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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Origine UE del bene 4.0 nel 2026: serve davvero in fattura?

Domanda di Lorenzo da Ferrara: «È sufficiente indicare l'origine UE del bene 4.0 in fattura per godere dell'agevolazione?»

No. Nel 2026 scrivere “origine UE” in fattura non basta e, per il nuovo Iperammortamento, il vincolo generale di produzione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stato eliminato. L’articolo 7 del decreto-legge 38/2026 ha soppresso quel requisito per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Bisogna però distinguere due misure: gli ultimi adempimenti del credito d’imposta Transizione 4.0 disciplinato dalla legge 178/2020 e il nuovo Iperammortamento 2026-2028. Le regole documentali non sono identiche.

Origine UE del bene 4.0: risposta breve

DomandaRegola 2026
Basta scrivere “origine UE” in fattura?No.
Il nuovo Iperammortamento richiede in generale origine UE/SEE?No, il vincolo è stato soppresso dal DL 38/2026.
Servono requisiti tecnici e interconnessione?Sì, quando previsti per il bene agevolabile.
Servono documenti tecnici?Sì: il MIMIT indica perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
La dicitura della legge 178/2020 vale sempre nel 2026?No: riguarda il vecchio credito 4.0 quando quella disciplina è realmente applicabile.

Cosa è cambiato nel 2026 sul requisito “Made in UE”

La legge di Bilancio 2026 aveva inizialmente previsto un riferimento ai beni prodotti nell’UE o nello SEE. L’articolo 7 del DL 38/2026 ha poi soppresso dal comma 427 le parole che limitavano l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La modifica opera per gli investimenti dal 1° gennaio 2026.

Un bene extra-UE può accedere all’Iperammortamento 2026?

Sì, l’origine extra-UE non esclude più in via generale un bene 4.0 dal nuovo Iperammortamento. Restano però tutti gli altri requisiti: bene nuovo e agevolabile, destinazione a una struttura produttiva in Italia, requisiti tecnici, interconnessione quando richiesta e corretta procedura.

Un macchinario prodotto negli Stati Uniti, in Giappone o in Cina non perde quindi automaticamente il beneficio per la propria origine. La provenienza geografica non sostituisce comunque la verifica tecnica.

Scrivere “origine UE” in fattura dà diritto all’agevolazione?

No. La dicitura può essere un’informazione commerciale, ma non dimostra che il macchinario rientri negli elenchi agevolabili, che rispetti le caratteristiche richieste, che sia interconnesso o che l’impresa abbia completato gli adempimenti previsti. Nel nuovo sistema l’assenza della dicitura “origine UE” non determina da sola la perdita del beneficio per un normale bene 4.0.

Vecchio credito 4.0 e nuovo Iperammortamento: la differenza

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 della legge 178/2020 ha continuato a coprire gli investimenti materiali effettuati nel 2025 e, alle condizioni previste, completati entro il 30 giugno 2026. Il MIMIT ha inoltre prorogato al 15 settembre 2026 alcuni termini per le comunicazioni di completamento.

Il nuovo Iperammortamento 2026 funziona diversamente: non attribuisce un credito da compensare, ma maggiora fiscalmente il costo di acquisizione utilizzato per calcolare quote di ammortamento e canoni di leasing. Il periodo indicato dal MIMIT va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Per il vecchio credito 4.0 cosa doveva comparire in fattura?

Per il credito disciplinato dalla legge 178/2020 esiste una regola documentale specifica. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fatture, documenti di trasporto e altri documenti comprovanti l’acquisto devono contenere il riferimento alla disciplina agevolativa applicata.

FiscoOggi, commentando la risposta n. 270/2022, ricorda che il riferimento normativo va sui documenti che dimostrano la spesa, mentre non è richiesto sui verbali di collaudo e interconnessione. Vedi l’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate. Questa regola riguarda però il vecchio credito d’imposta: non bisogna copiare automaticamente la dicitura della legge 178/2020 su un investimento agevolato con il nuovo Iperammortamento.

Cosa serve davvero per il nuovo Iperammortamento 2026

Per il nuovo piano contano la reale ammissibilità e il fascicolo documentale. Il MIMIT indica che l’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile; la gestione delle comunicazioni avviene tramite la piattaforma GSE.

  • corretta classificazione del bene tra quelli agevolabili;
  • requisiti tecnici previsti dagli allegati applicabili;
  • interconnessione quando richiesta;
  • documentazione commerciale e contabile coerente;
  • perizia tecnica asseverata;
  • certificazione contabile;
  • comunicazioni previste sulla piattaforma GSE.

Perizia e interconnessione contano più dell’origine geografica

Un bene prodotto in Europa può non avere le caratteristiche tecniche necessarie per essere agevolabile. Viceversa, dopo la modifica del 2026, un bene extra-UE può rientrare nel beneficio se soddisfa le condizioni richieste. Prima dell’acquisto conviene quindi verificare classificazione tecnica, interconnessione e documentazione che il fornitore potrà mettere a disposizione.

Attenzione ai componenti fotovoltaici

L’eliminazione del vincolo generale UE/SEE non significa che ogni componente energetico sia ammesso senza condizioni territoriali. Gli investimenti fotovoltaici seguono una disciplina specifica, con categorie e requisiti propri. Se l’investimento riguarda autoproduzione e autoconsumo di energia, l’origine dei componenti va verificata sulla disciplina dedicata e non sulla regola generale dei beni 4.0.

Se sei in regime forfettario, l’Iperammortamento riduce le tasse?

Va verificato separatamente. Il nuovo Iperammortamento produce il vantaggio attraverso una maggiore deduzione fiscale delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. Nel regime forfettario, invece, i normali costi dell’attività e gli ammortamenti non si deducono analiticamente: il reddito si determina con il coefficiente di redditività.

Quindi un contribuente forfettario non deve presumere che l’acquisto di un bene 4.0 riduca automaticamente l’imposta sostitutiva tramite Iperammortamento. Per il meccanismo dei costi puoi consultare la guida sulle spese deducibili nel regime forfettario.

Gli errori da evitare nel 2026

  • pensare che la dicitura “origine UE” sia sufficiente;
  • ritenere ancora obbligatoria l’origine UE/SEE per tutti i beni 4.0 acquistati nel 2026;
  • copiare la legge 178/2020 in fattura senza verificare quale misura si sta utilizzando;
  • confondere il vecchio credito d’imposta con il nuovo Iperammortamento;
  • acquistare senza verificare requisiti tecnici e interconnessione;
  • trascurare perizia, certificazione contabile e procedura GSE;
  • estendere automaticamente la rimozione del vincolo UE ai componenti fotovoltaici.

Domande frequenti

Nel 2026 un bene 4.0 deve essere prodotto nell’Unione europea?

Non in via generale per il nuovo Iperammortamento. L’articolo 7 del DL 38/2026 ha soppresso il vincolo UE/SEE per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Basta indicare l’origine UE nella fattura per avere l’agevolazione 4.0?

No. L’origine indicata in fattura non dimostra i requisiti tecnici, l’interconnessione né il rispetto della procedura e degli oneri documentali previsti dalla misura applicabile.

Nel 2026 devo indicare in fattura la legge 178/2020?

Solo se l’investimento ricade effettivamente nella disciplina del vecchio credito d’imposta Transizione 4.0. La dicitura non va riportata automaticamente per il nuovo Iperammortamento 2026.

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