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Psicologo dipendente e Partita IVA 2026: pubblico, privato e forfettario

Uno psicologo può avere contemporaneamente un lavoro dipendente e una Partita IVA, ma le regole cambiano molto tra dipendente privato e dipendente pubblico. Nel settore privato la libera professione è generalmente compatibile con il rapporto subordinato se vengono rispettati contratto, obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza; nel pubblico impiego occorre invece verificare incompatibilità, autorizzazioni ed eventuali regimi speciali.

Se lo psicologo vuole applicare anche il regime forfettario, nel 2026 deve inoltre controllare la soglia di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente e la causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente verso il datore di lavoro attuale o precedente.

Per una panoramica completa su apertura, ATECO, ENPAP e regime fiscale, consulta anche la guida alla Partita IVA per psicologo.

Psicologo dipendente e Partita IVA possono coesistere?

Sì, ma non esiste una risposta identica per tutti. Prima di aprire la Partita IVA bisogna individuare almeno quattro elementi:

  • se il datore di lavoro è pubblico o privato;
  • se il contratto è full-time o part-time;
  • se esistono incompatibilità, conflitti di interesse o obblighi di autorizzazione;
  • se si vuole applicare il regime forfettario.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio dedica una guida specifica alla coesistenza tra Partita IVA e lavoro dipendente proprio perché le regole del settore pubblico sono sostanzialmente diverse da quelle del settore privato.

Psicologo dipendente privato e Partita IVA

Per il dipendente di un’azienda privata non esiste, in linea generale, un divieto assoluto di possedere una Partita IVA e svolgere contemporaneamente attività libero-professionale come psicologo.

Occorre però verificare il contratto individuale, il contratto collettivo applicabile e soprattutto il dovere di fedeltà. L’articolo 2105 del Codice civile vieta al lavoratore di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro e di utilizzare o divulgare informazioni aziendali in modo pregiudizievole.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio sottolinea infatti che, nel privato, la coesistenza è normalmente possibile purché l’attività autonoma non entri in concorrenza con quella del datore e siano rispettati gli eventuali vincoli contrattuali.

Serve l’autorizzazione del datore privato?

Non esiste un obbligo generale, valido per qualsiasi dipendente privato, di ottenere un’autorizzazione amministrativa preventiva come avviene in numerosi casi di pubblico impiego.

Bisogna però leggere attentamente il proprio contratto: clausole di esclusività, obblighi di comunicazione o patti di non concorrenza possono modificare concretamente la situazione.

Quando l’attività psicologica autonoma è vicina a quella svolta per il datore di lavoro, la verifica preventiva è particolarmente importante per evitare contestazioni sul conflitto di interessi o sulla concorrenza.

Psicologo dipendente pubblico e Partita IVA

Nel pubblico impiego la situazione è più restrittiva. L’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 mantiene la disciplina delle incompatibilità prevista per i dipendenti pubblici e richiama espressamente anche le deroghe previste per determinati rapporti part-time e regimi speciali.

Per un dipendente pubblico full-time la libera professione privata stabile è quindi generalmente incompatibile, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa o dal regime professionale applicabile.

Prima di aprire o mantenere una Partita IVA è necessario verificare la disciplina dell’amministrazione di appartenenza e ottenere le eventuali autorizzazioni richieste.

Dipendente pubblico part-time fino al 50%

Un’importante eccezione riguarda il pubblico dipendente con rapporto a tempo parziale la cui prestazione lavorativa non supera il 50% di quella a tempo pieno.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio richiama per questi lavoratori la disciplina speciale prevista dalla Legge 662/1996 e dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. In questo scenario può essere possibile svolgere anche attività autonoma, purché non vi sia conflitto di interessi e siano rispettate le procedure dell’amministrazione.

Il part-time non deve quindi essere interpretato come un’autorizzazione automatica: restano da verificare incompatibilità specifiche, conflitto di interessi e obblighi di comunicazione o autorizzazione previsti dall’ente.

Psicologo docente: può svolgere la libera professione?

Per i docenti esiste una disciplina particolare. L’Ordine degli Psicologi del Lazio richiama l’articolo 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994, che consente al personale docente di esercitare una libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico, quando l’attività non pregiudica la funzione docente ed è compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.

La professione di psicologo, in quanto professione riconosciuta e soggetta ad Albo, può rientrare in questa possibilità. L’autorizzazione va tuttavia verificata secondo la posizione concreta del docente e le procedure dell’amministrazione scolastica.

Psicologo dipendente del SSN e intramoenia

Un’altra situazione specifica riguarda i dirigenti psicologi del Servizio Sanitario Nazionale che esercitano attività libero-professionale intramoenia.

Come spiega l’Ordine degli Psicologi del Lazio, l’attività intramuraria consiste nelle prestazioni svolte privatamente e fuori dal normale orario di lavoro, previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria e secondo la disciplina propria del SSN.

Non va confusa con una normale attività privata nella quale lo psicologo emette autonomamente fattura con la propria Partita IVA: nell’intramoenia il rapporto con il paziente e la riscossione vengono gestiti secondo le regole dell’azienda sanitaria.

Intramoenia ed ENPAP: si versano i contributi?

Sì. ENPAP chiarisce espressamente che il dipendente pubblico che svolge attività intramoenia deve iscriversi all’Ente e assoggettare i relativi compensi alla contribuzione ENPAP.

L’Ente precisa inoltre che l’assimilazione dell’intramoenia al lavoro dipendente riguarda il trattamento fiscale, mentre dal punto di vista previdenziale l’attività resta soggetta a ENPAP, compreso il contributo integrativo previsto dalla Cassa.

Se sono esclusivamente dipendente devo pagare ENPAP?

No. ENPAP distingue chiaramente il dipendente puro dal professionista che svolge anche attività autonoma.

Lo psicologo che esercita esclusivamente come lavoratore dipendente, anche quando è assunto proprio con qualifica di psicologo, non deve iscriversi all’ENPAP per quel rapporto: i contributi previdenziali relativi al lavoro subordinato sono versati all’INPS.

Se invece accanto al lavoro dipendente viene svolta libera professione psicologica, l’obbligo ENPAP deve essere valutato sulla componente professionale autonoma. Per aliquote e minimi consulta la guida sui contributi ENPAP dello psicologo.

Psicologo dipendente e regime forfettario nel 2026

Essere dipendente non esclude automaticamente dal regime forfettario. Nel 2026, però, bisogna controllare il reddito di lavoro dipendente e assimilato percepito nell’anno precedente.

Il dossier ufficiale del Senato sulla Legge di bilancio 2026 conferma l’estensione anche al 2026 della soglia di 35.000 euro, innalzata rispetto al limite strutturale di 30.000 euro.

Se nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati superano 35.000 euro, il regime forfettario è normalmente precluso. La verifica non rileva quando il rapporto di lavoro è cessato nei casi previsti dalla disciplina.

Attenzione al datore di lavoro come cliente

Esiste un’altra causa ostativa indipendente dalla soglia dei 35.000 euro. Il regime forfettario non può essere utilizzato quando l’attività autonoma viene esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di soggetti con cui sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, nonché verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a essi, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Questa regola serve a evitare la trasformazione artificiale di un rapporto di lavoro dipendente in lavoro autonomo fiscalmente agevolato.

Esempio: dipendente privato con 28.000 euro di stipendio

Supponiamo che una psicologa abbia percepito nel 2025 un reddito da lavoro dipendente di 28.000 euro e voglia aprire nel 2026 una Partita IVA per ricevere pazienti privati.

Dal solo punto di vista della soglia relativa al lavoro dipendente, 28.000 euro sono inferiori al limite 2026 di 35.000 euro. Dovrà però verificare anche tutte le altre condizioni del forfettario, il proprio contratto di lavoro e l’assenza di concorrenza o incompatibilità.

Se i requisiti sono rispettati, per lo psicologo si applica il coefficiente di redditività del 78%. Il funzionamento completo è spiegato nella guida sul regime forfettario dello psicologo.

Esempio: dipendente con più di 35.000 euro

Se invece nel 2025 la psicologa ha percepito, ad esempio, 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente e il rapporto non è cessato in una situazione che rende irrilevante la verifica, nel 2026 non può applicare il forfettario sulla propria attività professionale.

Questo non significa necessariamente che non possa avere una Partita IVA: significa che, se la libera professione è compatibile con il rapporto di lavoro, dovrà valutare un diverso regime fiscale.

Dipendente e libera professione: come vengono tassati i due redditi?

Nel regime forfettario il reddito professionale è assoggettato all’imposta sostitutiva e non viene sommato al reddito di lavoro dipendente per calcolare l’IRPEF ordinaria sulla componente professionale.

Il reddito da lavoro dipendente continua invece a essere assoggettato alle proprie regole IRPEF. In regime ordinario la relazione tra i diversi redditi deve essere valutata diversamente nella dichiarazione.

Un caso concreto è analizzato nella nostra guida psicologo: regime forfettario o ordinario?.

Checklist prima di aprire la Partita IVA

  • verificare se il datore è pubblico o privato;
  • leggere contratto individuale e CCNL applicabile;
  • controllare eventuali clausole di esclusività e non concorrenza;
  • nel pubblico, verificare incompatibilità e autorizzazione;
  • controllare se il rapporto pubblico è full-time o part-time non superiore al 50%;
  • verificare eventuali regimi particolari per docenti o personale SSN;
  • controllare i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente;
  • verificare la causa ostativa relativa al datore di lavoro come cliente;
  • considerare l’obbligo ENPAP sulla libera professione;
  • non confondere intramoenia e normale attività privata con Partita IVA.

Domande frequenti

Uno psicologo dipendente privato può aprire la Partita IVA?

In generale sì, se il contratto non lo vieta e vengono rispettati obbligo di fedeltà, eventuali patti di non concorrenza e assenza di conflitto con il datore di lavoro.

Uno psicologo dipendente pubblico può avere Partita IVA?

Nel pubblico impiego la regola generale è più restrittiva. Bisogna verificare incompatibilità, autorizzazioni e le eventuali deroghe previste per specifici rapporti, come alcuni part-time, docenti o regimi speciali.

Qual è il limite di reddito da lavoro dipendente per il forfettario nel 2026?

Per il 2026 la soglia è di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, salvo i casi in cui la verifica non rileva perché il rapporto è cessato secondo la normativa.

Lo psicologo dipendente deve pagare anche ENPAP?

Se svolge esclusivamente lavoro dipendente no: la previdenza del rapporto subordinato è gestita dall’INPS. Se svolge anche libera professione psicologica, la componente professionale può far nascere l’obbligo ENPAP. Anche l’intramoenia dei dipendenti pubblici è soggetta a ENPAP.

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