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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Limite 85.000 euro nel forfettario: come si ragguaglia se apri durante l’anno

Se apri la Partita IVA in regime forfettario durante l’anno, il limite di 85.000 euro non si considera sempre per intero: va ragguagliato alla durata effettiva dell’attività. Nel 2026, che conta 365 giorni, il calcolo pratico parte quindi dai giorni compresi tra la data di inizio attività e il 31 dicembre.

Il punto è importante perché chi apre, per esempio, il 1° luglio non dispone dello stesso limite di chi lavora dal 1° gennaio. Inoltre il ragguaglio riguarda la soglia ordinaria degli 85.000 euro, mentre la soglia speciale dei 100.000 euro, che determina la fuoriuscita immediata dal regime, non viene ragguagliata ad anno.

Quando il limite di 85.000 euro va ragguagliato ad anno

L’articolo 1, comma 54, della Legge 190/2014 stabilisce che, per applicare il regime forfettario, i ricavi conseguiti o i compensi percepiti devono essere non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno.

Il ragguaglio serve soprattutto quando l’attività inizia in corso d’anno. Se invece l’attività è esercitata per l’intero periodo d’imposta, il riferimento resta il limite pieno di 85.000 euro.

Formula per calcolare il limite nel primo anno

Nel 2026 il calcolo può essere impostato in questo modo:

85.000 × giorni di attività / 365

I giorni di attività si contano dalla data di inizio fino al 31 dicembre compreso. Questo metodo consente di trasformare la soglia annuale in un limite coerente con il periodo effettivo di esercizio.

Esempio: apertura il 1° marzo 2026

Dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 ci sono 306 giorni. Il limite ragguagliato è quindi:

85.000 × 306 / 365 = circa 71.260 euro.

È questo, e non 85.000 euro pieni, il parametro da tenere sotto controllo per verificare il requisito riferito al primo anno di attività.

Esempio: apertura il 1° luglio 2026

Dal 1° luglio al 31 dicembre ci sono 184 giorni. Il limite diventa:

85.000 × 184 / 365 = circa 42.849 euro.

Chi inizia a metà anno deve quindi prestare attenzione: anche un livello di incassi molto inferiore a 85.000 euro può risultare superiore alla soglia ragguagliata.

Esempio: apertura il 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre al 31 dicembre ci sono 92 giorni. Il limite ragguagliato è:

85.000 × 92 / 365 = circa 21.425 euro.

Per un’attività avviata nell’ultimo trimestre, quindi, il limite rilevante può scendere sensibilmente. Non bisogna attendere dicembre per fare il controllo: è utile monitorare gli incassi fin dall’inizio.

Tabella del limite ragguagliato nel 2026

Data di inizioGiorni di attività nel 2026Limite 85.000 € ragguagliato
1 gennaio36585.000 €
1 marzo306circa 71.260 €
1 luglio184circa 42.849 €
1 ottobre92circa 21.425 €
1 dicembre31circa 7.219 €

Nel secondo anno il limite torna a 85.000 euro?

Se l’attività viene esercitata per tutto l’anno successivo, il riferimento torna al limite pieno di 85.000 euro. Il ragguaglio serve infatti a rendere confrontabile il primo periodo d’imposta, che può durare solo alcuni mesi, con una soglia annuale.

Per stabilire se puoi continuare nel forfettario nell’anno successivo, però, va verificato quanto hai effettivamente conseguito o percepito nel primo anno rispetto al limite ragguagliato. Per il quadro generale dei requisiti e delle soglie consulta la guida sui limiti del regime forfettario.

Fatture emesse o incassi: cosa si deve considerare?

Per chi applica già il forfettario rilevano, in generale, i ricavi o compensi secondo il principio di cassa: non basta sommare le fatture emesse, bisogna verificare le somme effettivamente incassate. Questo è particolarmente importante negli ultimi mesi dell’anno.

Una fattura emessa a dicembre ma incassata a gennaio, quindi, non entra normalmente negli incassi dell’anno precedente. Per gli esempi specifici consulta la guida sulle fatture non incassate nel forfettario e quella sulla soglia di 85.000 euro e le somme che contano.

La soglia di 100.000 euro va ragguagliata?

No. La soglia di 100.000 euro prevista per la fuoriuscita immediata dal regime è una soglia assoluta. La disciplina introdotta dalla Legge 197/2022 prevede che il regime forfettario cessi nello stesso anno quando i ricavi o compensi percepiti diventano superiori a 100.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a differenza degli 85.000 euro, il limite di 100.000 euro non deve essere ragguagliato ad anno neppure per chi inizia l’attività in corso d’anno. Il riferimento è quindi sempre a 100.000 euro effettivamente percepiti. Le istruzioni del Quadro LM del modello Redditi PF 2026 richiamano la cessazione nello stesso anno al superamento della soglia.

Cosa succede se superi il limite ragguagliato ma non 100.000 euro?

Se nel primo anno superi il limite di 85.000 euro ragguagliato ma non oltrepassi 100.000 euro, il superamento non produce la fuoriuscita immediata prevista per la soglia speciale. Il problema riguarda soprattutto la possibilità di continuare ad applicare il forfettario nell’anno successivo, perché il requisito dell’anno precedente non risulta rispettato.

Se invece i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno. Per gli adempimenti da fare in quella situazione consulta la guida su cosa fare quando si superano 85.000 o 100.000 euro durante l’anno.

Più attività o più codici ATECO: i ricavi si sommano

Se svolgi contemporaneamente più attività con codici ATECO diversi non hai un limite separato per ciascun codice. Il comma 55 della Legge 190/2014 prevede che si assuma la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il ragguaglio, quindi, non moltiplica la soglia in base al numero di attività. Se apri una Partita IVA a luglio e svolgi due attività, il limite complessivo resta quello ragguagliato al periodo di attività e gli incassi delle due attività vanno sommati.

Errore da evitare: considerare sempre 85.000 euro pieni

L’errore più comune è leggere “limite 85.000 euro” e applicarlo automaticamente anche a una Partita IVA aperta a novembre o dicembre. La norma parla invece di ricavi e compensi ragguagliati ad anno proprio per evitare che un’attività iniziata tardi disponga dello stesso parametro di chi ha operato per dodici mesi.

Un secondo errore è fare il calcolo per mesi interi senza considerare la data effettiva di inizio. Per una verifica precisa è preferibile utilizzare i giorni di attività e il numero effettivo di giorni del periodo d’imposta.

Checklist per chi apre il forfettario durante l’anno

  • individua la data esatta di inizio attività;
  • calcola i giorni fino al 31 dicembre;
  • applica la formula 85.000 × giorni / 365 per il 2026;
  • monitora gli incassi effettivi, non solo le fatture emesse;
  • somma i ricavi e compensi di tutte le attività esercitate;
  • tieni separato il limite ragguagliato di 85.000 euro dalla soglia assoluta di 100.000 euro;
  • se ti avvicini al limite, aggiorna il calcolo prima di emettere o incassare operazioni rilevanti;
  • a fine anno verifica se puoi permanere nel forfettario nell’anno successivo.

In sintesi

Nel 2026 il limite ordinario di 85.000 euro del regime forfettario deve essere ragguagliato alla durata dell’attività quando la Partita IVA viene aperta in corso d’anno. Un’apertura il 1° marzo porta il limite a circa 71.260 euro; il 1° luglio a circa 42.849 euro; il 1° ottobre a circa 21.425 euro.

La soglia di 100.000 euro segue invece una regola diversa: non viene ragguagliata e resta un limite assoluto che, se superato, determina la cessazione immediata del forfettario nello stesso anno. Tenere distinti questi due meccanismi evita uno degli errori più frequenti nel primo anno di attività.

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