La domanda di Marina
Marina da Crotone: sono un agente di commercio plurimandatario iscritto a ENASARCO. Mi conviene adottare il regime forfettario?
Il regime forfettario conviene a un agente di commercio iscritto ENASARCO?
Ciao Marina. L’iscrizione a ENASARCO, da sola, non determina se il regime forfettario conviene oppure no. Per rispondere bisogna confrontare almeno ricavi previsti, costi reali dell’attività, IVA sugli acquisti, contributi previdenziali e aliquota fiscale applicabile.
Per un agente di commercio il regime forfettario può essere particolarmente interessante quando i costi effettivi sono contenuti rispetto ai ricavi. Se invece sostieni spese elevate per auto, carburante, trasferte, collaboratori, ufficio o altri acquisti con IVA, il regime ordinario può diventare più competitivo.
Per il quadro completo della professione puoi consultare la nostra guida sulla Partita IVA dell’agente di commercio.
Il coefficiente di redditività dell’agente di commercio è del 62%
Nel regime forfettario il reddito non viene calcolato sottraendo uno per uno i costi realmente sostenuti. Per le attività di intermediazione commerciale si applica un coefficiente di redditività del 62%%.
Questo significa che, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi dalla normativa, viene considerato reddito il 62%% dei ricavi.
Con 2.000 euro di ricavi, ad esempio, il reddito forfettario iniziale è:
1.240,00 €.
La parte restante, pari a 760,00 €, rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente. Non significa però che tu abbia realmente sostenuto quella cifra.
Per verificare i codici ATECO applicabili e il coefficiente corretto puoi consultare la guida sul Codice ATECO dell’agente di commercio.
Il 38% di costi è una buona soglia per capire se conviene?
Può essere un primo indicatore, ma non è una soglia matematica di convenienza. Con un coefficiente del 62%%, il sistema riconosce implicitamente una quota forfettaria di costi pari al 38% dei ricavi, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.
Se i tuoi costi effettivi sono molto più bassi del 38%, il forfettario tende ad avere un vantaggio importante sul lato della determinazione del reddito. Se sono molto più alti, il regime ordinario merita invece una simulazione concreta.
Il confronto non può però fermarsi qui: nel regime ordinario incidono anche IVA detraibile, IRPEF progressiva, addizionali e deducibilità analitica dei costi. Nel forfettario entrano invece in gioco imposta sostitutiva, coefficiente di redditività e contributi previdenziali deducibili secondo le regole previste.
Quanto incide ENASARCO sulla convenienza?
ENASARCO deve essere considerata nel confronto economico, ma non cambia il coefficiente di redditività del regime forfettario.
Nel 2026 l’aliquota previdenziale ordinaria ENASARCO è del 17%% complessivo ed è normalmente ripartita in parti uguali tra agente e impresa preponente.
Nel tuo caso, essendo plurimandataria, il minimale contributivo 2026 è di 515,00 € euro per ciascun rapporto e il massimale provvigionale è di 30.478,00 € euro per ciascun rapporto di agenzia.
I valori ufficiali sono pubblicati dalla Fondazione ENASARCO.
Per non duplicare qui tutta la disciplina previdenziale trovi aliquote, minimali, massimali, INPS e scadenze nella guida sui contributi dell’agente di commercio.
L’agente di commercio paga anche l’INPS?
Per l’agente individuale occorre considerare anche la Gestione Commercianti INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria dei commercianti è del 24,48%%, con un minimale di reddito pari a 18.808 € euro e un contributo minimo annuo pari a 4.611,64 €.
I valori 2026 sono indicati nella Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.
INPS ed ENASARCO sono quindi due componenti differenti da inserire nella simulazione economica. ENASARCO non sostituisce automaticamente la Gestione Commercianti INPS.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%?
Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%%.
L’aliquota ridotta del 5%% non spetta automaticamente a chiunque apra la Partita IVA: può essere applicata per i primi cinque periodi d’imposta soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Il reddito prodotto nel regime forfettario viene dichiarato nel quadro LM secondo le regole previste dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014. Le istruzioni sono consultabili anche nella sezione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata al quadro LM.
Quando il forfettario tende a essere conveniente per un agente?
- quando possiedi tutti i requisiti per applicarlo;
- quando i costi reali dell’attività sono relativamente bassi rispetto ai ricavi;
- quando non hai una quantità rilevante di IVA sugli acquisti che nel forfettario non puoi detrarre;
- quando la simulazione complessiva di imposta, INPS ed ENASARCO risulta inferiore rispetto all’alternativa ordinaria.
Quando può convenire di più il regime ordinario?
- quando sostieni costi effettivi elevati e fiscalmente deducibili;
- quando hai investimenti o acquisti con IVA significativa;
- quando, facendo i calcoli sui tuoi numeri reali, la tassazione ordinaria produce un risultato complessivo migliore.
Per questo la risposta alla tua domanda non può essere semplicemente “sì” o “no”. Il metodo corretto è confrontare i due regimi usando i tuoi ricavi e i tuoi costi effettivi. Puoi partire dalla nostra simulazione delle tasse dell’agente di commercio e dalla guida su quale regime fiscale scegliere per un agente di commercio.
Domande frequenti
No. La convenienza dipende soprattutto da ricavi, costi reali, IVA sugli acquisti, contributi e aliquota fiscale applicabile. Con costi contenuti il forfettario può essere molto competitivo, mentre con spese elevate è opportuno confrontarlo con il regime ordinario.
Per le attività di intermediazione commerciale interessate il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è del 62%. Il reddito iniziale è quindi determinato applicando il 62% ai ricavi, prima delle deduzioni previdenziali ammesse.
No. ENASARCO e Gestione Commercianti INPS sono forme previdenziali distinte. Per l’agente di commercio individuale devono essere considerate entrambe secondo le rispettive regole.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
