Fattura medico forfettario: fac simile, bollo e certificati
La fattura del medico in regime forfettario deve riportare i dati fiscali essenziali, la descrizione precisa della prestazione, la dicitura del regime forfettario e, quando dovuta, l’imposta di bollo da 2 euro. Il punto più delicato è capire se la prestazione è sanitaria, peritale o resa a un soggetto diverso dal paziente: da questa qualificazione dipendono Sistema Tessera Sanitaria e modalità di emissione.
Per esempio, un certificato medico introduttivo per invalidità civile ha una finalità diversa da una visita diretta alla diagnosi o alla cura. Nel regime ordinario le prestazioni mediche con finalità essenzialmente peritale non rientrano automaticamente nell’esenzione IVA sanitaria; nel forfettario, invece, l’IVA non viene addebitata in virtù del regime fiscale applicato. È una distinzione importante anche per evitare diciture sbagliate in fattura.
Fattura medico forfettario: cosa deve contenere
Una fattura corretta deve permettere di identificare senza ambiguità professionista, cliente e prestazione. In pratica, servono almeno:
- nome, cognome, codice fiscale e Partita IVA del medico;
- dati del paziente o del committente, compreso il codice fiscale quando necessario;
- numero progressivo e data della fattura;
- descrizione concreta della prestazione, evitando formule troppo generiche;
- compenso professionale;
- indicazione che l’operazione è effettuata in regime forfettario ai sensi della Legge 190/2014;
- indicazione della non applicazione della ritenuta d’acconto;
- bollo da 2 euro quando ricorrono i presupposti;
- totale dovuto.
La guida generale sulla Partita IVA del medico approfondisce anche ATECO, ENPAM e requisiti del forfettario. Qui l’intento è più ristretto: capire come deve essere costruita la fattura e cosa cambia nei casi sanitari e certificativi.
Fac simile di fattura per medico in regime forfettario
Per una prestazione da 100 euro, un esempio semplificato può essere impostato così:
- Descrizione: prestazione medica / certificazione medica, specificando la natura reale del servizio;
- Compenso: 100,00 euro;
- IVA: non addebitata perché il professionista applica il regime forfettario;
- Ritenuta d’acconto: non applicata;
- Bollo: 2,00 euro se dovuto;
- Totale: 102,00 euro se il bollo viene riaddebitato al cliente.
Una dicitura utilizzabile è: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 e successive modificazioni. Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014.” Se il documento è elettronico e soggetto a bollo, il bollo viene indicato nel relativo campo del tracciato; se la fattura è analogica, va assolto secondo le regole applicabili.
Per un modello generale, non specifico dei medici, puoi confrontare anche la nostra guida alla fattura nel regime forfettario con esempio e fac simile.
Certificato di invalidità: perché nel forfettario non si applica l’IVA
La domanda originaria riguardava la fattura per un certificato finalizzato all’accertamento dell’invalidità. Qui bisogna distinguere il motivo per cui l’IVA non viene addebitata. Le prestazioni mediche dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione possono rientrare nell’esenzione sanitaria prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972; le prestazioni con finalità esclusivamente peritale o certificativa seguono invece una logica diversa.
La prassi fiscale pubblicata sul portale del Dipartimento delle Finanze include tra gli esempi di prestazioni peritali le certificazioni per pensione di invalidità e invalidità civile. In regime ordinario, quindi, non è corretto considerare automaticamente ogni certificato medico come prestazione sanitaria esente IVA.
Se il medico è in regime forfettario, però, non addebita comunque l’IVA in fattura per effetto del proprio regime fiscale. Per questo è preferibile non motivare l’assenza dell’IVA con una generica esenzione sanitaria quando la prestazione è in realtà peritale: la fattura deve riflettere correttamente la natura dell’operazione e il regime applicato.
Fattura cartacea o elettronica: cosa cambia per il medico
Nel 2026 il medico non deve trattare tutte le fatture allo stesso modo. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche opera la disciplina speciale che limita l’uso del Sistema di Interscambio. L’articolo 10-bis del DL 119/2018, nella versione vigente nel 2026 consultabile sul portale normativo del Dipartimento delle Finanze, mantiene il divieto di emissione tramite SdI per le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria; la regola è estesa anche alle prestazioni sanitarie verso persone fisiche nei casi previsti dalla normativa.
Quando invece il medico fattura una prestazione a una società, a una struttura sanitaria o a un altro soggetto IVA, occorre verificare la natura concreta dell’operazione e, quando non ricade nel divieto sanitario, si applicano le ordinarie regole della fatturazione elettronica. Abbiamo separato questo tema nella guida su fattura elettronica per prestazioni sanitarie, SdI e Sistema TS.
Sistema Tessera Sanitaria: non tutte le fatture del medico si trasmettono allo stesso modo
Il fatto che la fattura sia emessa da un medico non significa, da solo, che debba essere trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria come spesa sanitaria detraibile. Va considerata la natura della prestazione e il soggetto che sostiene la spesa. Una visita, un esame o una prestazione finalizzata alla tutela della salute non è la stessa cosa di una certificazione con finalità esclusivamente amministrativa o peritale.
Per il certificato introduttivo di invalidità civile, inoltre, l’INPS gestisce una specifica procedura telematica per i medici certificatori. Il servizio INPS sul certificato medico introduttivo è distinto dagli adempimenti fiscali della fattura: inviare il certificato all’INPS non sostituisce né determina automaticamente il corretto trattamento fiscale del documento emesso al paziente.
Quando serve il bollo da 2 euro
Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro può essere dovuta l’imposta di bollo da 2 euro. L’Agenzia delle Entrate, nella guida dedicata al bollo sulle fatture elettroniche, considera tra i documenti potenzialmente soggetti a bollo anche quelli con operazioni non soggette o esenti che superano tale soglia.
Nel caso del medico forfettario il bollo non va quindi dimenticato soltanto perché la prestazione è sanitaria o perché non viene addebitata IVA. Bisogna verificare importo e natura della fattura. Se il bollo viene addebitato al paziente, entra nel totale che quest’ultimo deve corrispondere.
Fattura al paziente e fattura a una struttura: due esempi diversi
Medico forfettario che fattura un paziente
Se il medico svolge una prestazione sanitaria verso una persona fisica, deve verificare gli obblighi verso il Sistema TS e la disciplina speciale che impedisce l’invio allo SdI nei casi previsti. La fattura deve identificare correttamente la prestazione e il paziente, senza applicare IVA né ritenuta d’acconto in quanto il medico opera nel forfettario.
Medico forfettario che fattura una clinica o una società
Se il committente è una clinica, una società o altro soggetto IVA, la fattura può ricadere nelle ordinarie regole della fatturazione elettronica B2B. Anche qui il forfettario non addebita IVA e non subisce ritenuta d’acconto, ma il canale di emissione e la descrizione della prestazione vanno gestiti in base al rapporto effettivo.
Errori da evitare nella fattura del medico forfettario
- scrivere sempre “prestazione sanitaria esente IVA” senza verificare se si tratta invece di attività peritale o certificativa;
- inviare automaticamente allo SdI una fattura sanitaria verso una persona fisica;
- trasmettere automaticamente al Sistema TS qualsiasi documento soltanto perché emesso da un medico;
- dimenticare il bollo quando l’importo supera 77,47 euro e ricorrono i presupposti;
- applicare la ritenuta d’acconto a un compenso del medico in regime forfettario;
- usare descrizioni troppo generiche che non permettono di capire la prestazione realmente svolta.
Il punto decisivo è separare tre domande: che prestazione è stata svolta, chi è il committente e quale regime fiscale applica il medico. Solo dopo si decide correttamente IVA, bollo, Sistema TS e canale di fatturazione.
Domande frequenti
No. Il medico in regime forfettario non addebita l’IVA per effetto del regime fiscale. Il certificato con finalità peritale, però, non va confuso con una prestazione sanitaria esente IVA in regime ordinario.
Quando la fattura senza IVA supera 77,47 euro e ricorrono i presupposti dell’imposta di bollo. Sulle fatture elettroniche il bollo va indicato nell’apposito campo.
No. I compensi del contribuente forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto e la fattura deve riportare la relativa indicazione.
Nei casi previsti dalla disciplina speciale per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, la fattura non deve essere emessa tramite SdI. Va verificato anche l’eventuale obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.
Non si può stabilire dalla sola qualifica di medico. Occorre verificare la natura della spesa e se il documento rientra tra i dati sanitari da comunicare ai fini della dichiarazione precompilata.
In genere sì quando l’operazione B2B non ricade nelle limitazioni previste per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche. La natura della prestazione e del committente va comunque verificata.
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