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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Rientro in Italia e regime forfettario: 5%, lavoro dipendente e impatriati

Rientrare in Italia dopo un periodo di lavoro autonomo all’estero non impedisce, di per sé, l’accesso al regime forfettario. Il punto decisivo è verificare i requisiti previsti dalla legge al momento dell’apertura della nuova Partita IVA italiana. Diverso è il tema dell’aliquota al 5%: se nei tre anni precedenti hai già esercitato un’attività autonoma o d’impresa, anche all’estero, il requisito della “nuova attività” può mancare e il forfettario può essere applicabile al 15% anziché al 5%.

Rientro in Italia e regime forfettario: si può fare?

Sì. Chi trasferisce nuovamente la residenza fiscale in Italia può aprire una Partita IVA e adottare il regime forfettario se rispetta i requisiti dell’articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge 190/2014. Il precedente periodo di residenza all’estero non crea una causa di esclusione autonoma.

Vanno però controllati, tra gli altri, i limiti di ricavi o compensi, le spese per lavoro, le partecipazioni incompatibili, gli eventuali rapporti con ex datori di lavoro e, se esiste anche un reddito da lavoro dipendente o assimilato, la relativa soglia. Per un quadro completo puoi leggere la guida sui requisiti e cause di esclusione del forfettario.

Il vero nodo è l’aliquota al 5%

L’aliquota ridotta al 5% non spetta semplicemente perché la Partita IVA italiana è “nuova”. La Legge 190/2014, comma 65, richiede che si tratti sostanzialmente di una nuova attività. Nei tre anni precedenti l’inizio non devi aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

La norma non limita questo controllo alle attività svolte in Italia. Perciò una precedente attività autonoma esercitata all’estero può essere rilevante. Se hai chiuso da poco una posizione da lavoratore autonomo a Malta e rientri in Italia per continuare a svolgere un’attività simile, il 5% normalmente non è la soluzione corretta: può restare possibile il regime forfettario, ma con imposta sostitutiva al 15%.

I tre requisiti specifici per il 5%

  • nei tre anni precedenti non devi aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale;
  • la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo il praticantato obbligatorio;
  • se prosegui un’attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi di quest’ultimo devono rispettare il limite previsto per il forfettario.

Queste condizioni sono cumulative. Per approfondire il solo tema dell’aliquota agevolata puoi consultare la guida sul forfettario al 5% o al 15%.

Esempio: attività autonoma a Malta chiusa poco prima del rientro

Immagina di essere stato fiscalmente residente a Malta, iscritto AIRE e lavoratore autonomo fino al 2026. Chiudi l’attività estera, trasferisci la residenza fiscale in Italia e apri una nuova Partita IVA italiana per svolgere un’attività simile.

Il rientro in Italia non blocca automaticamente il forfettario. Tuttavia, la precedente attività autonoma ricade nel periodo da verificare per il comma 65. In questo scenario, l’aliquota al 5% è normalmente preclusa, mentre il 15% può essere applicabile se tutti gli altri requisiti del regime sono rispettati.

Rientro in Italia e lavoro dipendente: il forfettario è compatibile?

In linea generale sì. Nel 2026, però, il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevante per il regime forfettario è pari a 35.000 euro. La Legge 207/2024, nel testo vigente, estende espressamente questa soglia agli anni 2025 e 2026.

Il controllo va effettuato sul reddito dell’anno precedente e con le eccezioni previste dalla norma, tra cui il caso della cessazione del rapporto di lavoro. Per questo è meglio non ridurre la regola a “stipendio sotto 35.000 euro = sempre sì”. Abbiamo approfondito il tema nella guida sul limite di 35.000 euro da lavoro dipendente e nella guida generale su lavoro dipendente e regime forfettario.

Attenzione anche all’ex datore di lavoro

Se dopo il rientro apri la Partita IVA e fatturi prevalentemente al datore di lavoro attuale, a un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti o a soggetti a esso riconducibili, può entrare in gioco un’altra causa ostativa. È un controllo diverso sia dalla soglia dei 35.000 euro sia dai requisiti per il 5%.

Forfettario o regime impatriati?

Chi rientra in Italia dovrebbe verificare anche se possiede i requisiti del regime agevolato per lavoratori impatriati. Le due discipline rispondono a logiche diverse. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito prodotto applicando il regime forfettario non può beneficiare contemporaneamente del regime impatriati, perché il reddito forfettario non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF.

Quindi il confronto non è “sommo le due agevolazioni”, ma “quale regime è più adatto alla mia situazione”. Sul punto abbiamo una guida dedicata al rientro dei cervelli, Partita IVA e regime impatriati.

E l’INPS dopo il rientro?

La contribuzione dipende dall’attività svolta e non dal solo fatto di essere rientrati dall’estero. Un professionista senza Cassa può dover versare alla Gestione Separata; artigiani e commercianti seguono le rispettive gestioni; i professionisti ordinistici possono essere soggetti alla propria Cassa. La presenza contemporanea di un lavoro dipendente può incidere sull’aliquota o, in alcune attività d’impresa, sull’obbligo contributivo, ma non esiste un esonero automatico valido per tutti.

Controlli da fare prima di aprire la Partita IVA

  1. verifica da quando sei fiscalmente residente in Italia;
  2. ricostruisci le attività autonome o d’impresa svolte nei tre anni precedenti;
  3. controlla se la nuova attività è una prosecuzione di quella estera;
  4. verifica eventuali redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente;
  5. controlla rapporti con datore o ex datore di lavoro;
  6. confronta forfettario e regime impatriati, se potenzialmente applicabile;
  7. definisci correttamente l’inquadramento previdenziale.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

Posso usare il forfettario se rientro in Italia dopo anni all’estero?

Sì, il rientro in Italia non è di per sé una causa di esclusione. Devi però rispettare tutti i requisiti del regime forfettario nel periodo d’imposta interessato.

Se avevo una Partita IVA estera posso avere il 5%?

Non automaticamente. Se nei tre anni precedenti hai esercitato attività autonoma o d’impresa, anche all’estero, può mancare uno dei requisiti necessari per l’aliquota al 5%.

Se non ho diritto al 5% posso comunque usare il forfettario?

Sì, se rispetti i requisiti generali puoi applicare il forfettario con aliquota ordinaria al 15%.

Posso avere contemporaneamente lavoro dipendente e Partita IVA forfettaria?

Sì, ma nel 2026 va verificata anche la soglia di 35.000 euro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, oltre alle altre cause ostative.

Posso sommare regime impatriati e forfettario?

No sul medesimo reddito di lavoro autonomo. Il reddito tassato nel forfettario non concorre al reddito complessivo IRPEF e non beneficia contemporaneamente dell’agevolazione impatriati.

L’attività svolta all’estero conta come precedente attività autonoma?

Ai fini del requisito del 5% va considerato il fatto di aver esercitato un’attività professionale o d’impresa nei tre anni precedenti; la norma non limita il controllo alle sole attività svolte in Italia.

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