Hai sentito parlare del regime forfettario e non sai di cosa si tratta? Vuoi avviare una attività e cerchi informazioni su imposte e contributi previdenziali?
Se stai pensando di aprire la partita IVA ma sei frenato dalla tassazione elevata, forse non conosci ancora il forfettario, il regime agevolato che può aiutarti ad avviare finalmente la tua attività.
Nella nostra guida al regime forfettario 2021 ti spieghiamo gli aspetti più importanti e se puoi applicarlo alla tua Partita IVA.
Spesso gli argomenti fiscali sono di difficile comprensione per tutti anche per gli stessi addetti ai lavori.
I termini tecnici sono ostici, e spesso scoraggiano chiunque si avvicina a questo settore anche con le migliori intenzioni.
Mettiti comodo ed in pochi minuti ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sul regime forfettario, buona lettura!
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Guida regime forfettario 2021
Dal primo di gennaio 2020, sono state introdotte interessanti novità nel regime forfettario.
Se aderisci al regime forfettario sei esonerato dall’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico.
Quando emetti una fattura di vendita nei confronti della Pubblica amministrazione sei però obbligato ad emettere la fattura elettronica.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2020, stabilisce che quando il fatturato annuo è costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di un eventuale accertamento è ridotto di un anno. Di seguito ti indichiamo la dicitura che devi riportare sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA:
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 Regime forfettario
In regime forfettario le spese non vengono conteggiate con il metodo analitico come avviene ad esempio in regime semplificato.
I costi vengono determinati a forfait tramite un apposito coefficiente denominato coefficiente di redditività, ne parliamo in modo ampio più avanti.
Diamo uno sguardo alla tassazione e cosa prevede la normativa, sulla tassazione in regime forfettario.
Le imposte tradizionali come IRPEF, IRAP, Addizionali Regionali e Comunali sono sostituite da un unica imposta che prende nome di imposta sostitutiva.
In regime forfettario sono previste a differenza dell’IRPEF soltanto due aliquote:
- ordinaria al 15%
- ridotta al 5%
Ti ricordiamo che, non esiste nessun limite temporale per la sua applicazione, si smette di applicarlo solo quando si perde uno dei requisiti richiesti.
Come abbiamo accennato, al fatturato totale viene applicato un coefficiente di redditività, e si determina il reddito imponibile.
Presta attenzione ad una caratteristica molto importante:
puoi svolgere anche più attività contemporaneamente con codici Ateco diversi ed applicare il forfettario.
Basta che i ricavi complessivi non superano il limite previsto dei famosi 65.000 €.
Riduzione imposta sostitutiva al 5%
Il regime forfettario ti consente di usufruire di molti vantaggi tra i quali una tassazione veramente bassa.
Come ti abbiamo già accennato, per avere diritto all’aliquota agevolata del 5% devi rispettare i seguenti requisiti:
- nei 3 anni precedenti non devi aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
- non devi proseguire un’attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo;*
- nel caso rilevi un attività svolta da un altro soggetto, i ricavi conseguiti dal precedente titolare non devono aver superato i 65.000 €
Ricordati che quando hai i requisiti per applicare l’aliquota ridotta puoi mantenerla per cinque anni.
* Sono esclusi i praticantati obbligatori ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Guida al regime forfettario 2021: requisiti richiesti
Per adottare o per rimanere in regime forfettario, devi rispettare determinati requisiti:
- l’anno precedente non devi aver superato il limite di 65.000 € per compensi o ricavi;
- non devi aver svolto attività incompatibili con l’applicazione del forfettario (vedi la lista delle attività non compatibili)
- essere residente in Italia oppure avere un reddito prodotto per almeno il 75% in Italia;
- la tua attività non si deve occupare della compravendita diretta di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- non puoi essere socio di società di persone, associazioni tra professionisti, imprese familiari;
- non controllare direttamente o indirettamente Srl o con attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla partita IVA forfettaria;
- con la tua partita IVA non puoi fatturare prevalentemente al tuo datore di lavoro e nemmeno a soggetti a lui riconducibili con estensione ai due periodi d’imposta precedenti.
- l’anno precedente non devi aver percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 € e costi per prestazione di lavoro dipendente superiori ad 20.000€.
Lista delle attività non compatibili con il forfettario
Al punto 2 abbiamo parlato di lista di attività non compatibili con il regime forfettario.
La circolare n. 10/E del 2016, esplicita proprio le attività dove il forfettario non si può applicare:
- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio venditori porta a porta;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Verifica dei requisiti per i possessori di SRL
La partecipazione a società di persone o associazioni o imprese familiari comporta sempre l’esclusione dal regime forfettario.
Il possesso di quote di Srl richiede invece un’analisi più approfondita, vediamo alcuni scenari.
Non puoi adottare il regime forfettario se contemporaneamente si verificano le seguenti condizioni:
- la partecipazione è di controllo;
- quando la Srl esercita una attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La partecipazione è di controllo diretto, se è superiore al 50% del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2359 codice civile.
Si ritiene controllo diretto anche se è inferiore al 50% ma esercita influenza dominante.
Ad esempio il possesso di una quota di partecipazione del 40% può essere considerata di controllo se il possesso dell’altro 60% sia in capo al coniuge o ad altro parente.
Il controllo tuttavia può essere anche indiretto ed è il caso in cui il controllo avviene nei confronti di una società la quale a sua volta controlla la società che svolge l’attività riconducibile al medesimo soggetto. Il secondo requisito, si verifica quando il codice Ateco della Srl è nella medesima sezione di quello del forfettario che possiede le quote.
Crediti imposta per beni strumentali nuovi
Ricordati che dal primo gennaio 2020 ai contribuenti in regime forfettario è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
In generale il credito d’imposta è del 6% sulla spesa totale ed è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
Se il bene strumentale appartiene alla lista dell’allegato A il credito d’imposta sale al 40% e quando appartiene alla lista dell’allegato B è del 15%.
Per maggiori informazioni ti consigliamo di leggere:
Guida al regime forfettario 2021: agevolazioni ed adempimenti
Proseguiamo nella nostra guida regime forfettario, concentrandoci sugli aspetti che riguardano le agevolazioni IVA.
Uno dei vantaggi del regime forfettario, è che non applichi l’IVA quando emetti una fattura e sono previste molte agevolazioni e semplificazioni su altri adempimenti.
Agevolazioni Iva
E’ previsto l’esonero dall’obbligo delle seguenti voci:
- applicazione e versamento dell’IVA *
- registrazione delle fatture emesse e ricevute;
- tenuta e conservazione dei registri contabili;
- dichiarazione annuale IVA e comunicazione liquidazioni IVA.
* Stai attento, quando acquisti beni intracomunitari per un importo annuo complessivo superiore a 10.000 € devi iscriverti al VIES.
Questo comporta che devi versare l’IVA sugli acquisti che hai effettuato, quello che viene chiamato Reverse charge.
Per ulteriori informazioni vedi l’articolo sugli acquisti intracomunitari. La stessa accortezza devi averla per i servizi ricevuti da Partite IVA non residenti in Italia.
Anche gli adempimenti IVA risultano notevolmente semplificati ma devi sempre:
- numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi ma ricordati che sei obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica di quelli giornalieri;
- presentare eventuali elenchi riepilogativi sulle operazioni intracomunitarie.
Agevolazioni imposte sui redditi
Anche per le imposte sui redditi, la normativa vigente sul regime forfettario prevede numerose agevolazioni:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi percepiti un coefficiente di redditività;
- non si è soggetti agli ISA e alle ritenute subite alla fonte.
Guida al regime forfettario 2021: calcolo reddito ed imposte
Il reddito imponibile, si ottiene applicando ai ricavi annuali un coefficiente numerico differenziato a seconda del codice ATECO.
Ogni attività è contraddistinta da un suo codice di redditività che ci permette di determinare le spese a forfait riconosciute.
Ad esempio se sei un architetto hai un coefficiente di redditività pari al 78%.
Questo significa che ti vengono riconosciute spese forfettarie pari al 22%. Il meccanismo è veramente semplice come puoi vedere.
E’ sufficiente trovare l’ammontare degli incassi ed applicando il coefficiente previsto per la tua categoria determinare il reddito imponibile.
Vuoi conoscere il coefficiente di redditività a seconda della categoria di attività? Nella tabella seguente te li indichiamo insieme ai gruppi dei codici Ateco.
Commercio all’ingrosso e al dettaglio – 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande – 40%
Commercio ambulante di altri prodotti – 54%
Costruzioni e attività immobiliari – 86%
Intermediari del commercio – 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione – 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi – 78%
Altre attività economiche – 67%
Adesso, vediamo di capire quanto devi pagare di imposta sostitutiva ossia quello che normalmente viene comunemente definito le tasse da pagare.
Calcolo imposta sostitutiva
Il calcolo dell’imposta sostitutiva è molto semplice e richiede veramente pochi istanti.
Come abbiamo già visto, l’aliquota prevista è del 15% salvo i casi di eventuale riduzione al 5%.
Per capire meglio facciamo due rapidi esempi.
Geometra libero professionista
Tommaso è un geometra che ha ottenuto compensi per 20.000 € nell’anno precedente.
Possiede i requisiti per la riduzione dell’imposta al 5%
Il coefficiente di redditività è del 78%
Calcoliamoci il reddito imponibile e l’imposta sostitutiva da versare.
Reddito Imponibile: 20.000 € x 78% = 15.600 €
Imposta sostitutiva: 15.600 € x 5% = 780 €
E-commerce Online
Luca è un imprenditore ed esercita l’attività di commercio online e vende sul suo sito prodotti per animali.
L’anno scorso ha conseguito ricavi per 40.000 €
Beneficia della riduzione dell’imposta al 5%
Il coefficiente di redditività è del 40%
Calcoliamoci il reddito imponibile e l’imposta sostitutiva da versare.
Reddito Imponibile: 40.000 x 40% = 16.000 €
Imposta sostitutiva: 16.000 x 5% = 800 €
Agevolazioni contributive
Se aderisci al regime forfettario è prevista anche una interessante agevolazione per quanto riguarda la contribuzione INPS.
Grazie alla legge 208/2015 tutte le Partite IVA forfettarie iscritte alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS possono richiede del 35% sui contributi minimi.
Per usufruire della riduzione devi effettuare una comunicazione all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno e certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso.
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Conclusioni
Ci auguriamo che la nostra guida al regime forfettario 2020, ti abbia chiarito come funziona e quando puoi applicarlo alla tua Partita IVA.
Come hai visto presenta il grande vantaggio del pagamento di un’imposta più bassa rispetto all’IRPEF e ad anche una riduzione dei contributi previdenziali INPS in certi casi.
Per approfondire alcuni tempi puoi leggere altri contributi sul nostro blog:
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Grazie molte dell’articolo. è interessante … Buon lavoro !
Grazie dell’articolo illuminante!
Sono di nuovo l’ing. Schipani Pancarzio.
Premetto che non ho mai aperto partita iva.
Nel caso di regime forfettario, se apro e poi chiudo la partita iva, posso
sempre riaprirla con lo stesso regime fino al compimenro del 5 anno?
oppure una volta chiusa , prima dei 5 anni, non posso piu’ riaprirla sotto
questo regime?.
Altra cosa: sul reddito imponibile ottenuto abbatendo il reddito lordo del
78% applico l’aliquota del 15% ? oppure posso applicare l’aliquota
del 5% essendo, una partita iva nuova e non avendo mai usuffruito di altrri regimi agevolati?.
Vi sarei immensamente grato per un aituto.
E’ il primo incarico professionale dopo 12 anni di iscrizioni albo ing.
Avendo pochissime possibilita’ economiche mi consentirebbe di sopravvivere e l’unico modo di poterlo portare avanti e il fai da te’,
dato il modesto comprnso. Fare e Dare lavoro a voi commercialisti non e’ sicuramente danaro sprecato per questo mi scuso e considerate il mio un caso speciale.
Vi auguro le piu’ belle cose a voi tutti di questo studio.
Siete bravi e’ so’ quanto e’ difficile questo momento, per tutti i professionisti, grazie di cuore.
Buonasera Pancrazio, ti confermiamo che qualora decidessi di aprire e chiudere la partita Iva nel forfettario, potrai sempre riaprirla con questo regime ma non potrai più godere dell’agevolazione dell’imposta al 5% per i primi 5 anni. La seconda volta che viene aperta la partita Iva con il regime forfettario si passerà alla aliquota del 15%, se questa viene aperta prima che siano trascorsi tre anni dalla chiusura della partita Iva precedente.
Come anticipato sopra, la prima volta che apri la partita potrai godere dell’aliquota al 5% se nei tre anni precedenti non è mai stata svolta alcuna attività di impresa, professionale o artistica.
Cordiali saluti
Grazie mille per l’articolo.
buongiorno , attualmente ho una partita iva come programmatore con redditività al 68% .
Vorrei aprire un B&B.
Posso aggiungere un nuovo codice attività iva , dovrebbe essere il 55.20.51 per la gestione del mio B&B ?
inoltre vorrei assumere una colf per le pulizie , posso scaricarmi contributi? anche nel regime forfettario?
grazie
Buonasera Cristina, potrai sicuramente aggiungere un codice attività alla tua partita Iva, ma se non già presente sarà necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS.
Nel regime forfettario non possono essere sostenute spese per lavoro dipendente superiore ai 5.000€ annuali.
Inoltre ricorda che i costi sostenuti per il lavoro dipendente, contributi compresi, non possono essere dedotti dal reddito d’impresa, come del resto tutti gli altri costi.
Solamente i contributi INPS personali, pagati nel corso dell’anno, sono deducibili dal reddito d’impresa.
Cordiali saluti.
Salve, mio fratello, che cerco di seguire contabilmente è un agente di commercio, e avendo fatturato sia nel 2016 che nel 2017 al di sotto del limite previsto per questa attività, vorrebbe passare al regime forfettario dal 2018, solo che per quanto riguarda i beni strumentali possiede un auto dal 2010 che ha acquistato in leasing e il costo sostenuto dalla società di leasing è di 23.500 euro. Questo valore è da considerare al 100%, all’80% visto che fin ora ha detratto le spese in base a questa percentuale o può considerarlo al 50% visto che la usa anche per fini personali?
grazie
Buongiorno, per accedere al regime forfettario, al 31/12 dell’anno precedente l’accesso, è necessario rispettare il limite di 20.000€ di valore dei beni strumentali in dotazione.
Per i beni detenuti con contratto di leasing il valore di riferimento è il costo originario, ovvero quello sostenuto dalla società di leasing.
Tale valore, se trattasi di un auto, dovrà essere considerato al 50% e al netto dell’iva pagata, in quanto bene ad uso promiscuo.
Cordiali saluti
Salve
avrei due domande da porvi
1) a Novembre 2017 ho aperto partita IVA per un contratto di prestazione (gestione separata INPS, codice ateco 72) ma ho cominciato a fatturare da gennaio 2018. Ho quindi fatturato 0 nell’anno 2017: come presentare il modello CU 2018?
2) Fino a febbraio 2017 ho ricevuto borsa di studio per il dottorato già tassata in gestione separata: nella dichiarazione 2018 devo far riferimento anche a quest’entrata ? (non ho mai fatto dichiarazione per gli anni precedenti). Grazie
Buonasera, la dichiarazione dei redditi deve essere comunque presentata anche se il fatturato da partita Iva risulta zero.
Per quanto riguarda il reddito da borsa di studio, se in presenza di CUD dovrà essere inserito anche quest’ultimo.
Cordiali saluti
Buonasera,
sono un ingegnere di 37 anni con PIVA in regime forfettario del 15 % ed ora ho intenzione di chiudere PIVA. Se in futuro decidessi di aprire PIVA posso nuovamente inserirmi nel regime forfettario?
Grazie
Cordiali saluti
Buonasera Riccardo, si potrai nuovamente applicare il regime forfettario se ne rispetterai ancora i requisiti.
Cordiali saluti
Buonasera volevo sapere se anche un regime forfettario deve trasmettere lo scontrino telematico all’agenzia delle entrate che va in vigore nel gennaio 2019. Cordiali saluti
Buongiorno,
essendo ancora non definito, si presume che come per la fattura elettronica, gli appartenenti al regime dei minimi e al regime forfettario saranno esonerati dall’obbligo.
Cordiali saluti
Gent. responsabile,
vorrei chiedere se riguardo alle clausole di esclusione comma 57 d-bis, l’attività della causa di esclusione relativa all’esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Per valutare la prevalenza ci si riferisce all’attività che svolgeremo nel 2019, o chi ha svolto attività prevalenti con ex datore di lavoro nel 2018 sarà escluso quest’anno dal forfettario? grazie
Buongiorno Paolo, a nostro avviso deve essere tenuto in considerazione per l’attività che verrà svolta nel 2019.
Non si dovrà fatturare prevalentemente ad attuali datori di lavoro da dipendente o a gli ex datori di lavoro degli ultimi due anni.
Cordiali saluti
Spett. Redazione,
ho una P.IVA a regime forfettario, e vorrei delucidazioni in merito agli acquisti da me effettuati presso distributori stile SoGeGross, Metro, ecc.
Il distributore mi dice che, ai fini legali non sono obbligato a fornire i dati per la fatturazione elettronica, ma loro emetteranno comunque una fatturazione elettronica ed io potrò richiederne copia. Domande:
1) è meglio esigere due pagamenti distinti, in caso di acquisti per uso personale piuttosto che per uso professionale, o è indifferente?
2) è possibile pagare in contanti per esempio gli acquisti personali e tramite fattura quelli professionali, o addirittura pagare in contanti in entrambi i casi?
3) siccome il distributore emetterà comunque una fattura elettronica, è meglio che io ne richieda copia da conservarmi presso il mio archivio o per esempio per gli acquisti personali, o per entrambi, posso farne a meno?
Grazie e complimenti per il sito!!!!
Buonasera Renato, rispondiamo alle tue domande per punti.
1) sicuramente anche se nel regime forfettario eviterei di confondere gli acquisti;
2) puoi tranquillamente pagare in contanti gli acquisti personali e tramite fattura quelli relativi all’attività;
3) l’agenzia delle entrate ha comunicato che i minimi e i forfettari possono continuare la conservazione dei documenti analogici, pertanto consigliamo di richiedere sempre la copia della fattura.
Cordiali saluti
Un geometra anticipa in nome e x conto del cliente utilizzando il canale Geoweb che fatturera ‘ a lui sia la spesa anticipata a nome del cliente art 15 che la spesa x utilizzo della piattaforma , nella fattura che il geometra emetterà ci sarà anche l’importo anticipato x conto del cliente indicato come art.15 oltre al suo onorario come contribuente minimo e bollo .vorrei sapere se questo importo art.15 deve essere considerato reddito visto che è una partita di giro.La piattaforma fattura al professionista anche se le spese anticipate sono indicate a carico del cliente finale della pratica. Grazie
Buonasera Paola, se le spese non sono sostenute in nome e per conto del cliente, non deve essere considerato come reddito.
Cordiali saluti
Salve,
In quanto pescatore con ditta individuale, sugli acquisti ho esenzione iva ai sensi dell’art 8bis dpr 633/72. Nel caso di adesione al regime forfettario posso ancora usufruire di tale esenzione?
Salve Andrea, applicando il regime forfettario, si è esenti Iva. Valuta il nostro pacchetto Gestione forfettari che include tutti gli adempimenti fiscali necessari e il servizio di assistenza.
Cordiali saluti