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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Chi emette sempre fattura deve avere il registratore telematico?

Se ogni singola operazione viene correttamente documentata con fattura, non occorre emettere anche un documento commerciale per la stessa vendita o prestazione. La fattura può infatti essere utilizzata come documento fiscale anche per operazioni che, in base all’articolo 22 del DPR 633/1972, potrebbero normalmente essere certificate tramite corrispettivi telematici.

Questo però non significa che il registratore telematico dipenda dal fatto di essere in regime forfettario. La prima domanda da farsi è un’altra: l’attività svolta rientra tra quelle dell’articolo 22? Se sì, le operazioni non fatturate devono essere memorizzate elettronicamente e trasmesse all’Agenzia delle Entrate con gli strumenti previsti. Se invece tutte le operazioni vengono effettivamente fatturate, non si deve duplicare la certificazione con un ulteriore documento commerciale.

Fattura e documento commerciale: non si emettono entrambi per la stessa operazione

La regola generale dell’IVA è la fattura. Per alcune attività rivolte soprattutto al consumatore finale, l’articolo 22 del DPR 633/1972 consente invece di non emetterla, salvo richiesta del cliente nei termini previsti. In questi casi la certificazione passa normalmente attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito anche nel 2026 che chi svolge un’attività dell’articolo 22 può comunque documentare le operazioni tramite fattura. Ne consegue che, quando una determinata operazione è già validamente fatturata, non serve emettere anche un documento commerciale per certificarla una seconda volta.

Chi è soggetto ai corrispettivi telematici

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda, in via generale, i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR 633/1972. Tra queste rientrano, per esempio:

  • vendite al dettaglio in locali aperti al pubblico, a domicilio o in forma ambulante;
  • somministrazioni di alimenti e bevande;
  • prestazioni alberghiere;
  • trasporto di persone;
  • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

Per queste attività la fattura non è normalmente obbligatoria se il cliente non la richiede entro il momento previsto dalla legge. Proprio perché molte operazioni possono essere effettuate senza fattura, il legislatore ha previsto la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Se fatturo ogni operazione posso evitare il documento commerciale?

Sì, per le operazioni effettivamente documentate con fattura non occorre emettere anche il documento commerciale. È però necessario che la scelta sia applicata davvero a tutte le operazioni che si intendono certificare in questo modo e che le fatture siano emesse nel rispetto delle regole e dei termini previsti.

Non è quindi corretto ragionare così: “svolgo un’attività al dettaglio, non emetto né fattura né documento commerciale e poi preparo una fattura quando mi è più comodo”. Se un’operazione non viene fatturata secondo le regole applicabili, l’eventuale obbligo di memorizzazione e trasmissione del corrispettivo resta.

Registratore telematico: l’obbligo riguarda la certificazione, non necessariamente l’acquisto di una cassa

Nel linguaggio comune si parla ancora di “registratore di cassa”, ma oggi il punto centrale è la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Quando questa modalità è necessaria, l’operatore può utilizzare gli strumenti previsti dall’Agenzia, tra cui il registratore telematico e, nei casi in cui è adatta all’operatività, la procedura web “Documento commerciale online”.

Perciò la domanda non dovrebbe essere soltanto “devo comprare un registratore?”, ma prima ancora “devo certificare operazioni tramite corrispettivi telematici oppure le documento tutte mediante fattura?”.

Il regime forfettario non esonera automaticamente dai corrispettivi

Essere in regime forfettario non significa essere automaticamente esonerati dal documento commerciale o dai corrispettivi telematici. Un forfettario che esercita un’attività rientrante nell’articolo 22 e non emette fattura per tutte le operazioni deve rispettare le regole di certificazione previste per quei corrispettivi, salvo eventuali specifiche esclusioni applicabili alla propria attività.

Allo stesso modo, un professionista che svolge un’attività per la quale la fattura è il documento ordinario non diventa soggetto al registratore telematico soltanto perché incassa da privati. Il punto decisivo è sempre la natura dell’operazione e dell’attività, non il solo regime fiscale scelto.

Fattura elettronica: nel forfettario oggi è la regola generale

Il vecchio riferimento alle “fatture cartacee o elettroniche” non è più adeguato come regola generale. Oggi i contribuenti forfettari sono normalmente soggetti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.

Se decidi quindi di documentare con fattura tutte le operazioni verso clienti privati, devi rispettare le regole della fatturazione elettronica. Puoi approfondire nella guida sulla fatturazione elettronica nel regime forfettario e in quella sulla fattura elettronica a un cliente privato.

Esempio: tecnico informatico che fa assistenza e vende componenti

Un tecnico informatico opera come impresa, esegue interventi nel proprio laboratorio o a domicilio del cliente e, occasionalmente, vende componenti o PC. Alcune di queste operazioni possono rientrare nell’ambito dell’articolo 22, soprattutto quando sono rese a consumatori finali secondo modalità tipiche del commercio al dettaglio o dei servizi d’impresa al pubblico.

Se però il tecnico emette regolarmente fattura per ogni singolo intervento e per ogni vendita, quelle operazioni sono già documentate fiscalmente e non devono essere accompagnate anche da un documento commerciale. Se invece inizia a effettuare vendite o prestazioni senza fattura, dovrà verificare e applicare gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei relativi corrispettivi.

Esempio: negozio che fattura solo ad alcuni clienti

Un negozio effettua dieci vendite nella giornata. Per due clienti emette fattura; per le altre otto operazioni non viene richiesta né emessa fattura. Le due vendite fatturate non richiedono un secondo documento commerciale, mentre le altre operazioni devono essere certificate secondo il regime dei corrispettivi telematici.

Questo esempio chiarisce perché non basta dire “emetto anche fatture” per concludere che il registratore telematico non serva: conta se tutte le operazioni sono fatturate o se ne rimangono altre da certificare attraverso i corrispettivi.

POS e registratore telematico: cosa cambia nel 2026

Nel 2026 è diventato operativo anche il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti utilizzati per la certificazione dei corrispettivi. Questo adempimento interessa i soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Il possesso di un POS, però, non trasforma da solo una fattura in un documento commerciale e non crea un obbligo di RT per chi documenta correttamente le proprie operazioni esclusivamente con fattura. Se utilizzi anche corrispettivi telematici, trovi i dettagli nella guida sul POS nel regime forfettario e collegamento con RT.

Quando è prudente avere comunque una soluzione per i corrispettivi

Se l’attività rientra nell’articolo 22 e nella pratica può capitare di servire clienti senza emettere fattura, è necessario organizzarsi per certificare correttamente quelle operazioni. La scelta di fatturare tutto può funzionare solo se viene seguita in modo coerente e compatibile con i flussi reali dell’attività.

Per attività con molti clienti privati e numerose operazioni di piccolo importo, il documento commerciale può essere più pratico. Per attività con poche operazioni, già tutte fatturate, la fattura può invece evitare la duplicazione della certificazione. La convenienza organizzativa non cambia però la regola fiscale: ogni operazione deve essere documentata con lo strumento corretto.

Checklist: fattura o corrispettivo telematico?

  • verifica se l’attività concreta rientra tra quelle dell’articolo 22 DPR 633/1972;
  • controlla se esistono specifiche esclusioni per il tipo di operazione svolta;
  • stabilisci se emetti davvero fattura per tutte le operazioni oppure solo per alcune;
  • per ogni operazione fatturata evita una duplicazione inutile con il documento commerciale;
  • per le operazioni non fatturate verifica l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
  • se sei forfettario, non considerare il regime fiscale come un esonero automatico;
  • se utilizzi strumenti di certificazione dei corrispettivi e POS, verifica anche gli adempimenti di collegamento operativi nel 2026.

Fonti ufficiali

La disciplina di base è contenuta negli articoli 21 e 22 del DPR 633/1972 e nell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, che disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione la procedura web per il documento commerciale e le relative indicazioni operative. Nel 2026, con la risposta a interpello n. 83 del 23 marzo, l’Agenzia ha ribadito che il soggetto che effettua attività dell’articolo 22 è responsabile della certificazione dei corrispettivi e può comunque documentare le operazioni tramite fattura secondo la regola generale dell’articolo 21.

Domande frequenti

Se emetto fattura devo fare anche lo scontrino o documento commerciale?

No, per la stessa operazione validamente documentata con fattura non serve emettere anche un documento commerciale.

Un forfettario deve avere il registratore telematico?

Dipende dall’attività e da come vengono documentate le operazioni. Il regime forfettario non esonera automaticamente dai corrispettivi telematici.

Se fatturo tutti i clienti privati posso evitare il documento commerciale?

Sì, se tutte le operazioni sono effettivamente e correttamente documentate con fattura. Le eventuali operazioni non fatturate devono invece essere certificate secondo le regole applicabili ai corrispettivi.

Serve per forza comprare un registratore telematico?

L’obbligo riguarda la corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. L’Agenzia mette a disposizione anche la procedura web Documento commerciale online, utilizzabile secondo le modalità previste.

Il POS obbliga ad avere il registratore telematico?

Il POS non crea da solo l’obbligo di certificare le operazioni con RT. Nel 2026 il collegamento POS-strumento di certificazione riguarda i soggetti che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi.

Un tecnico informatico che fattura ogni intervento deve fare anche il documento commerciale?

Se ogni intervento e ogni eventuale vendita sono correttamente documentati con fattura, non occorre emettere anche un documento commerciale per le stesse operazioni. Se esistono operazioni non fatturate, va verificato il relativo obbligo di certificazione dei corrispettivi.

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