
Per un fisioterapista in regime forfettario l’imposta sostitutiva può essere del 5% oppure del 15%. Il 5%, però, non spetta automaticamente solo perché la Partita IVA è nuova: occorre verificare le condizioni previste per le nuove attività.
Aliquota ordinaria e aliquota startup
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è 15%. L’aliquota ridotta è 5% e può essere applicata per cinque periodi d’imposta a partire dall’anno di inizio quando sono rispettati tutti i requisiti di legge.
Quando il fisioterapista può applicare il 5%
Per l’aliquota startup va verificato, in particolare, che nei tre anni precedenti non sia stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa incompatibile con il beneficio e che la nuova attività non costituisca una mera prosecuzione di un lavoro autonomo o dipendente svolto in precedenza, salvo le eccezioni previste dalla normativa.
Il codice ATECO è un elemento utile, ma non basta da solo per stabilire se esiste mera prosecuzione. Contano l’attività concretamente svolta, la clientela, l’organizzazione, il luogo, le modalità operative e la continuità economica.
Fisioterapista dipendente che apre la Partita IVA
Avere o avere avuto un lavoro dipendente non esclude automaticamente il 5%. Il punto delicato è capire se la libera professione rappresenta la prosecuzione sostanziale dell’attività precedente. Separatamente, per poter restare nel regime forfettario va controllata la causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente, la cui soglia 2026 è 35.000 €, oltre alle regole sui compensi verso il datore di lavoro attuale o recente.
Come si calcola l’imposta del fisioterapista
Per il fisioterapista il reddito forfettario viene determinato applicando ai compensi il coefficiente di redditività 78%. Dal reddito così determinato si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili; sulla base residua si applica il 5% oppure il 15%.
| Passaggio | Regola |
|---|---|
| Compensi incassati | Importi percepiti nel periodo d’imposta |
| Reddito forfettario | Compensi × 78% |
| Contributi deducibili | Contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili |
| Base dell’imposta | Reddito forfettario − contributi deducibili |
| Imposta | Base × 5% oppure × 15% |
Cosa succede dopo i cinque periodi d’imposta
Concluso il periodo agevolato, se il contribuente continua a rispettare le condizioni del regime forfettario passa all’aliquota ordinaria 15%. Non è necessario chiudere e riaprire la Partita IVA: cambia l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Guida generale 5% o 15%
Per l’analisi completa delle condizioni startup, comprese mera prosecuzione e casi particolari, consulta Regime forfettario 5% o 15%: requisiti e calcolo 2026.
FAQ sul 5% e 15% per fisioterapisti
Per vedere come l’aliquota incide sul carico fiscale complessivo, consulta anche la guida al calcolo delle tasse del fisioterapista in regime forfettario.
No. L’aliquota 5% si applica solo se sono rispettate tutte le condizioni previste per le nuove attività. L’apertura di una nuova Partita IVA, da sola, non basta.
Quando spettante, l’aliquota ridotta si applica per cinque periodi d’imposta a partire dall’anno di inizio dell’attività.
No. Se restano rispettati i requisiti del regime, dopo il periodo agevolato si passa all’aliquota ordinaria 15%.
I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili possono ridurre il reddito prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
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