professione nelle condizioni ostative e che la nuova attività non sia mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo.

Se il tuo lavoro dipendente è completamente diverso dall’e-commerce che stai aprendo, questo può essere un elemento favorevole rispetto al requisito della mera prosecuzione. Restano comunque da controllare tutte le altre condizioni del 5%.

Full time e INPS Commercianti: non è un esonero automatico

Un contratto full time è un elemento molto forte nella valutazione della prevalenza lavorativa, ma non esiste una regola semplice del tipo “full time = zero INPS”. L’INPS guarda alla partecipazione personale all’attività commerciale con carattere abituale e prevalente.

Se il rapporto dipendente assorbe stabilmente la parte principale dell’attività lavorativa e l’e-commerce resta effettivamente secondario, può mancare il requisito della prevalenza commerciale. La posizione va però comunicata e valutata correttamente. Per il caso specifico puoi leggere e-commerce da dipendente full time e INPS Commercianti.

Esempio: dipendente con 28.000 euro ed e-commerce da 40.000 euro

Supponiamo che un dipendente privato abbia percepito 28.000 euro di reddito da lavoro subordinato nell’anno precedente e apra un e-commerce che nel primo anno incassa 40.000 euro. Se il codice commerciale ricade in un gruppo con coefficiente del 40%, il reddito forfettario lordo dell’e-commerce è 16.000 euro.

  • reddito dipendente precedente: 28.000 euro, quindi sotto la soglia di 35.000 euro per il 2026;
  • ricavi e-commerce: 40.000 euro;
  • reddito forfettario lordo ipotetico: 16.000 euro;
  • imposta sostitutiva: 5% se spettano i requisiti della nuova attività, altrimenti 15%;
  • INPS Commercianti: da verificare in base ad abitualità e prevalenza, non da aggiungere automaticamente né da azzerare automaticamente.

Questo è il punto che corregge l’errore frequente: non ha senso prima dichiarare l’esonero totale e poi sommare comunque i contributi minimi. O l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste, oppure va motivato perché non sussiste.

Se l’e-commerce diventa l’attività principale

La posizione previdenziale non è immutabile. Se il lavoro dipendente cessa, diventa part-time oppure l’e-commerce cresce fino a rappresentare l’attività lavorativa principale, l’inquadramento INPS va rivalutato. Un’assenza iniziale dell’obbligo non significa esonero definitivo per tutti gli anni successivi.

Tasse dello stipendio e tasse dell’e-commerce restano separate

Lo stipendio continua a essere tassato con IRPEF e relative regole; il reddito dell’e-commerce forfettario è invece soggetto all’imposta sostitutiva. I due redditi possono però interagire per specifici requisiti, come la soglia dei redditi da lavoro dipendente prevista per l’accesso al regime.

Quale codice ATECO usare per l’e-commerce?

Con ATECO 2025 il vecchio codice generico 47.91.10 non va più utilizzato come risposta automatica per ogni commercio elettronico. La classificazione distingue l’attività in base alla tipologia di beni venduti. Il codice corretto va quindi scelto partendo dai prodotti effettivamente commercializzati.

Per l’apertura completa, inclusi Registro Imprese, SCIA quando richiesta, INPS e vendite online, vedi la guida sulla Partita IVA per e-commerce.

Coefficiente di redditività dell’e-commerce

Per le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso che rientrano nei relativi gruppi ATECO, il coefficiente di redditività del forfettario è normalmente il 40%. Su 30.000 euro di ricavi, per esempio, il reddito forfettario iniziale sarebbe pari a 12.000 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi dalla disciplina.

Dipendente con e-commerce: devo iscrivermi alla Gestione Commercianti?

L’e-commerce svolto in forma d’impresa rientra nell’area della Gestione Commercianti INPS quando sono presenti i requisiti assicurativi. L’INPS indica, tra le condizioni, la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente. Il riferimento ufficiale è la pagina INPS sull’iscrizione alla Gestione Commercianti.

Per questo non è corretto affermare che un contratto part-time o full-time produca da solo un esonero automatico. Bisogna valutare concretamente come viene svolta l’attività commerciale: tempo dedicato, organizzazione, continuità e partecipazione personale. L’iscrizione previdenziale dipende dalla sussistenza dei requisiti previsti per la gestione, non da una formula del tipo “sono già dipendente, quindi non pago INPS sull’e-commerce”.

Part-time o full-time: cosa cambia?

La durata del rapporto di lavoro dipendente è un elemento concreto da considerare, ma non sostituisce l’esame dell’attività d’impresa. Un dipendente full-time può avere meno spazio materiale per svolgere abitualmente un’attività commerciale, mentre un part-time può dedicare più tempo all’e-commerce; tuttavia non esiste una soglia di ore del contratto dipendente che, da sola, decida l’iscrizione.

Se l’e-commerce viene gestito con continuità e partecipazione personale, il problema previdenziale va affrontato prima dell’apertura, senza fare affidamento su un esonero “automatico” non previsto in questi termini.

E se svolgo anche SEO o web design?

È possibile avere una sola Partita IVA con più codici ATECO, per esempio uno per il commercio elettronico e uno per servizi professionali come SEO o web design. In questo caso le attività possono avere coefficienti di redditività e inquadramenti previdenziali diversi.

Sul piano previdenziale, la presenza di un’attività professionale soggetta alla Gestione Separata insieme a un’attività imprenditoriale soggetta alla Gestione Commercianti può determinare, se sussistono i rispettivi presupposti, obblighi in entrambe le gestioni. La circolare INPS 78/2013 chiarisce infatti che il criterio dell’attività prevalente non elimina automaticamente la Gestione Separata quando coesiste con un’attività imprenditoriale.

Il limite di 85.000 euro si applica a ogni attività?

No. Se la stessa persona svolge più attività in regime forfettario, il limite dei ricavi e compensi va verificato considerando complessivamente le attività esercitate. Non si dispone quindi di 85.000 euro per l’e-commerce più altri 85.000 euro per SEO o web design.

Esempio pratico

Un dipendente part-time apre un e-commerce e svolge anche consulenza SEO. Per l’e-commerce individua il codice ATECO in base ai prodotti venduti e verifica i requisiti della Gestione Commercianti. Per la consulenza utilizza un codice professionale coerente e verifica la Gestione Separata. Ai fini del forfettario somma i ricavi e compensi delle attività per controllare il limite generale, mentre applica il coefficiente previsto a ciascuna attività.

Checklist prima di aprire

  • controlla eventuali clausole di esclusiva o non concorrenza nel contratto di lavoro;
  • verifica il requisito reddituale del lavoro dipendente per il forfettario;
  • scegli il codice ATECO dell’e-commerce in base ai beni effettivamente venduti;
  • valuta i requisiti INPS di abitualità e prevalenza dell’attività commerciale;
  • se svolgi anche servizi professionali, verifica separatamente l’eventuale Gestione Separata;
  • somma ricavi e compensi di tutte le attività per il limite del forfettario;
  • non dare per acquisito un esonero INPS soltanto perché esiste già un rapporto da dipendente.

Domande frequenti

Un dipendente può aprire un e-commerce in regime forfettario?

Sì, se rispetta i requisiti fiscali del forfettario e non ha incompatibilità derivanti dal proprio rapporto di lavoro.

Essere dipendente esonera automaticamente dall’INPS Commercianti?

No. Va verificata la presenza dei requisiti assicurativi dell’attività commerciale, in particolare la partecipazione personale abituale e prevalente.

Posso fare e-commerce e consulenza SEO con la stessa Partita IVA?

Sì. Puoi avere più codici ATECO, ma coefficienti di redditività e obblighi previdenziali vanno verificati per ciascuna attività.

Il limite di 85.000 euro vale separatamente per ogni codice ATECO?

No. Il limite del forfettario va controllato considerando complessivamente i ricavi e compensi delle attività esercitate dalla stessa persona.

Fonti ufficiali

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