Consorzio e regime forfettario: quando sono compatibili
Essere consorziato non esclude automaticamente dal regime forfettario. La compatibilità dipende però dalla forma giuridica reale del consorzio: un consorzio ordinario disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile non è la stessa cosa di una società consortile costituita, per esempio, come SNC, SAS o SRL.
Questa distinzione è decisiva. La causa ostativa del forfettario riguarda, tra l’altro, la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali e imprese familiari e, con regole diverse, il controllo di SRL che esercitano attività riconducibili a quella del contribuente. La semplice parola “consorzio” nello statuto o nella denominazione, quindi, non basta per dare una risposta.
Un consorzio ordinario è compatibile con il regime forfettario?
In linea generale, sì. Il consorzio previsto dall’articolo 2602 del Codice civile è lo strumento con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere determinate fasi delle rispettive imprese. Non coincide, solo per questo, con una SNC, una SAS o con un’associazione professionale di cui all’articolo 5 del TUIR.
Anche il TUIR distingue i consorzi dalle società e associazioni i cui redditi sono imputati per trasparenza ai partecipanti: l’articolo 73 considera infatti i consorzi, quando ne ricorrono i presupposti, tra gli enti autonomamente soggetti all’imposta. Per questo la mera partecipazione a un normale consorzio non integra di per sé la causa ostativa prevista per le partecipazioni societarie dal comma 57 della legge 190/2014.
Il caso del consorzio che divide soltanto le spese tra professionisti
Se più professionisti utilizzano una struttura comune esclusivamente per gestire o ripartire spese di locali, utenze e servizi condivisi, la partecipazione a quel consorzio non rende automaticamente incompatibile il regime forfettario, purché l’ente sia realmente un consorzio compatibile e non nasconda una diversa forma associativa rilevante ai fini della causa ostativa.
Prima di concludere che non esistono problemi è comunque necessario verificare almeno atto costitutivo, statuto, visura, forma giuridica e modalità con cui vengono imputate o riaddebitate le spese. Nel forfettario, infatti, i costi effettivamente sostenuti non riducono il reddito imponibile come avviene nel regime ordinario: il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi.
Consorzio e società consortile non sono la stessa cosa
La differenza più importante è quella tra consorzio e società consortile. L’articolo 2615-ter del Codice civile consente alle società previste dal titolo V del Codice civile di assumere uno scopo consortile. In pratica, quindi, può esistere una società consortile organizzata nella forma di una società di persone o di capitali.
In quel caso non basta dire “partecipo a un consorzio”: bisogna applicare le regole del forfettario alla forma societaria effettiva. Una SNC consortile, una SAS consortile e una SRL consortile non producono le stesse conseguenze.
Società consortile SNC o SAS: quando scatta l’incompatibilità
La legge 190/2014 esclude dal regime forfettario le persone fisiche che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari indicate dalla norma. Perciò, se il soggetto definito “consorzio” è in realtà una società consortile costituita come SNC o SAS, la partecipazione deve essere trattata secondo le regole previste per le società di persone.
In questo caso non è sufficiente che il consorzio abbia finalità mutualistiche o serva soltanto a organizzare servizi comuni: la forma societaria assume rilievo autonomo. Per approfondire tempi e conseguenze della partecipazione consulta la guida su società di persone e regime forfettario.
SRL consortile: non basta possedere una quota per essere esclusi
Se invece il consorzio è organizzato come SRL consortile, la verifica cambia. Per le SRL la causa ostativa del forfettario non opera per il semplice possesso di una partecipazione: occorre verificare contemporaneamente il controllo diretto o indiretto della società e lo svolgimento, da parte della SRL, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente forfettario.
Di conseguenza, una piccola quota in una SRL consortile senza controllo non va trattata come una quota in SNC. Viceversa, quando esiste il controllo e le attività sono riconducibili, la compatibilità può venire meno. Trovi il quadro completo nella guida su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.
Associazione professionale e consorzio vanno distinti
Un altro errore frequente è chiamare informalmente “consorzio” qualsiasi struttura creata da più professionisti. Se il rapporto è in realtà un’associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, entra in gioco l’articolo 5 del TUIR e la situazione è diversa da quella del semplice consorzio di servizi o di spese.
Per questo, quando più professionisti condividono studio, personale o costi, non bisogna fermarsi al nome utilizzato tra i partecipanti. Occorre capire quale soggetto giuridico sia stato realmente costituito e quale attività eserciti.
Le spese del consorzio sono deducibili nel forfettario?
La compatibilità con il regime e la deducibilità dei costi sono due questioni separate. Nel regime forfettario le spese analitiche non vengono normalmente dedotte una per una: il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività previsto per l’attività.
Quindi il fatto che il consorzio ripartisca affitto, utenze o altri costi comuni non consente al singolo forfettario di sottrarre automaticamente quelle somme dal proprio reddito imponibile. Restano comunque importanti la documentazione e il corretto trattamento dei flussi tra consorzio e consorziati, soprattutto quando non si tratta di semplici quote associative ma di specifici servizi o riaddebiti.
Come verificare la compatibilità in pratica
Per capire se la partecipazione è compatibile con il forfettario conviene seguire questo ordine:
- leggere la denominazione completa e la forma giuridica nella visura;
- controllare atto costitutivo e statuto;
- distinguere consorzio ordinario da società consortile;
- se è una società consortile, identificare se è SNC, SAS, SRL o altra forma;
- verificare se la partecipazione rientra nella causa ostativa del comma 57;
- per una SRL, verificare controllo diretto o indiretto e attività riconducibile;
- controllare separatamente come vengono gestite quote, rimborsi e riaddebiti delle spese comuni.
Esempio 1: consorzio interno per affitto e utenze
Tre professionisti in forfettario costituiscono un vero consorzio che gestisce esclusivamente i costi comuni dello studio e non è una società consortile né un’associazione professionale. In questo scenario, la sola qualità di consorziato non determina normalmente l’uscita dal forfettario. Restano da verificare la corretta documentazione dei rapporti economici e la natura concreta dell’ente.
Esempio 2: la struttura è una SNC consortile
Se gli stessi professionisti scoprono che la struttura è stata costituita come società consortile in nome collettivo, la risposta cambia: si tratta di una partecipazione in una società di persone e deve essere applicata la relativa causa ostativa del regime forfettario. Il fatto che la società abbia scopo consortile non cancella la sua forma di SNC.
Esempio 3: partecipazione in una SRL consortile
Se invece la struttura è una SRL consortile, occorre verificare quota, diritti di voto, rapporti con altri soci, eventuale controllo indiretto e attività svolta dalla società. Una partecipazione minoritaria priva di controllo non produce automaticamente la stessa incompatibilità di una partecipazione in SNC o SAS.
Fonti ufficiali
- Normattiva – Legge 190/2014, regime forfettario e cause ostative.
- Normattiva – disciplina dei consorzi e delle società consortili, art. 2615-ter c.c..
- Normattiva – TUIR, articolo 73 e consorzi.
- Agenzia delle Entrate – Redditi 2026, Quadro RS.
Domande frequenti
Sì, la semplice partecipazione a un consorzio ordinario non è automaticamente una causa ostativa. Va però verificata la forma giuridica effettiva dell’ente e la natura della partecipazione.
No. Una società consortile utilizza una vera forma societaria. Se è SNC o SAS valgono le regole delle società di persone; se è SRL occorre verificare controllo e attività riconducibile.
La partecipazione contemporanea in una SNC rientra nella causa ostativa prevista per le società di persone. Lo scopo consortile della società non elimina la sua forma di SNC.
No. Per una SRL occorre verificare se esiste controllo diretto o indiretto e se la società svolge attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella del contribuente.
Normalmente no: nel forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente, perché il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività. Va comunque documentato correttamente il rapporto economico con il consorzio.
Controlla visura, atto costitutivo e statuto, forma giuridica, attività realmente esercitata e, se si tratta di società consortile, tipo societario, quote e controllo. Il nome consorzio da solo non basta.
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