Intrastat con fattura e nota di credito UE: come gestire lo storno
Se ricevi una fattura per un acquisto di beni da un fornitore UE e successivamente una nota di credito totale o parziale, non puoi limitarti a considerare il saldo finale. Nel regime forfettario devi verificare separatamente il trattamento IVA dell’acquisto, l’eventuale integrazione con TD18 e, solo se ricorrono i relativi presupposti, la rettifica dell’Intrastat.
Il punto più importante è non confondere tre regole diverse: la soglia IVA di 10.000 euro per determinati acquisti intracomunitari di beni, il documento elettronico TD18 quando l’acquisto è rilevante in Italia e la soglia prevista per l’obbligo statistico INTRA-2 bis. La nota di credito deve poi essere collegata alla fattura originaria e gestita nel periodo corretto.
Prima domanda: la fattura riguarda beni o servizi?
Questa distinzione viene prima di ogni altra verifica. Il TD18 riguarda gli acquisti intracomunitari di beni. Se invece hai ricevuto da un operatore UE una fattura per un servizio, il documento normalmente utilizzato per l’integrazione è il TD17 e cambiano anche le regole Intrastat da verificare.
In questa guida parliamo quindi del caso tipico: acquisto di beni da un fornitore stabilito in un altro Stato UE, seguito da una nota di credito che riduce o annulla l’importo della fattura.
Per i servizi esteri puoi consultare la guida dedicata a IVA e TD17 sui servizi acquistati da fornitori esteri.
Le tre regole da non confondere
| Regola | A cosa serve |
|---|---|
| Soglia 10.000 euro | Serve a stabilire, per i soggetti interessati, quando gli acquisti intracomunitari di beni diventano rilevanti ai fini IVA in Italia, salvo opzione. |
| TD18 | Serve a integrare elettronicamente l’acquisto intracomunitario di beni rilevante in Italia e a documentare anche eventuali rettifiche. |
| INTRA-2 bis / INTRA-2 Ter | Riguardano gli elenchi Intrastat degli acquisti e le relative rettifiche, ma soltanto se il soggetto rientra negli obblighi di presentazione. |
Il fatto di superare 10.000 euro non significa quindi, da solo, essere obbligati a presentare INTRA-2 bis. Allo stesso modo, ricevere una nota di credito UE non implica automaticamente dover compilare un modello Intrastat: prima bisogna verificare se l’operazione originaria doveva essere inclusa negli elenchi.
Quando il forfettario deve assolvere l’IVA sull’acquisto UE
L’articolo 38 del DL 331/1993 prevede una disciplina particolare per alcuni soggetti con IVA totalmente indetraibile, categoria nella quale rientra il contribuente forfettario. Per gli acquisti di beni diversi da mezzi di trasporto nuovi e prodotti soggetti ad accisa, il limite da controllare è 10.000 euro.
Se nell’anno precedente gli acquisti intracomunitari interessati non hanno superato 10.000 euro e il limite non viene superato nell’anno corrente, l’acquisto non viene trattato, in linea generale, come un normale acquisto intracomunitario imponibile in Italia. Resta però possibile optare per l’applicazione dell’IVA italiana secondo le regole previste dall’articolo 38.
Quando invece il limite viene superato, oppure è stata esercitata l’opzione, l’acquisto è rilevante in Italia: il forfettario integra la fattura, assolve l’IVA italiana e non può detrarla. Per la trasmissione elettronica dei dati viene normalmente utilizzato il TD18.
Per una trattazione completa del documento puoi vedere anche TD18 e acquisti intracomunitari nel forfettario.
Nota di credito UE: come rettificare un TD18 già trasmesso
Se il fornitore UE emette successivamente una nota di variazione, la fattura originaria non va semplicemente cancellata dalla ricostruzione contabile. La guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica prevede che un documento TD18 già trasmesso possa essere rettificato indicando gli importi con segno positivo o negativo, a seconda della correzione da effettuare.
Quando la rettifica deriva da una nota di variazione del cedente UE, nei dati della fattura collegata devono essere riportati gli estremi della nota ricevuta e, se disponibile, il relativo identificativo SdI. In questo modo resta tracciato il collegamento tra fattura originaria e variazione.
Esempio 1: storno totale
Ricevi una fattura tedesca di 2.000 euro per beni. L’acquisto è rilevante in Italia e trasmetti il TD18 con imponibile 2.000 euro e relativa IVA. Successivamente il fornitore annulla integralmente l’ordine ed emette una nota di credito di 2.000 euro.
Non è corretto trattare la vicenda come se la prima fattura non fosse mai esistita: la rettifica deve essere collegata al documento originario e può essere gestita con TD18 a importi negativi secondo le istruzioni dell’Agenzia.
Esempio 2: nota di credito parziale
Ricevi una fattura UE di 5.000 euro e, dopo una contestazione, il fornitore riconosce uno sconto di 1.200 euro. Il valore finale dell’acquisto diventa 3.800 euro. In questo caso la rettifica riguarda soltanto 1.200 euro: il documento negativo non deve annullare l’intera operazione originaria.
La stessa logica vale per resi, abbuoni o altre variazioni che riducono il valore dell’acquisto, purché siano correttamente documentate.
Fattura e nota di credito nello stesso periodo o in periodi diversi
Se fattura e nota di credito arrivano nello stesso periodo, la ricostruzione è più semplice, ma resta necessario conservare entrambi i documenti e collegare correttamente la rettifica. Se invece la nota arriva in un trimestre successivo, è ancora più importante rispettare la sequenza temporale delle operazioni.
Il saldo economico finale può essere zero, ma questo non significa che gli adempimenti originari possano essere ignorati retroattivamente. La fattura appartiene al proprio momento di ricezione e la nota di variazione al momento successivo in cui viene emessa e ricevuta. La rettifica deve quindi essere gestita con riferimento al documento originario e al periodo corretto.
Intrastat 2026: quando il forfettario deve presentare INTRA-2 bis
La soglia Intrastat non coincide con quella IVA di 10.000 euro. Dal 2026, per gli acquisti intracomunitari di beni, l’obbligo mensile di presentazione dell’INTRA-2 bis scatta quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti raggiunge o supera 2 milioni di euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Gli elenchi INTRA-2 bis non sono presentati con periodicità trimestrale: il test sui trimestri precedenti serve a stabilire se nasce l’obbligo mensile.
Per questo, nella pratica, molti contribuenti in regime forfettario possono essere tenuti ad assolvere l’IVA italiana su un acquisto UE senza raggiungere minimamente la soglia che fa scattare INTRA-2 bis. È sbagliato usare il limite dei 10.000 euro come se fosse una soglia Intrastat.
Se l’acquisto era già in Intrastat: quando entra in gioco INTRA-2 Ter
Se eri effettivamente obbligato a presentare INTRA-2 bis e l’acquisto originario è già stato incluso nell’elenco, una successiva variazione può richiedere una rettifica anche dell’Intrastat. La modulistica ADM prevede infatti l’INTRA-2 Ter, sezione dedicata alle rettifiche degli acquisti intracomunitari di beni.
Questa verifica va fatta solo dopo aver stabilito che eri soggetto all’obbligo Intrastat. Se non eri tenuto a presentare INTRA-2 bis, la presenza di una nota di credito non crea da sola un obbligo di INTRA-2 Ter.
Nota di credito riferita a un periodo precedente
Quando la nota modifica un acquisto già comunicato in un elenco di un periodo precedente, il tema non è “compensare” genericamente il nuovo mese, ma rettificare correttamente l’operazione già dichiarata secondo le istruzioni Intrastat. È proprio questo il caso in cui la sezione INTRA-2 Ter assume rilievo.
Il VIES è un controllo separato
L’iscrizione al VIES riguarda l’operatività intracomunitaria della Partita IVA, ma non sostituisce né il TD18 né l’eventuale Intrastat. Essere iscritti al VIES non significa essere automaticamente obbligati a presentare INTRA-2 bis, e l’assenza di obbligo Intrastat non elimina gli eventuali adempimenti IVA sull’acquisto.
Per verificare procedura e tempi puoi consultare la guida all’iscrizione VIES.
Quando si versa l’IVA dovuta dal forfettario
Per le operazioni soggette a inversione contabile e per gli acquisti intracomunitari rilevanti, il forfettario non recupera l’IVA come farebbe un contribuente ordinario. L’imposta dovuta rappresenta quindi un costo effettivo.
Dal 13 giugno 2025 la disciplina è stata modificata prevedendo, per i soggetti in regime forfettario interessati, il versamento dell’IVA dovuta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. La vecchia indicazione generalizzata del giorno 16 del mese successivo non è quindi più il riferimento corretto per queste operazioni.
Se interviene una nota di credito, l’effetto della rettifica va coordinato con il periodo in cui si colloca la variazione e con l’IVA già assolta. Per il quadro generale puoi vedere quando il forfettario versa l’IVA.
Procedura pratica: cosa controllare quando arriva la nota di credito
- Identifica la natura dell’acquisto: beni oppure servizi.
- Per i beni, verifica la soglia IVA di 10.000 euro e l’eventuale opzione per l’applicazione dell’IVA in Italia.
- Controlla il TD18 originario: imponibile, IVA, data e identificativo SdI.
- Confronta la nota di credito: storno totale o parziale e importo esatto da rettificare.
- Trasmetti la rettifica TD18 secondo le istruzioni dell’Agenzia, collegandola alla nota di variazione.
- Verifica separatamente l’Intrastat: se non eri obbligato a INTRA-2 bis, non nasce automaticamente un obbligo solo perché hai ricevuto la nota di credito.
- Se l’acquisto era già stato comunicato in Intrastat, verifica la rettifica tramite INTRA-2 Ter.
- Conserva tutti i documenti: fattura, nota di credito, TD18 originario, rettifica e, se dovuti, modelli Intrastat.
Errori frequenti
- Confondere 10.000 euro e 2 milioni di euro: la prima è una soglia IVA per specifici acquisti di beni, la seconda è la soglia 2026 per l’obbligo mensile INTRA-2 bis.
- Usare TD04 per la nota di credito UE: per rettificare un TD18 già trasmesso l’Agenzia prevede la gestione con lo stesso tipo documento e importi positivi o negativi.
- Ignorare fattura e nota perché il saldo è zero: le due operazioni devono restare documentate e temporalmente ricostruibili.
- Presentare Intrastat senza verificarne l’obbligo: una nota di credito non crea da sola l’obbligo INTRA.
- Confondere beni e servizi: TD18 e TD17 rispondono a operazioni diverse.
Domande frequenti
Se la nota di credito annulla completamente la fattura UE posso non fare nulla?
No, se l’acquisto originario era fiscalmente rilevante in Italia ed era già stato integrato. La rettifica deve essere documentata e collegata al TD18 originario.
La nota di credito UE si rettifica con TD04?
Non automaticamente. La guida dell’Agenzia delle Entrate prevede la rettifica di un TD18 già trasmesso utilizzando TD18 con importi positivi o negativi e collegando il documento di riferimento.
La soglia di 10.000 euro è una soglia Intrastat?
No. Riguarda il trattamento IVA di determinati acquisti intracomunitari di beni. Nel 2026 la soglia per l’obbligo mensile INTRA-2 bis è distinta e pari a 2 milioni di euro trimestrali secondo il test sui quattro trimestri precedenti.
Se non presentavo INTRA-2 bis devo fare INTRA-2 Ter per la nota di credito?
La nota di credito non crea da sola l’obbligo Intrastat. INTRA-2 Ter serve a rettificare acquisti già rilevanti negli elenchi quando il soggetto è effettivamente tenuto alla presentazione.
VIES e Intrastat sono la stessa cosa?
No. Il VIES riguarda l’abilitazione/identificazione per operazioni intracomunitarie; l’Intrastat è un adempimento distinto con proprie soglie e regole.
Fonti ufficiali: DL 331/1993, articolo 38 su Normattiva; Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro; ADM, riferimenti normativi Intrastat e Determinazione 84415/2026.
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