Socio di SAS inattiva: forfettario al 5% e causa ostativa
Essere socio di una SAS, anche se la società è inattiva, è una causa ostativa al regime forfettario finché la partecipazione è detenuta contemporaneamente all’attività individuale. Per le società di persone la regola è più rigida rispetto alle SRL: non serve verificare né il controllo della società né la riconducibilità tra le due attività.
Di conseguenza, il fatto che la SAS non fatturi, non possieda più immobili o beni, abbia attività diversa dalla Partita IVA individuale oppure risulti inattiva in visura non elimina da solo l’incompatibilità. Prima va rimossa la partecipazione; soltanto dopo si può verificare separatamente se esistono anche i requisiti per l’imposta sostitutiva al 5%.
Perché una SAS inattiva blocca il regime forfettario
L’articolo 1, comma 57, della legge n. 190/2014 esclude dal forfettario le persone fisiche che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari.
La SAS è una società di persone. La norma non aggiunge, per questo tipo di società, una condizione legata all’attività effettivamente svolta. Il testo vigente è consultabile su Normattiva, legge 190/2014.
SAS e SRL: la differenza decisiva
La distinzione con una SRL è fondamentale. Per una SRL o SRLS la causa ostativa richiede, in sintesi, che il contribuente controlli direttamente o indirettamente la società e che questa eserciti un’attività economicamente riconducibile a quella individuale.
Per una SAS, invece, la partecipazione contemporanea è già il problema. Non conta che tu abbia una quota piccola, che l’attività sia completamente diversa o che la società non stia producendo ricavi. La guida generale su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL mette a confronto le due discipline.
La dicitura “inattiva” in visura non elimina la partecipazione
Una SAS inattiva può non esercitare più concretamente l’attività d’impresa, ma giuridicamente la società e la partecipazione del socio continuano a esistere finché non interviene una modifica effettiva della posizione.
Per questo la semplice inattività camerale non equivale alla cessazione della partecipazione. Anche una società senza fatture e senza operatività può continuare a essere una società di persone alla quale il contribuente partecipa.
Se la SAS non ha più beni cambia qualcosa?
No, non ai fini di questa specifica causa ostativa. Il fatto che la società non possieda più immobili, attrezzature o altri beni può essere rilevante nella gestione o nella liquidazione societaria, ma non cancella automaticamente la qualità di socio.
La verifica fiscale sul forfettario parte quindi dalla presenza della partecipazione, non dal valore del patrimonio residuo della SAS.
Se la SAS ha debiti ma non lavora più
Anche la presenza di debiti non modifica la regola di accesso al forfettario. Una società può essere economicamente ferma e avere ancora imposte, debiti verso fornitori, finanziamenti o altri rapporti da chiudere.
Se questi debiti rendono difficile sciogliere o chiudere la SAS, il problema societario può diventare complesso, ma finché la partecipazione permane non si crea per questo una deroga alla causa ostativa del forfettario.
Essere accomandante invece che accomandatario cambia la regola?
La causa ostativa riguarda la partecipazione alla società di persone. Non è costruita sulla gestione operativa della SAS o sul fatto che il socio sia accomandante o accomandatario.
Quindi il socio accomandante non può applicare automaticamente il forfettario sostenendo di non amministrare la società. Prima di entrare nel regime va comunque rimossa la partecipazione incompatibile.
Una quota minima nella SAS è comunque rilevante?
Sì. A differenza della disciplina prevista per le SRL controllate, qui non esiste una soglia generale di controllo da superare. Anche una partecipazione minoritaria in una società di persone rientra nella causa ostativa.
È uno dei motivi per cui non bisogna applicare alla SAS le regole lette per una SRL o SRLS.
Quando bisogna rimuovere la partecipazione
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che, per le società di persone, la causa ostativa deve essere rimossa nell’anno precedente a quello in cui si vuole applicare il regime forfettario. L’esempio ufficiale riguarda la cessione delle quote di una SNC entro la fine dell’anno precedente, che consente l’applicazione del forfettario dall’anno successivo.
La stessa logica riguarda una SAS: non è sufficiente programmare la cessione o la chiusura; deve essere verificata l’effettiva cessazione della partecipazione nei tempi corretti.
Vendere la quota è diverso dal rendere inattiva la società
La società può restare esistente e il contribuente può non esserne più socio. Ai fini della causa ostativa ciò che interessa è proprio l’eliminazione della partecipazione personale.
Quindi, in linea generale, non sempre è necessario attendere l’estinzione dell’intera società: può essere rilevante anche una cessione valida della quota o un’altra operazione societaria che faccia cessare realmente la partecipazione. La soluzione concretamente praticabile va però verificata con il professionista che segue la SAS, soprattutto in presenza di debiti o pendenze.
SAS in liquidazione: la causa ostativa può restare
Mettere la società in liquidazione non significa cessare immediatamente di esserne socio. La liquidazione è una fase nella quale si chiudono rapporti, si realizzano attività e si pagano debiti prima dell’eventuale cancellazione.
Finché la partecipazione alla società di persone permane, il problema del forfettario resta. Il caso è approfondito anche nella pagina SAS in liquidazione e regime forfettario.
Il 5% viene dopo la verifica della compatibilità con il forfettario
L’aliquota del 5% non è un regime autonomo: è l’imposta sostitutiva agevolata applicabile, quando ne ricorrono i requisiti, a chi può legittimamente utilizzare il regime forfettario.
Se la partecipazione nella SAS rende il contribuente incompatibile con il forfettario, non ha senso discutere prima di 5% o 15%. Il primo passaggio è eliminare la causa ostativa; solo successivamente vanno controllati i requisiti dell’attività nuova.
Chi elimina la SAS recupera automaticamente il 5%?
No. Rimuovere la partecipazione permette di riesaminare l’accesso al forfettario, ma non attribuisce automaticamente l’aliquota del 5%.
Il 5% richiede, tra l’altro, le condizioni previste per le nuove attività e l’assenza di mera prosecuzione nei casi indicati dalla legge. Inoltre, la durata agevolata è collegata al periodo d’imposta di avvio e ai quattro successivi: una precedente incompatibilità societaria non deve essere interpretata come un meccanismo automatico che “azzera” o fa ripartire il quinquennio.
Per i requisiti puoi consultare regime forfettario al 5% o 15%.
SAS immobiliare e attività individuale completamente diversa
Nel caso tipico di una SAS immobiliare e una Partita IVA individuale da procacciatore d’affari, le attività sono evidentemente diverse. Per una SRL questa differenza potrebbe essere determinante nella verifica della riconducibilità; per una SAS no.
La norma sulle società di persone non richiede infatti che le attività coincidano. Anche una SAS immobiliare inattiva può quindi essere incompatibile con una Partita IVA individuale attiva in un settore del tutto diverso.
Cosa succede se non puoi usare il forfettario
Se la causa ostativa non viene rimossa nei tempi necessari, la Partita IVA individuale deve essere gestita secondo il regime fiscale applicabile fuori dal forfettario. Non è corretto tradurre il passaggio con la formula “dal 5% al 23%”: il confronto è più complesso.
Nel regime ordinario o semplificato entrano infatti in gioco il reddito determinato analiticamente, i costi deducibili secondo le relative regole, l’IVA, l’IRPEF per scaglioni e le addizionali. Il risultato dipende quindi da ricavi, costi reali e situazione personale.
Non chiudere una SAS solo sulla base di un confronto fiscale sommario
Quando la società ha debiti, crediti, rateizzazioni o rapporti ancora aperti, cessione della quota, scioglimento e liquidazione possono produrre effetti economici e giuridici importanti. La scelta non va fatta soltanto confrontando l’imposta al 5% con l’IRPEF.
Prima di procedere è utile separare due analisi: da una parte quanto costa e come si può rimuovere la partecipazione; dall’altra quale sarebbe il carico fiscale reale della nuova attività con e senza forfettario.
SAS inattiva e SRLS inattiva: due risposte opposte sono possibili
È proprio la forma societaria a spiegare perché due casi apparentemente identici possano avere risposte differenti. Una SRLS inattiva controllata richiede la verifica dell’attività riconducibile; una SAS inattiva rientra invece nella causa ostativa per la partecipazione stessa.
Per il confronto diretto puoi leggere SRLS inattiva e regime forfettario.
Controlli da fare prima di applicare il forfettario
- verificare la forma giuridica esatta della società;
- controllare se la partecipazione nella SAS risulta ancora detenuta;
- verificare eventuali atti di cessione, recesso, scioglimento o cancellazione;
- controllare la data effettiva in cui la partecipazione è cessata;
- verificare separatamente i requisiti generali del forfettario;
- verificare soltanto dopo l’eventuale diritto all’aliquota del 5%.
Il quadro LM di Redditi PF 2026 richiama le cause ostative e rinvia ai chiarimenti dell’Agenzia; la pagina ufficiale è disponibile sul portale Quadro LM – Agenzia delle Entrate.
Errori da evitare
- applicare alla SAS il test “controllo + attività riconducibile” previsto per le SRL;
- pensare che una SAS inattiva non conti più;
- ritenere irrilevante una quota piccola perché non dà il controllo;
- pensare che attività diverse eliminino la causa ostativa;
- confondere messa in liquidazione e cessazione della partecipazione;
- considerare il 5% automatico dopo la cessione della quota;
- confrontare 5% e IRPEF senza considerare IVA e costi deducibili del regime ordinario.
Domande frequenti
Posso essere forfettario se sono socio di una SAS inattiva?
In linea generale no finché detieni contemporaneamente la partecipazione: la SAS è una società di persone e la sua inattività non elimina da sola la causa ostativa.
Se la SAS non fattura da anni cambia qualcosa?
No, non per questa specifica regola. Conta la partecipazione alla società di persone, non il suo volume d’affari.
Se cedo la quota posso entrare nel forfettario?
La causa ostativa deve essere rimossa preventivamente. Le istruzioni dell’Agenzia indicano, per le società di persone, la rimozione nell’anno precedente a quello di applicazione del regime.
Dopo la cessione avrò sicuramente il 5%?
No. Eliminata la causa ostativa societaria vanno verificati separatamente tutti i requisiti del forfettario e quelli specifici dell’aliquota agevolata al 5%.
In sintesi
Una SAS inattiva continua a essere incompatibile con il regime forfettario finché il contribuente ne detiene la partecipazione contemporaneamente all’attività individuale. Non servono né il controllo della società né la coincidenza delle attività: questi sono criteri propri delle SRL. L’inattività, l’assenza di beni o di ricavi e la presenza di debiti non cancellano la partecipazione. Per applicare il forfettario la causa ostativa va rimossa preventivamente; solo dopo si può verificare se spettano anche le condizioni per l’imposta sostitutiva al 5%.
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