Fotografo non residente e regime forfettario: quando è possibile
Un fotografo non residente in Italia può applicare il regime forfettario solo in casi precisi. La professione di fotografo non crea una regola speciale: conta innanzitutto la residenza fiscale e, se sei fiscalmente non residente, lo Stato in cui risiedi e la quota di reddito prodotta in Italia.
La regola base del comma 57 della Legge 190/2014 esclude i non residenti, ma ammette un’eccezione per chi risiede in un Paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Prima domanda: sei davvero fiscalmente non residente?
Vivere parte dell’anno all’estero o essere iscritto all’AIRE non risolve da solo il tema. Dal 2024 il TUIR considera fiscalmente residente in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, chi ha nel territorio dello Stato la residenza civilistica, il domicilio inteso come luogo delle principali relazioni personali e familiari oppure è fisicamente presente in Italia. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente opera inoltre come presunzione, salvo prova contraria.
Prima di applicare la causa ostativa del “non residente” bisogna quindi determinare correttamente la residenza fiscale, considerando anche l’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e altro Stato quando entrambi i Paesi rivendicano la residenza.
Se sei residente in UE o SEE: serve anche il 75% di reddito italiano
Se sei fiscalmente non residente ma risiedi in uno Stato dell’Unione europea oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia, l’accesso al forfettario è possibile solo se almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto è prodotto in Italia.
La percentuale non riguarda soltanto i compensi da fotografo e non coincide con il 75% delle fatture emesse con la Partita IVA italiana: occorre confrontare i redditi prodotti in Italia con il reddito complessivamente prodotto, tenendo conto delle diverse categorie reddituali rilevanti.
Quali Paesi extra UE rientrano nell’eccezione?
Oltre agli Stati UE, l’eccezione riguarda gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantiscono l’adeguato scambio di informazioni. Nell’area SEE, oltre ai Paesi UE, rientrano Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
La Svizzera non è parte dell’Accordo SEE e il Regno Unito non è più uno Stato UE: la semplice residenza in questi Paesi, quindi, non soddisfa l’eccezione prevista dal comma 57 per i non residenti. In questi casi occorre normalmente adottare un regime fiscale diverso dal forfettario per l’attività italiana.
Per un fotografo, quando un reddito è prodotto in Italia?
Per i redditi di lavoro autonomo dei non residenti, il TUIR considera prodotti in Italia quelli derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Per un fotografo bisogna quindi guardare a dove viene concretamente svolta la prestazione professionale, non soltanto alla nazionalità del cliente o al conto sul quale arriva il pagamento.
Un servizio fotografico svolto fisicamente in Italia può concorrere al reddito di fonte italiana; una prestazione svolta integralmente all’estero richiede invece una valutazione diversa. Se l’attività è articolata tra più Paesi, la verifica del 75% deve essere costruita sui dati effettivi e sulla corretta qualificazione fiscale dei redditi.
Esempio: fotografo residente in Francia
Un fotografo fiscalmente residente in Francia produce 40.000 euro di reddito complessivo nell’anno. Se 32.000 euro sono redditi prodotti in Italia, la quota italiana è l’80%: sotto il profilo della specifica causa ostativa della residenza supera quindi la soglia del 75%. Restano naturalmente da verificare tutti gli altri requisiti del regime forfettario.
Esempio: fotografo residente in Germania con molti lavori all’estero
Se il fotografo residente in Germania produce 50.000 euro complessivi, di cui 30.000 in Italia e 20.000 all’estero, la quota italiana è il 60%. Pur essendo residente in un Paese UE, non raggiunge il requisito del 75% e non può applicare il forfettario in base all’eccezione prevista per i non residenti.
Aprire una Partita IVA italiana non basta
Una persona non residente può trovarsi nelle condizioni per aprire una posizione IVA in Italia, ma avere una Partita IVA italiana non significa automaticamente poter scegliere il forfettario. Sono due verifiche diverse.
Per documenti e procedura puoi approfondire la guida sulla Partita IVA per stranieri e non residenti. Se invece vuoi verificare gli aspetti specifici della professione, consulta la guida alla Partita IVA per fotografo e quella sui codici ATECO del fotografo.
Il 75% non sostituisce gli altri requisiti del forfettario
Superare il 75% risolve soltanto la specifica causa di esclusione relativa alla non-residenza. Vanno poi controllati separatamente il limite di ricavi o compensi, le spese per personale, eventuali partecipazioni societarie, rapporti prevalenti con datori di lavoro e tutte le altre cause ostative previste dalla Legge 190/2014.
Cosa controllare prima di applicare il forfettario
- stabilisci correttamente la residenza fiscale dell’anno;
- se sei non residente, verifica che lo Stato di residenza rientri nell’eccezione UE/SEE;
- calcola il reddito complessivamente prodotto, non solo il fatturato fotografico;
- individua quali redditi sono prodotti nel territorio italiano;
- verifica che la quota italiana sia almeno il 75%;
- controlla anche tutti gli altri requisiti e le cause ostative del regime forfettario;
- in caso di doppia residenza, verifica la Convenzione fiscale applicabile.
Fonti ufficiali
La causa ostativa per i non residenti è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera b), della Legge 190/2014. I criteri attuali di residenza fiscale delle persone fisiche derivano dall’articolo 2 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023. Per i non residenti, l’articolo 23 TUIR individua inoltre i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia in relazione all’attività esercitata nel territorio dello Stato.
Domande frequenti
Solo in determinate condizioni. Se è fiscalmente non residente deve essere residente in un Paese UE o SEE ammesso e produrre in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, oltre a rispettare gli altri requisiti del forfettario.
No. La norma fa riferimento al reddito complessivamente prodotto: la verifica non coincide semplicemente con la percentuale di fatture emesse dalla Partita IVA italiana.
La Svizzera non aderisce all’Accordo SEE e quindi non rientra nell’eccezione UE/SEE prevista dal comma 57 per i non residenti.
Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione europea e non aderisce al SEE; la specifica eccezione prevista per i residenti UE/SEE non si applica.
No. La residenza fiscale va determinata applicando i criteri del TUIR e, quando necessario, la Convenzione contro le doppie imposizioni.
No. L’apertura della Partita IVA e l’accesso al regime forfettario sono verifiche distinte: per il forfettario devono essere rispettati requisiti e cause ostative previsti dalla legge.
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