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IVA psicologo 2026: prestazioni esenti e imponibili

L’IVA sulle prestazioni dello psicologo dipende dalla natura e dalla finalità della prestazione. Nel regime ordinario le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona possono essere esenti IVA, mentre attività non sanitarie come formazione, consulenza aziendale e altre prestazioni prive di finalità terapeutica sono normalmente imponibili IVA.

Nel regime forfettario la distinzione resta importante per qualificare correttamente l’attività, anche se il professionista non addebita l’IVA per effetto del proprio regime fiscale.

Per collegare le regole IVA agli altri aspetti fiscali e previdenziali della professione, consulta anche la guida alla Partita IVA per psicologo.

Quando le prestazioni dello psicologo sono esenti IVA?

Il riferimento normativo è l’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie riconosciute.

Per lo psicologo, quindi, non basta guardare al titolo professionale: occorre verificare la finalità concreta della prestazione.

Prestazioni cliniche dello psicologo: esempi

L’Ordine degli Psicologi del Lazio chiarisce che, in linea generale, rientrano nell’esenzione le attività con finalità sanitaria rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione della persona.

  • colloqui psicologici con finalità clinica;
  • psicoterapia svolta da professionista abilitato;
  • sostegno psicologico rivolto alla salute della persona;
  • valutazioni diagnostiche con finalità sanitaria;
  • interventi di prevenzione e riabilitazione psicologica.

La qualificazione deve comunque essere effettuata sulla prestazione realmente resa: non esiste un elenco fiscale capace di risolvere automaticamente ogni possibile attività dello psicologo.

Prestazioni non sanitarie: quando si applica IVA al 22%?

Nel regime IVA ordinario, le attività che non hanno una finalità sanitaria di diagnosi, cura, prevenzione o riabilitazione non beneficiano dell’esenzione dell’articolo 10.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio indica come esempi di prestazioni non cliniche normalmente imponibili:

  • consulenza aziendale;
  • formazione e docenza non sanitaria;
  • ricerche di mercato;
  • attività organizzative e consulenziali prive di finalità terapeutica;
  • alcune attività peritali come CTU e CTP.

Nel regime ordinario queste prestazioni sono normalmente assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

CTU e CTP dello psicologo sono esenti IVA?

Non automaticamente. Una perizia giudiziaria può utilizzare competenze cliniche senza avere come scopo principale la cura della persona.

L’guida fiscale dell’Ordine del Lazio richiama la giurisprudenza europea secondo cui l’esenzione sanitaria deve essere collegata alla finalità terapeutica della prestazione. Le attività peritali rese nell’interesse della decisione giudiziaria sono quindi normalmente considerate prestazioni non cliniche ai fini IVA.

Consulenza aziendale e formazione dello psicologo

Uno psicologo può svolgere anche attività diverse dalla prestazione clinica al paziente: formazione, selezione, consulenza organizzativa, valutazione in ambito aziendale o interventi sulle risorse umane.

Nel regime ordinario queste prestazioni non diventano esenti IVA semplicemente perché sono svolte da uno psicologo. È necessario verificare se possiedono realmente la finalità sanitaria prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972.

Psicologo forfettario: applica IVA alle prestazioni non sanitarie?

No. Se lo psicologo applica il regime forfettario, non addebita IVA né sulle prestazioni sanitarie né sulle prestazioni non sanitarie, perché la non applicazione dell’IVA deriva dal regime fiscale adottato.

Questo non rende però le due prestazioni fiscalmente identiche. La loro natura resta importante per fatturazione, Sistema Tessera Sanitaria e altri adempimenti.

Per requisiti, limite di ricavi e tassazione consulta la guida sul regime forfettario dello psicologo.

Prestazione sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria

Quando lo psicologo effettua una prestazione sanitaria verso un paziente persona fisica, oltre alla disciplina IVA entrano in gioco le regole del Sistema Tessera Sanitaria.

La natura sanitaria della prestazione è quindi rilevante non solo per l’eventuale esenzione IVA del professionista in regime ordinario, ma anche per individuare i documenti da comunicare al Sistema TS.

Per l’adempimento completo consulta la guida sul Sistema Tessera Sanitaria per psicologi.

Prestazioni sanitarie verso persone fisiche e SdI

La disciplina sulla fatturazione sanitaria è distinta da quella IVA. Nel 2026 resta strutturale il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio per le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per capire quando usare Sistema TS, quando usare SdI e come compilare il documento consulta la guida sulla fattura dello psicologo.

Fattura a società o enti: l’IVA dipende dal cliente?

Il tipo di cliente è importante per alcuni adempimenti, ma non è sufficiente da solo a stabilire se la prestazione sia sanitaria o non sanitaria.

Occorre analizzare lo scopo concreto dell’incarico. Una formazione aziendale, una consulenza organizzativa o una selezione del personale hanno normalmente natura diversa da una prestazione sanitaria rivolta alla diagnosi o cura di una persona.

Contributo integrativo ENPAP del 2% e IVA

Lo psicologo deve evidenziare il contributo integrativo ENPAP del 2% secondo le regole della Cassa.

Nelle prestazioni imponibili IVA in regime ordinario, l’Ordine degli Psicologi del Lazio chiarisce che anche il contributo integrativo ENPAP concorre alla base imponibile IVA.

Per il funzionamento della contribuzione consulta la guida sui contributi ENPAP dello psicologo.

Esempio: prestazione sanitaria in regime ordinario

Supponiamo una prestazione clinica di 100 euro che possiede i requisiti per l’esenzione sanitaria.

Compenso professionale100,00 €
Contributo integrativo ENPAP 2%2,00 €
IVAEsente se ricorrono i presupposti dell’art. 10 n. 18
Totale prima dell’eventuale bollo102,00 €

L’esenzione deve essere indicata correttamente nel documento e, quando ricorrono i presupposti, va valutata anche l’imposta di bollo.

Esempio: consulenza aziendale in regime ordinario

Se gli stessi 100 euro riguardano una consulenza aziendale priva di finalità sanitaria, la prestazione è normalmente imponibile IVA.

Compenso professionale100,00 €
Contributo ENPAP 2%2,00 €
Base imponibile IVA dell’esempio102,00 €
IVA 22%22,44 €
Totale124,44 €

L’esempio serve a mostrare la differenza tra una prestazione sanitaria esente e una prestazione non sanitaria imponibile. Ritenuta d’acconto, bollo e altri elementi devono essere valutati in base al cliente e al regime fiscale effettivamente applicato.

Come capire se una prestazione è sanitaria?

La domanda centrale non è “chi la svolge?”, ma “qual è lo scopo principale della prestazione?”.

  • se prevale una finalità di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione della persona, può ricorrere l’esenzione sanitaria;
  • se prevale una finalità organizzativa, formativa, peritale, commerciale o aziendale, la prestazione può essere imponibile;
  • nei casi dubbi occorre valutare concretamente contratto, destinatario e finalità dell’incarico.

Errori da evitare

  • considerare esente IVA qualsiasi prestazione svolta da uno psicologo;
  • considerare imponibile qualsiasi prestazione resa a un’azienda senza analizzarne la natura;
  • confondere la non applicazione IVA del forfettario con l’esenzione sanitaria dell’articolo 10;
  • inviare al Sistema TS prestazioni che non hanno natura sanitaria;
  • applicare automaticamente l’esenzione a CTU, CTP, formazione o consulenza aziendale;
  • dimenticare il trattamento IVA del contributo integrativo ENPAP nelle prestazioni imponibili;
  • confondere Sistema Tessera Sanitaria e Sistema di Interscambio.

Domande frequenti

Le prestazioni dello psicologo sono sempre esenti IVA?

No. Nel regime ordinario l’esenzione riguarda le prestazioni sanitarie con finalità di diagnosi, cura, prevenzione o riabilitazione della persona. Le prestazioni non sanitarie possono essere imponibili IVA.

La consulenza aziendale dello psicologo è esente IVA?

Normalmente no, se non possiede una finalità sanitaria. Nel regime ordinario le attività di consulenza aziendale non clinica sono generalmente imponibili IVA al 22%.

Lo psicologo forfettario applica IVA alle prestazioni non sanitarie?

No. Il contribuente in regime forfettario non addebita IVA per effetto del proprio regime fiscale, ma deve comunque distinguere correttamente la natura sanitaria o non sanitaria della prestazione per gli altri adempimenti.

Il contributo ENPAP del 2% è soggetto a IVA?

Nelle prestazioni imponibili IVA in regime ordinario, il contributo integrativo ENPAP concorre alla base imponibile IVA. Nelle prestazioni sanitarie esenti segue il trattamento del documento secondo le regole applicabili.

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