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Proroga versamenti 2025 al 21 luglio: forfettari e ISA

La proroga dei versamenti 2025 al 21 luglio ha riguardato i soggetti ISA e, per espressa estensione normativa, anche i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio. Il termine ordinario del 30 giugno 2025 è stato spostato al 21 luglio 2025 senza maggiorazione, con possibilità di pagare entro il 20 agosto 2025 applicando lo 0,40%.

Nota: questa pagina ricostruisce una proroga riferita all’anno 2025. Le date del 21 luglio e del 20 agosto 2025 sono quindi scadenze storiche e non vanno utilizzate per i versamenti 2026. Per le date attuali è disponibile il nostro calendario delle scadenze fiscali.

Cosa prevedeva la proroga fiscale del 2025

Il riferimento normativo è l’articolo 13 del Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108. La norma ha differito i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che sarebbero scaduti il 30 giugno 2025.

Il testo del provvedimento è consultabile nella Gazzetta Ufficiale. La documentazione parlamentare del Senato conferma che l’articolo 13 ha posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025 i versamenti dei soggetti ISA e degli altri contribuenti espressamente inclusi, tra cui i forfettari.

Le due date: 21 luglio e 20 agosto 2025

Data di pagamentoTrattamento
21 luglio 2025Versamento senza maggiorazione
20 agosto 2025Versamento con maggiorazione dello 0,40%

La norma fissava formalmente il termine al 20 luglio, ma nel 2025 il 20 luglio cadeva di domenica: il termine effettivo diventava quindi lunedì 21 luglio. Dal giorno successivo decorreva il periodo di trenta giorni nel quale era possibile versare applicando la maggiorazione dello 0,40%, arrivando al 20 agosto.

Chi poteva beneficiare della proroga

La proroga riguardava innanzitutto gli esercenti attività economiche per le quali erano stati approvati gli ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale, a condizione che dichiarassero ricavi o compensi non superiori al limite previsto per l’applicazione degli indici, pari in via generale a 5.164.569 euro.

  • soggetti che applicavano gli ISA;
  • soggetti con cause di esclusione dagli ISA rientranti nell’estensione prevista dalla norma;
  • contribuenti in regime forfettario;
  • contribuenti nel regime fiscale di vantaggio;
  • soci, associati e collaboratori di soggetti trasparenti che possedevano i requisiti previsti.

La proroga valeva anche per i forfettari?

Sì. È uno degli aspetti più importanti della proroga 2025: i contribuenti in regime forfettario erano espressamente compresi tra i beneficiari, anche se il forfettario non applica gli ISA. Per questi contribuenti il differimento riguardava in particolare il saldo dell’imposta sostitutiva riferita al 2024 e il primo acconto dovuto per il 2025, quando risultavano in scadenza al 30 giugno.

La presenza del forfettario nell’estensione normativa evita quindi un errore frequente: ritenere che una proroga definita comunemente “proroga ISA” fosse riservata esclusivamente a chi compilava materialmente il modello ISA.

Chi restava fuori dal rinvio

Non tutti i contribuenti potevano utilizzare il 21 luglio. Restavano soggetti alle scadenze ordinarie, tra gli altri, i contribuenti che non rientravano nelle categorie previste dall’articolo 13. Per esempio, una persona fisica senza attività d’impresa o di lavoro autonomo non entrava nella proroga soltanto perché presentava una dichiarazione dei redditi.

Anche per le imprese interessate dagli ISA il limite di ricavi o compensi andava verificato. Non era quindi corretto applicare automaticamente il rinvio a qualsiasi titolare di Partita IVA senza controllare il relativo inquadramento.

Quali versamenti rientravano nella proroga

Il nucleo della proroga riguardava i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali con scadenza ordinaria al 30 giugno 2025. In funzione del tipo di contribuente potevano quindi rientrare:

  • saldo IRPEF o IRES relativo al 2024;
  • primo acconto IRPEF o IRES 2025;
  • IRAP, per i soggetti tenuti al tributo;
  • saldo IVA, quando collegato ai termini di versamento della dichiarazione;
  • imposta sostitutiva del regime forfettario;
  • imposta sostitutiva del regime di vantaggio;
  • altri versamenti direttamente collegati alla dichiarazione e al termine prorogato.

Per il dettaglio dell’intero mese, distinto dalla sola proroga, resta utile la guida alle scadenze fiscali di luglio 2025.

Contributi INPS e diritto camerale

Per i soggetti interessati, il differimento operava anche sui contributi INPS determinati in dichiarazione, come saldo e acconti dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata sulla parte collegata al reddito dichiarato. Non va invece confusa questa proroga con le rate dei contributi fissi artigiani e commercianti, che seguono un calendario previdenziale proprio.

Anche il diritto annuale alla Camera di Commercio, quando dovuto da un’impresa che rientrava nella proroga, seguiva il nuovo termine perché la sua scadenza è collegata a quella del primo acconto delle imposte sui redditi. Le Camere di Commercio hanno infatti applicato per il 2025 il termine del 21 luglio, oppure il 20 agosto con lo 0,40%.

Come funzionava la rateizzazione dopo la proroga

Chi beneficiava del rinvio poteva anche rateizzare saldo e primo acconto. Se la prima rata veniva pagata il 21 luglio 2025, il calendario proseguiva con il 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre 2025. Chi sceglieva invece di partire il 20 agosto doveva prima applicare la maggiorazione dello 0,40% e completare poi il piano entro dicembre.

Gli interessi di rateizzazione sulle rate successive erano distinti dalla maggiorazione dello 0,40%. Le due voci non devono quindi essere confuse: lo 0,40% remunerava il differimento del pagamento iniziale al 20 agosto, mentre gli interessi sulle rate dipendevano dalla scelta di frazionare il debito.

Cosa significava davvero la maggiorazione dello 0,40%

Pagare entro il 20 agosto 2025 non costituiva un ravvedimento operoso e non significava essere in ritardo. Era una facoltà prevista dalla legge: il contribuente poteva scegliere di versare nei trenta giorni successivi alla scadenza prorogata applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per esempio, su un importo di 2.000 euro la maggiorazione dello 0,40% era pari a 8 euro, portando la base del versamento differito a 2.008 euro prima di eventuali ulteriori interessi di rateizzazione.

Gli errori più comuni sulla proroga 2025

  • pensare che la proroga riguardasse tutti i contribuenti indistintamente;
  • escludere i forfettari solo perché non applicano gli ISA;
  • confondere il 20 agosto con un pagamento tardivo da ravvedere;
  • applicare il rinvio alle rate fisse INPS che avevano un calendario autonomo;
  • confondere la proroga del versamento con una proroga della presentazione della dichiarazione;
  • utilizzare ancora nel 2026 le date previste esclusivamente per il 2025.

Proroga 2025 e scadenze 2026: non sono la stessa cosa

Il 21 luglio 2025 e il 20 agosto 2025 sono ormai date trascorse. La pagina resta utile come archivio normativo e per ricostruire correttamente i versamenti relativi alla dichiarazione 2025, ma non deve essere usata per determinare automaticamente le scadenze dell’anno successivo.

Per i versamenti correnti è sempre necessario verificare la normativa dell’anno di riferimento e il calendario aggiornato, perché eventuali proroghe sono disposizioni annuali e non diventano permanenti solo perché sono state concesse negli anni precedenti.

Domande frequenti

I forfettari potevano pagare il 21 luglio 2025?

Sì. L’articolo 13 del DL 84/2025 estendeva espressamente la proroga anche ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio.

Cosa succedeva pagando il 20 agosto 2025?

Il pagamento era ancora ammesso, ma l’importo doveva essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga vale anche per le scadenze 2026?

No. Era una disposizione specifica per i versamenti 2025. Per il 2026 occorre utilizzare le scadenze e le eventuali proroghe previste per quell’anno.

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