Spesso sono le tematiche più semplici che ci creano dubbi o incertezze durante lo svolgimento della nostra attività.
Angela, una nostra affezionata cliente, si è trovata in questa situazione e ci ha rivolto una serie di domande che ci hanno dato lo spunto per scrivere questo contributo.
Il tema di oggi riguarda l’ uscita dal regime forfettario che dal nostro punto di vista è un argomento strategico perché influenza in modo marcato le sorti di una attività.
Se anche tu ti trovi in una situazione del genere sicuramente sei interessato a capire se è possibile evitarla ed eventualmente come.
Alla fine di ogni anno, i contribuenti con un regime fiscale agevolato, devono analizzare la propria situazione e determinare se possono continuare ad adottarlo oppure no.
A volte infatti può manifestarsi una situazione che ne preclude la permanenza.
Attenzione, spesso la fuoriuscita dal forfettario può essere dovuta a motivi di opportunità, come ad esempio un sensibile incremento del fatturato.
Prima di proseguire a parlare della uscita dal regime forfettario, vediamo come risparmiare sul costo del commercialista grazie al nostro servizio.
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Quando si verifica l’uscita dal forfettario
Anticipiamo che questa condizione si verifica nell’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso ai sensi dell’art. 1, comma 71 della legge 190/2014.
La differenza rispetto al regime dei minimi è che con il regime forfettario il superamento dei ricavi o dei compensi massimi su base annua, non è causa di decadenza immediata dello stesso.
Questo avviene però, per il periodo d’imposta successivo.
La perdita di uno dei requisiti richiesti per l’adesione al regime, può riguardare:
- i ricavi che superano i limiti consentiti nell’allegato 4 della legge n. 190/2014.
Questi sono diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata; - il costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti se supera i 20.000,00 €;
- le spese per lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 D.lgs. 276/2003, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettere c) e c-bis) del dpr 917/1986 per somme superiori ai 5.000,00 € ;
- per opzione, ovvero quando preferiamo il regime semplificato al regime forfettario, nonostante si possiedano i requisiti per il regime agevolato.
Come manifestare la preferenza?
La preferenza viene manifestata con il comportamento concludente del contribuente.
Una formalità sintomatica del comportamento concludente è applicazione dell’Iva in fattura, alle aliquote ordinarie.
Come noto la variazione del regime fiscale non deve essere soltanto la conseguenza di un comportamento concludente, ma deve essere confermata formalmente in sede di dichiarazione.
Nella prima dichiarazione utile dopo l’uscita dal regime forfettario occorre compilare il RIGO VO33 del Modulo Iva.
L’uscita dal regime per opzione ha vincolo triennale ai sensi dell’art. 3 del Dpr n. 442/1997.
Questo significa che dopo aver abbandonato il regime forfettario per passare a quello semplificato, sarai vincolato a quest’ultimo per tre anni e soltanto dopo potrai tornare al forfettario.
L’opzione rimarrà valida per ciascun anno successivo al triennio, fin quando rimane applicata la scelta presa o fino al momento in cui questa non venga revocata.
Facciamo un esempio
Un contribuente del regime forfettario nel periodo d’imposta 2016, decide volontariamente di uscire a partire dal periodo d’imposta 2017.
Per fatti concludenti già dal 1° gennaio 2017 inizierà ad emettere fatture con Iva ordinaria ed a tenere i registri fiscali Iva quale contribuente semplificato.
Nel corso del 2018 con la prima dichiarazione Iva da presentare, eserciterà nel quadro VO l’opzione di modifica regime.
Nel periodo 2020 e successivi, in assenza di comportamento concludente da forfettario, continuerà a dover adottare il regime semplificato.
Si ricorda che per i soggetto che avessero optato nel periodo d’imposta 2015 il passaggio volontario dal regime forfettario a quello semplificato o ordinario valgono considerazioni ad hoc.
Occorre infatti ricordare che l’art. 1 del Dpr n. 442/1997, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha confermato che, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario.
Ovviamente, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016,
Riassumiamo: il vincolo di opzione volontaria di fuoriuscita dal regime forfettario a quello semplificato e/o ordinario è triennale.
In ogni caso, in circostanze particolari come quelle di variazione del quadro normativa avvenuto nel 2015, è permesso la revoca dell’opzione dopo un solo anno.
Caso di cessazione non dipendente dal contribuente
C’è un unico caso in cui cessa l’applicazione del regime forfettario, indipendentemente dal contribuente.
Avviene per la perdita di uno dei requisiti necessari in seguito ad un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate verifica che in un determinato periodo d’imposta non sussistevano i requisiti per applicare il regime forfettario.
La conseguenza di un tale accertamento, significa per il contribuente l’uscita forzata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto dell’accertamento.
Vantaggi del regime forfettario
Ti ricordiamo che il regime forfettario ti offre sicuramente molti vantaggi.
Il primo tra tutti è la possibilità di gestire la tua posizione tributaria senza tenere una vera e propria contabilità.
Ciò significa non tenere alcun libro contabile legato al tributo più insidioso: l’Iva.
Inoltre tutti i contribuenti del forfettario godono di un’imposta sostitutiva del 15%, e del 5% per tutti coloro che iniziano una nuova attività.
sono un piccolo coltivatore diretto e uso la contabilità iva forfettario adesso vorrei passare all’ordinario quando si fa il passaggio? ad inizio anno? o si può fare anche adesso?
Buonasera Antonella, il cambio di regime fiscale deve essere fatto necessariamente a inizio anno, in modo da adeguare le fatture da emettere al nuovo regime fiscale e poter adempiere a tutte le scadenze che ne derivano.
Cordiali Saluti
Buonasera, vorrei sapere come considerare alcune fatture fornitori pagate parzialmente o per niente, essendo uscito dal forfettario per superamento del limite dei ricavi e diventato semplificato nel 2017
La ringrazio in anticipo per la risposta
Salve Antonio, come è stato chiarito nel corso di Telefisco 2017, tenutosi lo scorso 2 febbraio, i soggetti semplificati che adottano il regime di cassa possono optare per sostituire alla data di incasso e pagamento la data di registrazione dell’operazione, ex articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973. In tale caso il costo assume rilevanza nel momento in cui esso è assoggettato a registrazione, a prescindere da quando avviene la maturazione della cessione o della prestazione.
Tuttavia, bisogna tenere conto della disposizione di diritto transitorio collocata nell’articolo 1, comma 19, della legge 232/2016, di bilancio per il 2017, in forza della quale, se un componente è stato assoggettato a tassazione nel periodo precedente l’applicazione del regime di cassa, egli non è più fiscalmente rilevante nel 2017, anche se si manifestano i requisiti del nuovo regime (pagamento o registrazione). Nel caso specifico essendo sia il regime forfettario 2016 che il regime semplificato 2017 per cassa è da ritenere che le fatture di acquisto materialmente pagate nel corso del periodo d’imposta 2017 siano deducibili nel corso dello stesso 2017.
Cordiali saluti
Vi ringrazio per la risposta, ma il dubbio rimane: se ho pagato il 50% della fattura a dic 2016 (con fattura numerata come da prassi per il forfetario sempre a dic) e pago il restante 50% a gen 2017, posso inserire il costo di quest’ultimo pagamento nel 2017?
Ancora mille grazie
Antonio
BUongiorno Antonio, considerato che nel regime forfettario deve essere applicato il principio di cassa, il 50% pagato nel 2017, dovrà essere contabilizzato nel 2017.
Cordiali saluti
Salve, se un’impresa ha optato per il regime forfettario (commercio all’ingrosso e al dettaglio, coeff.=40%) dove il limite di fatturato è di 50.000€, con un fatturato di 100.000, il 40% va applicato sull’intero ammontare? Ed è possibile che deve essere versata all’INPS una somma di 3.600€ (300€ al mese- base fissa su 15.000€) + 5.250€ (21% su 25.000€)? Grazie in anticipo
Buonasera Massimiliano, confermiamo che il coefficiente di redditività del 40% deve essere applicato su il totale dei compensi percepiti.
Confermiamo anche il conteggio (seppur approssimato) dei contributi INPS da versare.
Cordiali saluti
La fuoriuscita dal regime forfetario consente di riprendere a dedurre le quote di ammortamento dei beni acquistati prima dell’ingresso nei regime, per i quali non era ancora terminato il periodo di ammortamento?
Buonasera Antonio, secondo l’interpretazione del comma 72 della 190/2014, in caso di fuoriuscita dal regime forfettario non può essere proseguito l’ammortamento dei beni strumentali acquisiti durante l’applicazione del regime ordinario.
Cordiali saluti
Sono un libero professionista con regime forfettario, probabilmente entro anno 2017 supero la quota dei € 45.000, che comporta l’accesso immediato al regime ordinario. Questo cosa comporta versare IVA su tutti i € 45.000?
Grazie.
Buongiorno Roberto, se applichi il regime forfettario di cui alla legge 190/2014, non sussiste il limite di 45.000€ di ricavi (al contrario del vecchio regime dei minimi legge 244/2007).
Infatti nel regime forfettario non è prevista la fuoriuscita immediata dal regime in caso di superamento del limite di fatturato.
Il regime ordinario in ogni caso essere applicato dal 1 Gennaio 2018.
Cordiali saluti.
Buongiorno sono procacciatore d’affari connpartita iva regimi minimo ai tempi ora sinceramente dicono che sono forfettario Bho.. vorrei sapere come posso controllare per decidere se passaro direttamente in ordinario o se passerò a fine anno 2018 come nel caso di forfettario.
Alex siamo spiacenti ma è impossibile risponderti, non capiamo il senso della tua domanda e non hai fornito elementi sufficienti per una risposta.
Ti consigliamo di inviare il tuo quesito al nostro servizio di consulenze, puoi trovare i link sul sito.
Cordiali saluti
Salve…allora sono stata in regime forfettario nel 2017 superando di molto il limite di 50mila…all’incirca 85mila d fatturato.
Ora vorrei sapere nel 2018 oltre a passare in semplificato devo riemettere tutte le fatture del 2017 con Iva come era per il regime dei minimi e versare l Iva in eccesso?
Buongiorno Rita, secondo le regole del regime forfettario la fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo in cui non viene rispettato il limite di ricavi, a differenza di quello che avveniva nel regime dei minimi.
Pertanto non sarà necessario riemettere le fatture del 2017 con l’aggiunta dell’Iva.
Cordiali saluti
Nel 2017 dopo essere stata in Naspi per metà del 2016 (prima ancora ero marketing Manager con contratto da dipendente in una multinazionale) ho aperto un partita iva il 2/3/2017 per svolgere attività di consulenza Marketing. I miei redditi per il 2017 sono stati pari a euro 26.560. Per il 2018 ho ancora diritto al regime forfettario? Lo chiedo perchè ho iniziato l’attività non il 1/1/2017 e non so se il reddito va parametrizzato rispetto ai mesi di attività.
Qual’è la tassazione agevolata a cui hi diritto, il 5% o il 15%? Preciso che non fatto consulenza per l’azienda per cui ero dipendente nè per altre dello stesso settore.
Grazie della risposta.
Buonasera Rosetta, in presenza di determinati requisiti, si può accedere direttamente al regime cosiddetto “forfettario” (introdotto dalla legge 190/14), che si presenta dunque come un regime “naturale” e che è possibile non applicare solo esercitando un’opzione a favore del regime semplificato a determinazione analitica dell’Iva e del reddito.
Il requisito da verificare nel tuo caso è rappresentato dall’ammontare dei ricavi che si presume di incassare nella frazione di anno che va dall’inizio della attività (nella circostanza in esame, 2 marzo) sino alla fine dell’esercizio. La soglia massima di ricavi che delimitano l’applicazione del forfettario deve essere ridotta il primo anno in relazione ai giorni di effettiva attività (nel tuo 303).
Per i soggetti che iniziano una nuova attività, è stabilito in modo ulteriormente agevolativo che per i primi 5 anni l’imposta sostitutiva si riduce nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%, a condizione che:
– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non costituisca in alcun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione.
Nel tuo caso, con fatturazione a clienti diversi da quelli che del tuo ex datore di lavoro, sembra vi sia il diritto alla tassazione agevolata al 5%
Cordiali saluti
Buonasera. Sono stato un forfettario nel 2017, ma ho riscontrato che mi conviene “tornare” al regime semplificato con il 2018. La comunicazione di questa scelta va fatta col modello IVA 2019 (cioè che farò il prossimo anno) o devo fare un Modello IVA già quest’anno solo per fare questa comunicazione ? (Perché credo che le varie dichiarazioni relative al 2017 vadano ancora fatte con le regole del forfettario, giusto? Quindi niente dichiarazione IVA , IRAP, Spesometro etc relativi al 2017, vero?)
Buongiorno, per quanto riguarda il regime semplificato dovrai applicarlo già per i redditi del 2018.
Nell’ultima dichiarazione fatta con il regime forfettario dovrà essere compilato anche il quadro VO della dichiarazione Iva. Vedi paragrafo 3 della circolare 10/e del 2016.
Se hai bisogno di un commercialista in regime semplificato, puoi valutare il nostro servizio.
Cordiali saluti
Salve, ho iniziato la mia attività nel 2016 in regime forfettario. Nel 2016 ho superato il limite fatturabile di 30000, pertanto, a partire dal 2017 ho applicato il regime ordinario. Dato che durante il 2017 ho fatturato meno di 30000 euro ed ho rispettato tutti i requisti previsti dalla legge per usufruire del regime forfettario, posso applicare quest’ultimo dal 2018. Grazie per la gentile risposta.
Buonasera Vito, confermiamo che rispettando nuovamente tutti i requisiti del regime forfettario, potrà riapplicare quest’ultimo dal 1 gennaio 2018.
Attenzione però, l’aliquota dell’imposta sarà al 15% e non più al 5%. Se desideri puoi valutare il nostro servizio Value Forfettari per la gestione della contabilità e l’invio della dichiarazione dei redditi.
Cordiali saluti
Buongiorno
probabilmente faccio una domanda già fatta (Vd Rita del 3 gennaio) ma vorrei una vs conferma:
sono un avvocato. Sono stato in regime dei minimi nel 2017 (sotto i 30k), nel 2018 prevedo di essere sui 75k.
Vorrei sapere se a fine anno (quando avrò la certezza di aver sforato i 45k) dovrò rimettere tutte le fatture con IVA e ritenuta d’acconto per tutto il 2018 (e il fatturato del 2018 verrà tassato con regime ordinario?).
grazie
Buonasera Michelangelo, se applichi il regime forfettario legge 190/2016, non dovrai riemettere le fatture. In questo caso la fuoriuscita da questo regime avviene a partire dall’anno successivo.
Diversamente è la questione se applichi il regime dei minimi legge 244/2007, dove se durante l’anno si verifica il superamento dei 45.000€ è necessario riemettere tutte le fatture con lo storno dell’iva non applicata.
Cordiali saluti.
si grazie della risposta, ho sbagliato. Volevo dire “sono stato nel regime forfettario nel 2018”
Buonasera,
sono libero professionista nel regime forfettario.
Ho i requisiti per accedere alle agevolazioni ZFU per le zone colpite dal sisma del 2016. Il decreto 5 giugno 2017 art. 1 comma 1 lett. a) specifica: ““I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
La data di inizio di inserimento delle istanze è per il prossimo 12 marzo.
La domanda: ho già emesso fatture in questo anno in regime forfettario; come posso passare ora a quello ordinario?
Può trovare applicazione l’art. 1 del Dpr n. 442/1997 da voi citato? Grazie
Buonasera Riccardo, il regime forfettario può essere abbandonato per opzione, seguendo tramite comportamento concludente le norme dell’ordinario.
Sarà necessario riemettere le fatture del 2018 con l’addebito dell’Iva e dichiarare nel rigo Iva VO33 la revoca del regime forfettario.
Cordiali saluti
Regime ordinario nel 2018 ma resto sotto i 65000€. Faccio esclusivamente operazioni esenti iva , autonomo con ritenuta d’acconto.
Se mi confermate che applicando il forfettario dal 2019 non potrei più dedurre le spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione principale (ho circa 8000€ di detrazioni) credo mi converrebbe restare nell’ordinario. Basta il comportamento concludente, cioè fatture esenti iva con ritenuta d’acconto, oppure devo dichiarare l’opzione del restare nell’ordinario nella dichiarazione redditi 2019? Grazie.
Buongiorno Marco, si può godere delle detrazioni, come quelle per le ristrutturazioni, solamente in presenza di reddito tassato da IRPEF.
Il reddito percepito nel regime forfettario non è tassato da IRPEF, ma da un’imposta sostitutiva.
Pertanto passando al forfettario, se hai come unico reddito quello derivante da partita Iva, non potrai godere delle detrazioni citate.
Al contrario per rimanere nel regime ordinario non sarà necessario presentare alcuna comunicazione, ma avrà fede il comportamento concludente.
Cordiali saluti