La proroga dei versamenti 2025 al 21 luglio ha riguardato i soggetti ISA e, per espressa estensione normativa, anche i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio. Il termine ordinario del 30 giugno 2025 è stato spostato al 21 luglio 2025 senza maggiorazione, con possibilità di pagare entro il 20 agosto 2025 applicando lo 0,40%.
Nota: questa pagina ricostruisce una proroga riferita all’anno 2025. Le date del 21 luglio e del 20 agosto 2025 sono quindi scadenze storiche e non vanno utilizzate per i versamenti 2026. Per le date attuali è disponibile il nostro calendario delle scadenze fiscali.
Cosa prevedeva la proroga fiscale del 2025
Il riferimento normativo è l’articolo 13 del Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108. La norma ha differito i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che sarebbero scaduti il 30 giugno 2025.
Il testo del provvedimento è consultabile nella Gazzetta Ufficiale. La documentazione parlamentare del Senato conferma che l’articolo 13 ha posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025 i versamenti dei soggetti ISA e degli altri contribuenti espressamente inclusi, tra cui i forfettari.
Le due date: 21 luglio e 20 agosto 2025
| Data di pagamento | Trattamento |
|---|---|
| 21 luglio 2025 | Versamento senza maggiorazione |
| 20 agosto 2025 | Versamento con maggiorazione dello 0,40% |
La norma fissava formalmente il termine al 20 luglio, ma nel 2025 il 20 luglio cadeva di domenica: il termine effettivo diventava quindi lunedì 21 luglio. Dal giorno successivo decorreva il periodo di trenta giorni nel quale era possibile versare applicando la maggiorazione dello 0,40%, arrivando al 20 agosto.
Chi poteva beneficiare della proroga
La proroga riguardava innanzitutto gli esercenti attività economiche per le quali erano stati approvati gli ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale, a condizione che dichiarassero ricavi o compensi non superiori al limite previsto per l’applicazione degli indici, pari in via generale a 5.164.569 euro.
- soggetti che applicavano gli ISA;
- soggetti con cause di esclusione dagli ISA rientranti nell’estensione prevista dalla norma;
- contribuenti in regime forfettario;
- contribuenti nel regime fiscale di vantaggio;
- soci, associati e collaboratori di soggetti trasparenti che possedevano i requisiti previsti.
La proroga valeva anche per i forfettari?
Sì. È uno degli aspetti più importanti della proroga 2025: i contribuenti in regime forfettario erano espressamente compresi tra i beneficiari, anche se il forfettario non applica gli ISA. Per questi contribuenti il differimento riguardava in particolare il saldo dell’imposta sostitutiva riferita al 2024 e il primo acconto dovuto per il 2025, quando risultavano in scadenza al 30 giugno.
La presenza del forfettario nell’estensione normativa evita quindi un errore frequente: ritenere che una proroga definita comunemente “proroga ISA” fosse riservata esclusivamente a chi compilava materialmente il modello ISA.
Chi restava fuori dal rinvio
Non tutti i contribuenti potevano utilizzare il 21 luglio. Restavano soggetti alle scadenze ordinarie, tra gli altri, i contribuenti che non rientravano nelle categorie previste dall’articolo 13. Per esempio, una persona fisica senza attività d’impresa o di lavoro autonomo non entrava nella proroga soltanto perché presentava una dichiarazione dei redditi.
Anche per le imprese interessate dagli ISA il limite di ricavi o compensi andava verificato. Non era quindi corretto applicare automaticamente il rinvio a qualsiasi titolare di Partita IVA senza controllare il relativo inquadramento.
Quali versamenti rientravano nella proroga
Il nucleo della proroga riguardava i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali con scadenza ordinaria al 30 giugno 2025. In funzione del tipo di contribuente potevano quindi rientrare:
- saldo IRPEF o IRES relativo al 2024;
- primo acconto IRPEF o IRES 2025;
- IRAP, per i soggetti tenuti al tributo;
- saldo IVA, quando collegato ai termini di versamento della dichiarazione;
- imposta sostitutiva del regime forfettario;
- imposta sostitutiva del regime di vantaggio;
- altri versamenti direttamente collegati alla dichiarazione e al termine prorogato.
Per il dettaglio dell’intero mese, distinto dalla sola proroga, resta utile la guida alle scadenze fiscali di luglio 2025.
Contributi INPS e diritto camerale
Per i soggetti interessati, il differimento operava anche sui contributi INPS determinati in dichiarazione, come saldo e acconti dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata sulla parte collegata al reddito dichiarato. Non va invece confusa questa proroga con le rate dei contributi fissi artigiani e commercianti, che seguono un calendario previdenziale proprio.
Anche il diritto annuale alla Camera di Commercio, quando dovuto da un’impresa che rientrava nella proroga, seguiva il nuovo termine perché la sua scadenza è collegata a quella del primo acconto delle imposte sui redditi. Le Camere di Commercio hanno infatti applicato per il 2025 il termine del 21 luglio, oppure il 20 agosto con lo 0,40%.
Come funzionava la rateizzazione dopo la proroga
Chi beneficiava del rinvio poteva anche rateizzare saldo e primo acconto. Se la prima rata veniva pagata il 21 luglio 2025, il calendario proseguiva con il 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre 2025. Chi sceglieva invece di partire il 20 agosto doveva prima applicare la maggiorazione dello 0,40% e completare poi il piano entro dicembre.
Gli interessi di rateizzazione sulle rate successive erano distinti dalla maggiorazione dello 0,40%. Le due voci non devono quindi essere confuse: lo 0,40% remunerava il differimento del pagamento iniziale al 20 agosto, mentre gli interessi sulle rate dipendevano dalla scelta di frazionare il debito.
Cosa significava davvero la maggiorazione dello 0,40%
Pagare entro il 20 agosto 2025 non costituiva un ravvedimento operoso e non significava essere in ritardo. Era una facoltà prevista dalla legge: il contribuente poteva scegliere di versare nei trenta giorni successivi alla scadenza prorogata applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per esempio, su un importo di 2.000 euro la maggiorazione dello 0,40% era pari a 8 euro, portando la base del versamento differito a 2.008 euro prima di eventuali ulteriori interessi di rateizzazione.
Gli errori più comuni sulla proroga 2025
- pensare che la proroga riguardasse tutti i contribuenti indistintamente;
- escludere i forfettari solo perché non applicano gli ISA;
- confondere il 20 agosto con un pagamento tardivo da ravvedere;
- applicare il rinvio alle rate fisse INPS che avevano un calendario autonomo;
- confondere la proroga del versamento con una proroga della presentazione della dichiarazione;
- utilizzare ancora nel 2026 le date previste esclusivamente per il 2025.
Proroga 2025 e scadenze 2026: non sono la stessa cosa
Il 21 luglio 2025 e il 20 agosto 2025 sono ormai date trascorse. La pagina resta utile come archivio normativo e per ricostruire correttamente i versamenti relativi alla dichiarazione 2025, ma non deve essere usata per determinare automaticamente le scadenze dell’anno successivo.
Per i versamenti correnti è sempre necessario verificare la normativa dell’anno di riferimento e il calendario aggiornato, perché eventuali proroghe sono disposizioni annuali e non diventano permanenti solo perché sono state concesse negli anni precedenti.
Domande frequenti
Sì. L’articolo 13 del DL 84/2025 estendeva espressamente la proroga anche ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio.
Il pagamento era ancora ammesso, ma l’importo doveva essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
No. Era una disposizione specifica per i versamenti 2025. Per il 2026 occorre utilizzare le scadenze e le eventuali proroghe previste per quell’anno.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
