Paolo da Matera – passaggio da regime forfettario a ordinario
Posso passare dal regime forfettario a quello ordinario durante l’anno fiscale o devo aspettare l’anno successivo? Vorrei capire se esistono eccezioni o procedure particolari che me lo permettono.
Ciao Paolo e grazie per la tua domanda come passare da forfettario a ordinario durante l’anno. Il cambio dal regime forfettario a quello ordinario non può essere fatto liberamente durante l’anno. A meno che non si verifichi una causa di esclusione obbligatoria, il regime scelto (o mantenuto) deve restare valido per tutto l’anno solare.
Questo significa che, se vuoi passare al regime ordinario, potrai farlo solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, scegliendo il nuovo regime tramite comportamento concludente. Ad esempio, iniziando a emettere fatture con IVA o tenendo la contabilità ordinaria.
L’unico caso in cui il passaggio avviene in corso d’anno è se perdi i requisiti del forfettario. Il caso più comune? Il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi. In quel momento, si esce automaticamente dal forfettario e si applica l’ordinario per la parte restante dell’anno.
Attenzione però: non si può iniziare a emettere fatture con IVA a metà anno per scelta personale, se non c’è una causa formale di esclusione. Si rischia di incorrere in irregolarità.
Un vantaggio del passaggio al regime ordinario riguarda l’IVA sugli acquisti. Chi lascia il forfettario può recuperare l’IVA su:
- beni strumentali ancora in uso (entro 4 anni, 9 per gli immobili)
- rimanenze di magazzino
- servizi acquistati ma non ancora utilizzati.
Si tratta della cosiddetta rettifica IVA, disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/72. L’importo recuperabile va indicato nella prima dichiarazione o liquidazione IVA utile dell’anno di ingresso nel regime ordinario.
Capita a volte, soprattutto all’inizio dell’attività, di trovarsi in situazioni particolari: ad esempio, aver emesso fatture senza IVA credendo di essere in forfettario, quando in realtà si è già nel regime ordinario. In questi casi può essere necessario stornare e riemettere correttamente. Si tratta però di casi delicati, che è bene valutare con il supporto di un commercialista per evitare errori o contestazioni.
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